Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30522 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Torino lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di ianmmissibilità del ricorso.
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere l’esclusione, dal provvedimento di cumulo n. 646/2020 SIEP della Procura Generale di Torino, della pena relativa al titolo sub 1, pari ad anni 1 e giorni 4 di reclusione.
L’istante, a sostegno della richiesta, evidenziava come, in relazione alla condanna di cui al titolo n. 1 (sentenza GIP Tribunale di Torino del 19/06/2012, irrevocabile il 10/01/2013, di condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR. 309/90), il condannato fosse stata espulso, ex art. 16 comma 5 d. lgs. n. 286 del 1998, come da provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 24/09/2014; COGNOME non aveva poi fatto rientro volontario in Italia, dal momento che il condannato era stato consegnato al nostro Paese dall’Albania, a seguito di una procedura di estradizione attiva, con riferimento al provvedimento di cumulo n. 646/2020 SIEP della Procura Generale di Torino. Conseguentemente, argomentava l’istante, difettando l’elemento del volontario reingresso del Lleshi in Italia, la pena di cui al titolo n. 1 non poteva essere messa in esecuzione.
La Corte di appello torinese, a fondamento del provvedimento reiettivo, osservava innanzitutto come il reato di cui al citato titolo n. 1 del cumulo fosse stato posto in continuazione con il titolo sub 3. (sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 15 ottobre 2019, irrevocabile il 28 febbraio 2020, di condanna alla pena di anni dodici e giorni quattro di reclusione e 1000 euro di multa per i reati ex art. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990), con rideterminazione della pena per tale titolo di un anno e giorni quattro di reclusione.
La pena residua espianda, risultante dal cumulo della Procura generale di Torino risultava già epurata dal presofferto (pari ad anni due, mesi sei e giorni ventiquattro di
– Relatore –
Sent. n. sez. 2309/2025
CC – 03/07/2025
reclusione) e da settantacinque giorni a titolo di liberazione anticipata, riguardanti la fase di esecuzione del reato sub 1., con la conseguenza che il segmento di pena relativa al titolo sub 1. – come rideterminato a seguito del riconoscimento della continuazione -risultava già completamente espiato e detratto dalla residua pena espianda.
Osservava infine la Corte come, in considerazione dell’avvenuta esecuzione della pena sub titolo n. 1., non fosse accoglibile neanche la richiesta formulata da Procuratore generale in seno al suo parere, di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, aggiungendo peraltro come difettassero anche i presupposti di applicabilità dell’art. 172 ult. comma cod. pen., trattandosi il Lleshi di recidivo qualificato ed avendo, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riportato una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando, con un unico motivo, l’erronea applicazione degli artt. 76 ord. pen., 4 bis ord. pen.e 16 comma 8 d. lgs. 286 del 1998.
Il provvedimento impugnato Ł erroneo in quanto reso in palese contraddizione con il principio del favor rei , dovendo la carcerazione pregressa essere pacificamente computata sulla fattispecie associativa di cui al n. 3 del provvedimento di cumulo della Procura generale, trattandosi di reato ostativo ex art. 4 bis ord. pen. Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, la pena già espiata dal COGNOME doveva essere imputata al reato associativo, in quanto tale imputazione Ł piø favorevole al condannato, «che potrà ottenere in prospettiva l’espiazione anticipata del reato ostativo e la conseguente eventuale anticipata ammissione ai benefici penitenziari».
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, Ł complessivamente infondato.
2.Correttamente il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato come la pena inflitta con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino del 19/06/2012, irrevocabile il 10/01/2013, fosse già stata detratta dalla residua pena espianda di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero torinese, in quanto essa risultava già completamente espiata.
Il condannato, in seno al ricorso, reitera la richiesta di declaratoria di estinzione della pena detentiva irrogata con la citata sentenza, evidenziando come il reingresso coattivo del Lleshi non escludesse l’utile decorso del termine ex art. 16 comma 5 d. lgs. 286 del 1998.
Non può tuttavia che prendersi della congruità della risposta fornita dalla Corte d’appello di Torino, che, in senso del tutto conforme alle risultanze, ha rilevato come la causa di estinzione della pena per il decorso del termine di 10 anni ex art. 16 comma 5 d. lgs. 286 del 1998 fosse maturata quando la pena era già espiata, con conseguente inaccoglibilità della richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo; del tutto correttamente la Corte torinese aggiungeva poi come ostasse, alla declaratoria di estinzione della pena, anche il disposto di cui all’art. 172 ultimo comma cod. pen., essendo il LLleshi recidivoqualificato.
3.Aspecifiche e generiche appaiono poi le ulteriori considerazioni svolte dal condannato in ricorso, atteso che l’istanza proposta al Giudice dell’esecuzione aveva esclusivamente ad oggetto l’esclusione dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Torino,della pena relativa al tutolo sub 1.
Va infatti ricordato che l’eventuale scioglimento del cumulo delle pene in esecuzione,
se ed in quanto finalizzato a distinguere – ammesso che ciò sia possibile – la parte di pena riferibile a reati ostativi all’applicazione di benefici penitenziari, ai sensi dell’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, da quella riferibile a reati non ostativi, non può mai, comunque, formare oggetto di autonoma pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, dovendosi al riguardo ritenere competente soltanto la magistratura di sorveglianza, in funzione della decisione, ad essa spettante, circa la concedibilità o meno dei suddetti benefici. (Sez. 1, n. 2937 del 23/04/1997, Nolano, Rv. 207744 – 01). E piø recentemente Ł stato ribadito che, nel caso di cumulo di pene riguardanti delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie liberazione anticipata speciale), la sua scissione, funzionale alla concessione del beneficio, non Ł di competenza del giudice dell’esecuzione, ma della magistratura di sorveglianza. (Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 – 01).
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME