Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38197 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI nei confronti di: COGNOME NOME, nato a Talana (NU) l’DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19/06/2025, la Corte di appello di Cagliari ha disposto in favore di NOME COGNOME la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da parte del Procuratore Generale presso quella Corte che consideri, all’interno del medesimo cumulo parziale, tutti i reati giudicati con le sentenze ivi meglio elencati ai numeri da 1 a 7.
1.1. Il provvedimento prendeva in esame la richiesta del difensore di NOME COGNOME volta ad ottenere la rideterminazione del cumulo parziale disposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari mediante l’inserimento della sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 08/04/2008 (irrevocabile il 13/05/2009), della sentenza della Corte di appello di Firenze in data 04/03/2016 (irrevocabile il 09/11/2018) e della sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 02/12/2015 (irrevocabile il 13/04/2018), nonchØ la detrazione dell’ultimo cumulo parziale di tutte le quote di pena per qualsiasi causa ascrivibili a quelle sentenze.
La richiesta riguardava vari provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti emessi dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari e riguardanti le seguenti sette decisioni:
1)Sentenza della Corte di appello di Firenze in data 08/04/2008, irrevocabile il 13/05/2009, relativa ad una condanna alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per fatti commessi il 24/08/2004 e il 06/09/2004 (pena eseguita il 21/05/2012);
2)Sentenza del Tribunale di Lanusei in data 11/11/2010, irrevocabile il 21/11/2012,
relativa ad una condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per fatti commessi dal 11/12/2003 al 14/12/2003;
3)Sentenza della Corte di appello di Firenze in data 04/03/2016, irrevocabile il 09/11/2018, relativa ad una condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.700,00 di multa in continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) per fatti commessi il 07/10/2004;
4)Sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 02/12/2015, irrevocabile il 13/04/2018, relativa ad una condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 32.800,00 di multa per fatti commessi da agosto ad ottobre 2008;
5)Sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari in data 09/09/2021, irrevocabile il 14/09/2021, relativa ad una condanna alla pena di anni venti di reclusione per fatti commessi il 15/09/2009;
6)Sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 15/09/2020, irrevocabile il 26/01/2021, relativa ad una condanna alla pena di anni diciotto e mesi dieci di reclusione ed euro 10.800,00 di multa per fatti commessi dall’01/03/2013 al 19/03/2016 e a ottobre 2016;
7)Sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 26/06/2023, irrevocabile il 10/11/2023, relativa ad una condanna alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per un episodio del 2018
La Procura Generale territoriale aveva formato quattro cumuli parziali facendo riferimento al criterio della data di commissione dei reati e alla loro anteriorità rispetto al periodo di carcerazione.
Nel primo cumulo parziale erano state inserite le sentenze sub 1), 2) e 3), riguardanti reati commessi in data anteriore al 14/10/2004 con un cumulo materiale relativo alle pene detentive pari ad anni sedici e mesi quattro di reclusione. Era stato detratto un periodo di anni due, mesi undici e giorni ventotto a titolo di presofferto in custodia cautelare per il reato oggetto della sentenza sub 1).
Nel secondo cumulo parziale erano stati sommati il residuo del primo cumulo parziale (anni tredici, mesi quattro e giorni due) e le pene di cui alle sentenze nn. 4) e 5), perchØ relative a fatti commessi in data antecedente al 27/09/2009; la pena complessiva, pari ad anni quaranta e giorni due era stata rideterminata alla luce del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen.
Quindi erano stati detratti un periodo di anni due e mesi sette e giorni venticinque per espiazione della pena di cui alla sentenza sub 1) e un periodo di anni due, mesi undici e giorni ventinove a titolo di presofferto in custodia cautelare per il reato oggetto della sentenza sub 4), oltre alla liberazione anticipata maturata nei periodi suddetti pari ad anno uno, mesi quattro e giorni quindici.
Nel terzo cumulo parziale erano stati sommati il residuo del precedente cumulo pari ad anni ventidue, mesi undici e giorni ventuno e la pena di cui alla sentenza n. 6), perchØ relativa a fatti antecedenti al 18/03/2016. Sulla pena complessiva così risultante pari ad anni quarantuno, mesi nove e giorni ventuno era stato di nuovo applicato il criterio moderatore.
Nel quarto cumulo era stata aggiunta la pena dell’arresto irrogata con la sentenza n. 7) commesso l’11/07/2018 durante l’espiazione della pena iniziata il 18/03/2016 ed era stato applicato di nuovo il criterio moderatore
Da questo ultimo cumulo di anni trenta erano stati sottratti il periodo di restrizione in custodia cautelare per il titolo di reato di cui al n. 6) per un totale di anni due, mesi tre e giorni ventiquattro, la liberazione anticipata riconosciuta a partire dal 18/09/2018 pari ad anno uno, mesi quattro e giorni quindici e la riduzione di pena riconosciuta ex art. 35ter ord.
pen. per complessivi giorni 179.
1.2. A fronte delle contestazioni del difensore del condannato che lamentava la mancata presa in esame della revoca dell’indulto disposta per la sentenza sub 1), il provvedimento in data 29/10/2018 di unificazione delle pene di cui alle sentenze da 1) a 4) e l’ordine di esecuzione del 31/10/2019 che aveva unificato tutti i reati con quelli di cui alla sentenza sub 1), e che deduceva che, in ossequio al principio del favor rei, andavano detratti dall’ultimo cumulo parziale tutte le quote di pena estinte per qualsiasi causa, la Corte di appello riteneva che il cumulo andasse rideterminato.
COGNOME aveva espiato le pene relative ai reati giudicati con le sentenze sub 1) (Corte di appello di Firenze in data 08/04/2008, irrevocabile il 13/05/2009, relativa ad una condanna alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per fatti commessi il 24/08/2004 e il 06/09/2004) e sub 3) (Corte di appello di Firenze in data 04/03/2016, irrevocabile il 09/11/2018, relativa ad una condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.700,00 di multa in continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) per fatti commessi il 07/10/2004) dal 14/10/2004 al 10/10/2007, dal 27/09/2009 al 21/05/2012 e poi dal 18/03/2016, quando aveva già commesso i reati di cui alle sentenze sub 5) (Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari in data 09/09/2021, irrevocabile il 14/09/2021, relativa ad una condanna alla pena di anni venti di reclusione per fatti commessi il 15/09/2009) e sub 6) (Corte di appello di Cagliari in data 15/09/2020, irrevocabile il 26/01/2021, relativa ad una condanna alla pena di anni diciotto e mesi dieci di reclusione ed euro 10.800,00 di multa per fatti commessi dall’01/03/2013 al 19/03/2016 e a ottobre 2016).
Aveva espiato la pena per la sentenza sub 4) (Corte di appello di Cagliari in data 02/12/2015, irrevocabile il 13/04/2018, relativa ad una condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 32.800,00 di multa per fatti commessi da agosto ad ottobre 2008) a partire dal 18/03/2016, quando aveva già commesso i fatti oggetto delle sentenze sub 5) e sub 6).
Secondo la Corte di appello, la peculiare successione temporale dei fatti consentiva in alternativa all’opzione seguita dal Procuratore Generale territoriale, che aveva formato distinti cumuli, l’opzione proposta dalla difesa che richiedeva l’inserimento nell’ultimo cumulo delle pena relative alle sentenze sub 1), 3) e 4), comprendente anche le pene relative alle sentenze sub 5), 6) e 7) con la conseguente possibilità di beneficiare del criterio mitigatore e successivamente anche delle detrazioni delle quote di pena estinte. E poichØ la regola tratta dall’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. doveva considerarsi rispettata applicando l’opzione piø favorevole, veniva disposta la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per come sopra riportato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari, lamentando con un unico motivo la violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe travisato la ratio di tale disposizione, che non Ł quella di garantire, in caso di condanne per reati commessi in tempi diversi e con carcerazioni sofferte in periodi diversi, che sia rispettata la cadenza cronologica tra epoca di consumazione del reato ed epoca di espiazione, ma semmai quella di evitare che il condannato possa beneficiare di una sorta di ‘credito di pena’.
Il ricorrente lamenta altresì che, sebbene il giudice dell’esecuzione abbia disposto la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti all’interno del medesimo cumulo parziale, ha sostanzialmente richiesto un inammissibile cumulo indiscriminato e globale.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari per nuovo esame.
Il difensore del condannato ha depositato memorie chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità per le ipotesi in cui siano commessi reati in tempi diversi, e talora mentre Ł in fase di espiazione una pena per reati in precedenza inflitti, sono stati richiamati dalle parti, per sostenere le loro pur contrapposte posizioni, e anche il provvedimento impugnato afferma di ispirarsi ad essi.
Giova pertanto ricordarli.
Il provvedimento di cumulo deriva dal dettato di cui all’art. 73, primo comma, cod. pen., in forza del quale «Se piø reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati».
Il comma terzo dell’art. 73 cod. pen. prevede che le pene pecuniarie della stessa specie si applicano per intero, mentre l’art. 74 cod. pen. prevede che le pene temporanee detentive di specie diversa si applicano tutte distintamente e per intero e quella dell’arresto Ł eseguita per ultima.
Secondo l’art. 76 cod. pen., le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’art. 73 si considerano pena unica e così anche le pene di specie diversa sebbene nei limiti fissati dal comma secondo del citato art. 76.
L’art. 78 cod. pen. prevede i limiti agli aumenti delle pene concorrenti a norma dell’art. 73, stabilendo che la pena unica risultante non può essere superiore al quinto della pena piø grave fra quelle concorrenti nØ può comunque eccedere – in caso di reclusione – la misura dei trent’anni.
A queste disposizioni si aggiunge l’art. 657 cod. proc. pen., che, nel fissare i criteri di computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ai fini della c.d. ‘fungibilità’, stabilisce al comma 4 che «in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire».
Secondo la risalente e ribadita esegesi dell’assetto normativo sopra riportato, «in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti parimenti in tempi diversi, non può essere eseguito un cumulo unitario e globale, soggetto ai limiti dell’art. 78 cod. pen., ma vanno ordinati cronologicamente, da una parte i reati e dall’altra i periodi ininterrotti di carcerazione; indi si deve procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo, ed applicando il criterio di cui all’art. 78 citato, nell’ambito di ogni singolo cumulo parziale. Ne consegue che non Ł consentita una cumulabilità indiscriminata e globale, la quale comporterebbe inevitabilmente l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene irrogate per reati commessi successivamente, in palese violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato e così incoraggiarne, anzichØ frenarne, la reiterazione» (Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016).
La giurisprudenza ha, quindi, espressamente escluso che si possa procedere ad un cumulo indiscriminato e globale, sul quale far operare i limiti previsti dall’art. 78 cod. pen. e la detrazione del presofferto, se il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione del
cumulo precedente o comunque prima della totale espiazione del cumulo stesso.
In tal caso si deve unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione (o dalla data del successivo arresto, se il reato non Ł stato commesso in corso di detenzione) ha inizio l’espiazione così unificata e il limite fissato dall’art. 78 cod. pen. potrà operare partitamente in ciascuna operazione di cumulo (così Sez. 1, n. 3923 del 08/10/1992, Tartaglia, Rv. 192443).
Piø di recente questi principi sono stati ripresi da Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 – 01, ribadendo che «non Ł consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.»
Resta escluso, quindi, che il criterio moderatore possa essere applicato sull’intero cumulo delle pene comminate al condannato nel corso della sua esistenza e, come Ł stato già affermato, «non può esservi alcuna elusione della funzione rieducativa se non si applica il criterio moderatore quando, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, viene commesso un nuovo reato che quindi sopravviene al precedente e segnala pertanto un’ulteriore necessità di risposta sanzionatoria e rieducativa; in tal caso non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato» (Sez. 1 n. 19674 del 04/02/2025, Arena, n.m.)
E’ stato anche affermato che «nel determinare la pena da eseguire ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., le pene coperte da condono vanno scorporate prima di applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico di cui all’art. 78 cod. pen.» (Sez. 1, n. 264 del 06/12/2007 dep. 2008, Bordoni, Rv. 238773).
E applicando lo stesso principio, seppure per l’ipotesi di provvedimento di grazia successivamente revocato, Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME Cecato, Rv. 278939 – 01 ha spiegato in motivazione che «quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed Ł stato commesso, come nel caso di specie, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ex art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato».
La questione controversa attiene alla possibilità di dare applicazione a queste disposizioni privilegiando soluzioni piø favorevoli al condannato.
Sia il provvedimento sia la difesa del condannato fanno riferimento al precedente di legittimità secondo il quale «in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, Ł necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o piø pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Rv. 279182 – 01).
Il precedente aveva ad oggetto una fattispecie relativa a condanna che si riteneva
legittimamente ascrivibile a due cumuli parziali, atteso che il reato era stato commesso nel 1991, prima dell’inizio dell’esecuzione della pena di cui ad altra sentenza, ma l’esecuzione della pena aveva avuto inizio solo nel 2010, dopo la commissione, nel 2001 e nel 2005, di ulteriori reati accertati con diverse sentenze.
Secondo il Procuratore generale appellante al di là del rispetto della cadenza cronologica tra epoca di consumazione del reato ed epoca di espiazione, ciò che andava salvaguardato era il principio in base al quale andava impedito al condannato di godere di un ‘credito di pena’ e il provvedimento impugnato, invitando il Procuratore Generale a rimodulare il cumulo sostanzialmente inserendovi tutte le sentenze, tracciava una direzione che portava a violare l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo il Procuratore Generale presso questa Corte il richiamo a Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Rv. 279182 – 01 Ł inappropriato perchØ l’opzione prescelta riguarda ipotesi diversa da quella oggetto del provvedimento impugnato.
Secondo la difesa del condannato, invece, l’ipotesi che aveva indotto i giudici di legittimità a formulare il principio di cui alla citata Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Ł sovrapponibile a quello oggetto del provvedimento impugnato, che pertanto non meriterebbe censura.
Occorre pertanto esaminare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Il provvedimento impugnato ritiene che nell’ultimo cumulo delle pene dovrebbero essere inserite le pene relative alle sentenze sub 1), 3) e 4) comprendente anche le sentenze sub 5), 6) e 7), senza che ciò costituisca violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., perchØ:
i reati giudicati con la sentenza n. 1 in data 08/04/2008, irrevocabile il 13/05/2009, erano stati commessi il 24/08/2004 e il 06/09/2004, e l’espiazione della pena inflitta (anni dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, di cui anni tre condonati per la concessione del beneficio dell’indulto, beneficio revocato con ordinanza della Corte di appello di Cagliari in data 23/10/2018) era iniziata in custodia cautelare il 14/10/2004 ed era proseguita fino al 10/10/2007;
i reati giudicati con la sentenza n. 3 in data 04/03/2016, irrevocabile il 09/11/2018, erano stati commessi il 07/10/2004 e l’espiazione della pena (anni cinque di reclusione ed euro 1.700,00 di multa in continuazione con i reati di cui alla sentenza n.1) era iniziata il 27/09/2009 ed era proseguita fino al 21/05/2012;
le pene per i fatti oggetto di entrambe le sentenze, avvinti dalla continuazione, erano ancora in fase di espiazione dal successivo periodo a decorrere dal 18/03/2016, quando il condannato aveva già commesso in data 15/09/2009 i fatti giudicati con la sentenza n. 5 in data 09/09/2021, irrevocabile il 14/09/2021, relativa ad una condanna alla pena di anni venti di reclusione e aveva già commesso dall’01/03/2013 al 19/03/2016 e a ottobre 2016 i fatti giudicati con la sentenza n. 6 in data 15/09/2020, irrevocabile il 26/01/2021;
lo stesso varrebbe per i fatti commessi da agosto ad ottobre 2008, giudicati con la sentenza n. 4 in data 02/12/2015, irrevocabile il 13/04/2018, che erano ancora in fase di espiazione dal successivo periodo a decorrere dal 18/03/2016 quando il condannato aveva già commesso i fatti oggetto delle sentenze n. 5 e 6.
Nei quattro cumuli calcolati dal Procuratore Generale di Cagliari, si Ł tenuto conto della data di commissione degli illeciti e della data di inizio dell’esecuzione della pena per ciascun gruppo di illeciti.
La difesa e il provvedimento impugnato ritiene che si debba tenere conto del fatto che la ripresa dell’espiazione abbia ad oggetto anche frazioni di pena di cui era già iniziata ma
non esaurita l’espiazione.
SicchŁ, secondo la difesa, in ogni cumulo andrebbe calcolato il reato precedentemente commesso per il quale la pena non sia stata ancora tutta espiata.
Si richiama a tal fine Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Pg c/ Fontana, Rv. 279182 – 01, che ha posto il principio per il quale tra le opzioni praticabili deve preferirsi la soluzione meno gravosa del condannato.
Ma tale principio, come si Ł già detto, riguardava l’ipotesi un reato commesso nel 1991 in epoca antecedente a tutti cumuli calcolati e che poteva essere inserito in quello che veniva posto in esecuzione in epoca immediatamente successiva; un reato che, però, era stato accertato con sentenza divenuta esecutiva molto tempo dopo (nel 2010), mentre l’espiazione della pena ad esso relativa era iniziata quello stesso anno dopo la commissione di altri reati nel 2001 e nel 2005, che avevano comportato il calcolo di ulteriori cumuli; questa circostanza consentiva di inserire la pena per il reato commesso nel 1991 tanto nel cumulo immediatamente successivo tanto in quello successivo relativo ai reati del 2001 e del 2005, perchØ l’espiazione della pena inflitta nel 2010 aveva avuto inizio dopo la commissione di questi ultimi.
In tale caso, secondo il giudice di legittimità, andava verificato quale delle due soluzioni fosse piø favorevole al condannato.
Ma nel caso in esame non si discute di un’ipotesi in cui l’espiazione abbia avuto inizio dopo la commissione di altri reati oggetto di cumuli parziali e si ritiene di poter convogliare nel cumulo tutti i reati per i quali sia stata inflitta una pena non ancora del tutto espiata, cumulandoli anche con quelli commessi durante l’espiazione della pena medesima.
Il che comporta un vantaggio per il condannato che non può giustificarsi in una prospettiva di favor , perchØ si risolve in concreto in una violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Che non sia legittima l’opzione in virtø della quale il provvedimento impugnato chiede alla Procura Generale di rideterminare i cumuli parziali, sostanzialmente creando un unico cumulo, lo dimostra altresì la granitica giurisprudenza in materia di revoca di indulto o di grazia, già sopra ricordata, secondo la quale la porzione di pena da scontare in forza della revoca va computata con il cumulo relativo all’inizio dell’espiazione della porzione di pena non soggetta a beneficio.
Il che rende irrilevanti le denunciate mancate pronunce sulla revoca del beneficio e sugli ulteriori ordini di esecuzione, di cui il condannato si era lamentato in sede di incidente di esecuzione.
Dalle considerazioni sin qui esposte emerge che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Cagliari e poi impugnato dall’odierno ricorrente NOME COGNOME dinanzi al giudice dell’esecuzione, deve considerarsi del tutto corretto e che, invece, Ł illegittima e va annullata senza rinvio l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Cagliari ha disposto in favore dello stesso COGNOME la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da parte del Procuratore Generale presso quella Corte che consideri, all’interno del medesimo cumulo parziale, tutti i reati giudicati con le sentenze ivi meglio elencati ai numeri da 1 a 7.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME