Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1783 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1783 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia, adita quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto applicato, nei confronti di NOME COGNOME, con quattro distinti provvedimenti (un’ordinanza e tre sentenze) adottati tra il 2007 ed il 2015, per avere egli commesso, entro il quinquennio di entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce costantemente violazione di legge, sostanziale e processuale.
2.1. Con il primo motivo, lamenta che il Procuratore generale territoriale, contestualmente alla richiesta di revoca dell’indulto, ha emesso un ordine di esecuzione imperniato su due distinti cumuli, dal primo dei quali ha escluso la pena, ancora da eseguire, inflittagli per avere commesso il reato sanzionato dall’art. 495 cod. pen. in un frangente temporale in cui egli era latitante per essersi sottratto a precedente ordine di esecuzione.
Rileva, a quest’ultimo proposito, che il predetto reato è stato commesso il 9 marzo 2011, allorquando la polizia giudiziaria si è recata presso l’abitazione di altro soggetto, NOME COGNOME, allo scopo di eseguire una perquisizione domiciliare e, dopo avere condotto il soggetto qualificatosi come NOME COGNOME presso gli uffici della locale Questura per la rilevazione delle impronte, non ha adottato né eseguito, a carico di costui, alcun provvedimento restrittivo.
Solo successivamente, appuratosi, grazie all’esame delle impronte, che colui che si era presentato a nome di NOME COGNOME altri non era che NOME COGNOME (il quale, peraltro, era rimasto ignaro, sino a quel momento, dell’emissione, a suo carico, di ordine di carcerazione), le forze dell’ordine sono tornate presso il luogo della perquisizione e lo hanno tratto in arresto.
Obietta, quindi, che, avendo egli commesso il reato ex art. 495 cod. pen. prima dell’inizio dell’espiazione delle pene inserite nel precedente ordine di esecuzione, il Procuratore generale avrebbe dovuto formare un unico cumulo anziché procedere alla operata scissione.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta che la Corte di appello abbia revocato l’indulto già riconosciuto in suo favore con quattro diversi provvedimenti, dopo avere applicato, in considerazione del superamento del limite massimo di trenta anni di reclusione, il criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e non in vi prioritaria rispetto a tale operazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente, I’ll ottobre 2025, ha depositato una memoria di replica, a firma dell’AVV_NOTAIO, con cui ha reiterato e sviluppato le doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Preliminarmente, occorre chiarire che l’oggetto dell’incidente di esecuzione – originariamente circoscritto alla revoca dell’indulto sollecitata dal Procuratore generale – è stato esteso, per effetto della memoria depositata dal difensore di NOME COGNOME all’udienza del 16 settembre 2024, all’inserimento in un unico cumulo di tutte le pene in esecuzione, ivi compresa quella inflittagli per avere commesso, il 9 marzo 2011, il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di alt presentandosi al personale di polizia con le false generalità di NOME COGNOME.
Il tema, sul quale il Procuratore generale ha interloquito per iscritto il 4 ottobre 2024, chiedendo il rigetto dell’istanza del condannato, è stato affrontato dalla Corte di appello che, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, ha disatteso la prospettazione di COGNOME e ribadito la legittimità della formazione di due cumuli, in tal senso militando il fatto che il reato del 9 marzo 2011 è stato commesso quando l’esecuzione delle precedenti condanne, avviata in fase cautelare e successivamente interrotta, era ripresa con l’emissione, a carico del condannato, di decreto di latitanza.
COGNOME, con il primo motivo di ricorso, contesta tale assunto e sostiene che egli, nel frangente in cui venne in contatto con le forze dell’ordine e si determinò a declinare false generalità, non era ancora venuto a conoscenza dell’emissione, nei suoi confronti, di ordine di esecuzione (n. 240/2010 R.E.S. della Procura generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria) delle pene irrogategli per avere commesso gravissimi reati in Rosarno nel 1998 e, quindi, in Sanremo nel 2002.
L’obiezione non coglie nel segno, perché non idonea a comprovare il difetto del presupposto – l’emissione di ordine di esecuzione e di successivo decreto di latitanza – valorizzato dal giudice dell’esecuzione in funzione dimostrativa dell’avvenuta ripresa, a quella data, dell’esecuzione avviata in sede cautelare e
poscia interrotta e, soprattutto, perché non tiene conto del disposto e della rado dell’art. 657, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che hanno imposto, nel caso di specie, la formazione di cumuli distinti.
L’art. 657, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, invero, che «Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato», precisando, tuttavia, al seguente comma 4, che la custodia cautelare subita può essere computata solo se posteriore alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
Tale previsione risponde all’esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo, in sostanza, l’agente contare, all’atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.
Ne discende, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferi la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966; negli stessi termini cfr. anche Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 279182; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491), mentre, per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all’inizio della esecuzione di una di esse.
Nel caso di specie, NOME ha patito, a titolo cautelare, carcerazione in due distinti, ancorché consecutivi, periodi (dal 10 giugno 2003 al 30 gennaio 2007 e, quindi, dal 31 gennaio 2007 al 29 agosto 2008), entrambi successivi alla commissione di tutti i reati inseriti nel primo tra i cumuli formatosi dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nell’ordine di esecuzione, qui contestato, emesso il 13 marzo 2024, ma, per contro, antecedenti al 9 marzo 2011, data di commissione del più recente reato che, in ossequio al canone ermeneutico sopra richiamato, deve quindi essere necessariamente inserito, come concretamente avvenuto nel caso in esame, in un cumulo separato.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME eccepisce, innanzitutto, l’illegittimità della revoca dell’indulto perché disposta a dispetto della formazione, sul provvedimento applicativo della parziale estinzione delle pene, del giudicato, tale, a suo modo di vedere, da determinarne la non revocabilità.
L’obiezione è manifestamente infondata, perché trascura che la revoca dell’indulto è subordinata alla ricorrenza di un presupposto – la commissione, entro il quinquennio di entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241, di un delitto non colposo per il quale il soggetto interessato abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni – che prescinde del tutto dalla originaria stabilità del provvedimento di estinzione e che, nel caso di specie, è pacificamente sussistente, data la commissione, il 9 marzo 2011 (entro, quindi, cinque anni dall’entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241), di un delitto che valse a COGNOME la condanna alla pena di due anni e sette mesi di reclusione.
Non miglior sorte merita la residua censura del ricorrente, il quale discetta dell’ordine delle operazioni da compiersi ai fini della concreta determinazione della pena da espiare muovendo dal postulato dell’avvenuta applicazione dell’indulto, statuizione che, va qui opportunamente ribadito, è stata posta nel nulla dalla successiva revoca – ove, come nel caso di specie, disposta secundum legem -onde privo di pertinenza si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneutico, espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, COGNOME, Rv. 256296 – 01, secondo cui «L’indulto si applica sul cumulo materiale dei reati in concorso, prima di operare il temperamento di cui all’art. 78 cod. pen.», che presuppone l’applicazione di un istituto che, per effetto della sopravvenuta revoca, è ormai, ad ogni effetto, venuta meno.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna di NOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/10/2025.