Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avve rso l’ordinanza del 23/04/2024 della CORTE DI APPELLO DI MILANO; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 aprile 2024 la Corte d’appello di Milano, in funzione di giJoice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME COGNOME ridete -minare la pena inflitta con il provvedimento di cumulo della Procura generale ci Milano del 25 marzo 2022, che ha individuato la pena da eseguire nei suoi confronti in 25 anni e 2 mesi di reclusione e 400 euro di multa.
In paiticolare, al giudice dell’esecuzione etra stata chiesta la riduzione della pena’ per effetto dell’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.; l’ord nanza ha rilevato che, in caso di sentenze di condanna rese in rito abbreviato, l’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. deve essere effettuata sulla pena inflitta al netto della riduzione del rito; inoltre, nel caso in esame il
ccncannato aveva commesso parte dei reati anche dopo l’espiazione di una parte della pena inflitta con la prima sentenza.
Avverso ii predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il zramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di m Dtivazione perché il giudice dell’esecuzione non legge correttamente il sistema processua.e, atteso che, in realtà, l’applicazione del criterio moderatore di cui al ‘art. 78 cod, pen. deve precedere la riduzione della pena per il rito abbreviato; nel caso in esame, in cui la somma delle condanne inflitte al condannato, prima della riduzione per il rito abbreviato, è di 38 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione ed eiro 30.400 di multa, la pena da espiare avrebbe dovuto diventare – per effetto dell’applicazione del criterio moderatore – 30 di reclusione, e, quindi, per ulteriore effetto della riduzione per il rito, 20 anni di reclusione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOMECOGNOME ha conowso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il r corso è infondato.
Sia il rico-so che l’ordinanza impugnata citano, dandogli una interpretazione diversa; il principio di diritto enunciato dalla sentenza Sez. U, n. 45583 del 2.5/10/2007, COGNOME, Rv. 237692, che ha stabilito che “la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata deterninata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagl artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cLmlo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere si.periore ad anni trenta”.
A giudizio del ricorrente, anche in sede esecutiva, ed in presenza di un cumulo di pene inflitte da più sentenze, la applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 ccd. pen. deve precedere la riduzione per il rito.
L’applicabilità del principio di diritto enunciato dalla pronuncia COGNOME anche al ‘ipotesi del cumulo tra pene inflitte con sentenze diverse è stata esclusa dalla giJrisprudenza successiva (Sez. 1, Sentenza n. 9522 dei 14/05/2019, dep. 2020 , COGNOME, Rv. 278494; Sez. 5, Sentenza n. 43044 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 265867; Sez. 1, Sentenza n. 733 del 02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440).
L’eventuale possibilità di applicare il principio di diritto enunciato dalla pronuncia COGNOME anche nell’ipotesi del cumulo tra pene inflitte con sentenze diverse
è stata oggetto di esame nella successiva, e recente, sentenza Sez. U, n. 7029 del 28/C9/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865, nella cui motivazione si legge che “è o.Dportuno sgombrare il campo da un evidente fraintendimento. La sentenza COGNOME del 2007, appena sopracitata, riguardava non già un caso di continuazione crim nosa applicata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., bensì un’ipótesi di ccnt nuazione a, sensi dell’art. 81, cpv., cod. pen. e in relazione ad essa ha eriur ciato il riportato principio. Con riferimento alla diversa ipotesi regolata dall’art. 671 cod. proc. pen., ha affermato il principio esattamente opposto, ossia che :a riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen. Come efficacemente rimarcato da Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 2 1,9027 – 01, il richiamo al principio di diritto definito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 45583 del 2007, COGNOME, cit., non può essere utilmente invocato in senso contrario, riguardando esclusivamente «l’applicazione della continuazione nella fase del giudizio, celebrato col rito abbreviato, e non (anche) il regime del ric:or oscimento del ridetto vincolo in executivis». La medesima sentenza ha ossevato che, «nel riaffermare il tradizionale orientamento circa la applicazione, in fase di gimizio, della diminuente del rito sul cumulo giuridico risultante dall’operato contenimento della pena in virtù del criterio moderatore, le Sezioni Unite, per confutare l’argomento apagogico della disparità di trattamento (tra la fase della esecuzione e quella del giudizio), sviluppato nella ordinanza di rirnes,sione promotrice del conflitto virtuale, hanno espressamente dato atto che in executivis risulta «evidente che l’applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cd. pen. segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2», e hanno motivato che la «obiettiva di scrasia celle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione», ccn la correlata «disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di dete -rninazione della pena trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell’oggettiva diversità delle situazioni processuali soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato»”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso, pertanto, chiedendo di estendere il principio di diritto della pronuncia COGNOME alla fase esecutiva, ne ha frainteso il significato ed ha cercato di arnp iarne i confini oltre la sfera sua propria, che è quella del giudizio di cognizione.
Seguendo il percorso logico della motivazione della pronuncia Giampà, deve, pertanto, essere affermato il principio di diritto, secondo cui in tema di dete-minazione di pene concorrenti tra sentenze emesse in rito abbreviato, la ridui -one per il rito abbreviato deve precedere la eventuale applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.
L’ordinanza, che è motivata in modo conforme a tale principio di diritto, resiste, pertanto, alle censure che sono proposte nel ricorso, che, conseguentemente, deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i -icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua.i.
Così c.eciso il 26 giugno 2024.
CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE Plin19 Eìe7 1 .-PDC.EC,n312.