Cumulo di Pene: La Cassazione Stabilisce l’Ordine Corretto tra Indulto e Criterio Moderatore
L’esecuzione di una condanna penale comporta calcoli complessi, specialmente quando un soggetto deve scontare più pene. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto tecnico fondamentale del cumulo di pene: la corretta sequenza di applicazione dell’indulto e del cosiddetto ‘criterio moderatore’. La decisione chiarisce che l’indulto deve essere applicato prima di ogni altra riduzione, stabilendo un principio chiaro per i giudici dell’esecuzione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro il Calcolo della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Milano. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato ‘non luogo a provvedere’ sull’istanza del ricorrente. La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che, nel frattempo, era stato emesso un nuovo decreto di cumulo di pene che accoglieva già le richieste difensive.
Nonostante ciò, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge, in particolare dell’articolo 78 del codice penale, che disciplina appunto il cumulo di pene detentive.
La Decisione della Corte di Cassazione e il cumulo di pene
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Tuttavia, ha colto l’occasione per ribadire un principio interpretativo consolidato e di grande rilevanza pratica.
Il cuore della questione era stabilire l’ordine corretto delle operazioni matematiche nel calcolo della pena finale: l’indulto va applicato prima o dopo la riduzione della pena prevista dal criterio moderatore dell’art. 78 del codice penale?
Il Principio Giuridico Chiarito
Citando un proprio precedente (Sez. I n. 4893 del 4.5.2016), la Cassazione ha affermato che l’indulto va computato prima della riduzione di pena correlata al criterio moderatore. La regola generale, prevista dall’art. 174 c.p., secondo cui l’indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene, vale solo se tutte le pene sono condonabili.
Se, come spesso accade, coesistono pene condonabili e non, è necessario:
1. Separare i due gruppi di pene.
2. Applicare l’indulto solo alle pene condonabili.
3. Unificare le pene non condonabili con la parte residua delle pene condonabili.
4. Solo alla fine di questo processo, applicare il criterio moderatore dell’art. 78 c.p., se la pena totale supera i limiti previsti dalla legge (es. 30 anni).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dei due istituti. L’indulto è un atto di clemenza che incide direttamente sulla pena inflitta, riducendola o estinguendola. Il criterio moderatore, invece, è un correttivo che interviene solo alla fine, sulla pena complessiva risultante dal cumulo, per evitare che la somma aritmetica delle pene diventi sproporzionata e contraria al principio di rieducazione del condannato. Alterare questa sequenza logica e giuridica porterebbe a risultati errati e potenzialmente ingiusti. La Corte ha inoltre specificato che il calcolo del ‘presofferto’ (la pena già scontata) deve essere effettuato solo dopo l’applicazione del criterio moderatore, come correttamente avvenuto nel decreto di cumulo impugnato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza, pur essendo concisa, rafforza la certezza del diritto nella fase, delicatissima, dell’esecuzione penale. Per gli operatori del diritto, essa rappresenta una guida chiara su come affrontare i calcoli relativi al cumulo di pene. La sanzione accessoria inflitta al ricorrente (condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende) serve inoltre da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, che rischiano di appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
In caso di cumulo di pene, l’indulto si applica prima o dopo il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.?
Secondo la Corte di Cassazione, l’indulto va sempre computato prima della riduzione di pena derivante dall’applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 del codice penale.
Come si calcola la pena se nel cumulo ci sono reati condonabili e non condonabili?
È necessario separare le pene condonabili da quelle non condonabili. Successivamente, si applica l’indulto solo sulle prime e si unifica la parte di pena residua con quelle non condonabili. Solo alla fine si applica l’eventuale riduzione prevista dall’art. 78 c.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 24 novembre 2022 il Tribunale di Milano – quale giudice esecuzione – ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza avanzata da COGNOME, in ragione della avvenuta emissione di nuovo decreto di cumulo (del 15 no 2022) aderente alla prospettazione difensiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione a 78 cod. pen. .
2.1 E’ stata depositata memoria con cui si chiede l’assegnazione del ricorso a ordinaria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e genericità addotti.
Pacifico è l’approdo interpretativo per cui l’indulto va computato prima della r pena correlata alla necessità di applicare il criterio moderatore di cui all’ar ( v. Sez. I n. 4893 del 4.5.2016, rv 269410, per cui in tema di indulto, la re nell’art. 174, comma secondo, cod. pen.- secondo la quale, nel concorso di reati, applica una volta sola, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il con reati – opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, sicc situazione non ricorra, occorre separare le pene condonabili da quelle non cond quindi, unificare queste ultime con la parte delle prime che sia eventualmente dopo l’applicazione del provvedimento di clemenza e solo alla fine, se del caso, riduzione prevista dall’art. 78 cod. pen.); quanto al presofferto il calcolo decreto di cumulo del 24.11.2022 tiene conto della necessità di computarlo applicazione del criterio moderatore.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento d processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determina causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favo cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente