Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14970 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14970 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 19/12/1976
avverso l’ordinanza del 11/07/2018 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME le te/se-Fa-4Q le conclusioni del PG GLYPH GLYPH tface.tu 2Q,4) 13 14 -k L JA; ( , In aste), toc,
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa I’ll luglio 2018 il Tribunale di Bergamo, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza, avanzata dal condannato NOME COGNOME di annullamento dell’ordine di esecuzione n. 610/2017 SIEP, emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 26 febbraio 2018, col quale era stata ordinat l’estensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in precedenza già disp dal Tribunale di sorveglianza di Brescia per altri titoli di condanna, in relazione alla pena da porre in esecuzione, pari ad anni uno, mesi sette e giorni venti di reclusione ed euro 633, di multa.
1.1 A fondamento della decisione, il Giudice dell’esecuzione rilevava la correttezza d provvedimento del pubblico ministero, in quanto le pene inflitte con le sentenze della Corte appello di Brescia del 14 ottobre 2014, irrevocabile il 7 febbraio 2015, e del 24 novemb 2014, irrevocabile il 9 febbraio 2015, non erano state espiate nemmeno nelle forme dell’affidamento in prova, disposta per altri reati.
Inoltre, riteneva correttamente inclusa nel decreto di cumulo del 26 febbraio 201 anche la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 giugno 2009, irrevocabile 14 luglio 2015, e l’inapplicabilità del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen relazione alle pene comprese in diverso provvedimento di cumulo, quello sub n. 3/2015, sia quanto al decreto n. 610/2017, che ha indicato pena da eseguire inferiore al limite impost dall’art. 78 cod. pen..
1.2 Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione della legge penale relazione agli artt. 78 e 80 cod. pen.. Secondo la difesa, il Giudice dell’esecuzione non considerato che col provvedimento n. 3/2015, emesso il 21 gennaio 2015 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, erano state cumulate pene per numerosi reati commessi dal ricorrente per un totale di anni diciannove, mesi quattro di reclusione ed eu 20.940,00 di 4multa, ridotto ad anni otto, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 multa per effetto del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e che, poiché la pena residu espiare così ridotta rientrava nei limiti di fruibilità dell’affidamento in prova ai serviz Magistrato di sorveglianza di Brescia con ordinanza del 28 maggio 2015, confermata dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con provvedimento del 31 agosto 2015, aveva applicato in via provvisoria tale misura alternativa rispetto ai titoli di condanna indicati nel dec 3/2015, comprensivi anche delle due sentenze emesse dalla Corte di appello di Brescia il 14 ottobre 2014 ed il 24 novembre 2014. Pertanto, tali sentenze non avrebbero potuto essere poste in esecuzione una seconda volta con l’ordine di esecuzione del 26 febbraio 2018.
Anche in riferimento alla pena di cui alla terza condanna inclusa in ta
•
provvedimento, riguardante reati commessi 1’11 febbraio 2006 e quindi antecedenti a quelli indicati nell’ordine di esecuzione n. 3/2015, la stessa andava inserita in tale cumulo se poter essere posta in esecuzione per essere stato già raggiunto il limite massimo delle pen concorrenti, pari ad anni otto, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di mul corrispondente al quintuplo della pena inflitta per il reato più grave. Invero, l’art. 80 cod. pen. stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna. Tale regola è applicabile anche al caso del COGNOME ed implica che tutte le sentenze riportate nel decreto 26 febbraio 2018 non possano essere poste in esecuzione, mentre la decisione del Tribunale è erronea perché ritiene non applicabile il criterio dettato dall’art. 78 cod. pen. in relaz altro provvedimento di cumulo in contrasto con il tenore della norma e con i principi uguaglianza e di legalità. L’unica eccezione, che non ricorre nel caso del Degani, è ravvisa nella commissione di ulteriori reati dopo l’inizio dell’esecuzione, situazione che impon formazione dei cumuli parziali con applicazione dell’art. 78 cod. pen. sugli stessi e poi su q totale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Cassazione, dott. NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2019 la difesa ha replicato alla requisitoria del Procuratore Generale, rilevando l’inconferenza delle argomentazioni ivi espos perché non riguardanti la specifica questione dedotta.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Giova premettere alla disamina dell’impugnazione all’odierno esame alcune considerazioni in punto di fatto, necessarie per la migliore comprensione della vicen esecutiva al vaglio di questa Corte.
NOME COGNOME è stato raggiunto in data 26 febbraio 2018 dal provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 610/2017 SIEP, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, con la indicazione della pena unica da eseguire di anni uno mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 633,00 di multa, comprensivo dei seguenti ti di condanna:
a)sentenza del 14 ottobre 2014 della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 7 febb 2015, di condanna alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 133,00 di multa i delitti di ricettazione e truffa, commessi il 26/11/2009;
b)sentenza del 24 novembre 2014 della Corte di appello di Brescia, irrevocabile il 9 febbra 2015, di condanna alla pena complessiva di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di truffa, commesso nell’ottobre 2009;
c)sentenza del 29 giugno 2009 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, irrevocabile il 14 luglio 2015, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed e 400,00 di multa per i reati di ricettazione e truffa aggravata, commessi 1’11 febbraio 2006.
1.1Le due questioni sollevate con l’incidente di esecuzione hanno ricevuto soluzione negativa da parte del Tribunale, che ha addotto le seguenti giustificazioni.
1.1.1In primo luogo, ha rilevato la legittimità del provvedimento del pubblico minist in quanto le pene inflitte con le sentenze della Corte di appello di Brescia del 14 ottobre irrevocabile il 7 febbraio 2015, e del 24 novembre 2014, irrevocabile il 9 febbraio 2015, sep oggetto dei due ordini di esecuzione n. SIEP 107/2015 e n. SIEP 108/2015, emessi dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, non erano state espiate. H osservato che la misura alternativa dell’affidamento in prova, disposta dal Tribunale sorveglianza in riferimento alle pene comprese nel provvedimento di unificazione n. SIEP 3/2015, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, non aveva riguardato anche quei due titoli di condanna, ma sentenze differenti. Pertanto, ha riten corretto e doveroso che il pubblico ministero abbia dato esecuzione a quelle pene non ancora eseguite.
1.1.2Inoltre, ha confermato come legittima l’inclusione nel decreto di cumulo del febbraio 2018 anche della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 giugno 2009, irrevocabile il 14 luglio 2015, e l’inapplicabilità del criterio moderatore di cui a cod. pen. in relazione alle pene comprese in diverso provvedimento di cumulo, quello sub n. 3/2015 e tanto meno in riferimento al decreto n. 610/2017 poiché la pena più grave in ess riportata è quella di anno uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, sicchè il quintuplo, pa anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, non è superato dalla somma delle pene concorrenti, pari ad anni uno, mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 633,00 di multa
2.0sserva la Corte che la prima questione non ha ricevuto una soluzione condivisibile, dal momento che la documentazione allegata al ricorso prova esattamente il contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione. Il provvedimento n. SIEP 3/2015 aveva gi proceduto ad unificare le pene inflitte al Degani con una serie di pronunce giudiziali defini operando due cumuli parziali: con il primo aveva sommato le pene per i reati commessi prima dell’inizio della carcerazione indicata sub 1), avvenuta l’11 maggio 2009, per un totale di diciannove, mesi quattro, giorni tredici di reclusione, euro 20.940,00 di multa ed 1.140,00 di ammenda, ridotta ad anni otto, mesi quattro di reclusione, euro 10.000,00 d multa ed euro 1.140,00 di ammenda, pari alquintuplo della pena di entità più grave i applicazione del criterio calmieratore di cui all’art. 78 cod. pen. con indicazione del resi
eseguire di anni quattro, mesi sette e giorni due di reclusione ed euro 1.140 di ammenda; co il secondo ha unificato pene per i reati commessi successivamente all’il maggio 2009 e determinato la pena in anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 2.367,00 di multa. H quindi sommato il risultato dei due cumuli parziali, ottenendo la pena detentiva da espiare anni nove, mesi quattro e giorni due di reclusione ed euro 2.367,00 di multa.
2.1Risulta altresì dagli atti del fascicolo che le pene detentive e pecuniarie inflitte due sentenze indicate sub nn. 1) e 2) dell’incidente proposto dal Degani, oggetto dei rispet ordini di esecuzione n. SIEP 107/2015 e 108/2015 della Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia, erano state poste in esecuzione individualmente considerate ed i riferimento anche alle stesse i giudici di sorveglianza, con rispettivi provvedimenti ad dapprima in via provvisoria il 28 maggio 2015, quindi in via definitiva il 31 agosto 2 avevano ammesso il condannato alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizi sociale.
2.2Dalla motivazione dell’ordinanza in verifica non è però dato comprendere le ragion per le quali le pene in questione, sebbene oggetto di altrettanti ordini di esecuzione, fos rimaste estranee alla fase espiativa del procedimento esecutivo, posto che i relativi ti erano già formati al momento dell’assunzione delle decisioni da parte della magistratura sorveglianza, che li aveva espressamente richiamati nel momento in cui aveva ammesso il Degani a misura alternativa. Rispetto ai provvedimenti di sorveglianza doveva dunque essere verificato per quale causa e in base a quale provvedimento giudiziale l’affidamento in pro per le pene di cui agli ordini di esecuzione nn. SIEP 107/2015 e 108/2015 non fosse stat concretamente eseguito, non potendo ritenersi sufficiente il richiamo ad una imprecisata no dell’U.e.p.e. senza al contempo evidenziare l’intervento di una qualche determinazion giudiziale o del comportamento del condannato -ad esempio di revoca del beneficio o di sottrazione volontaria alla sua esecuzione- che avesse modificato le determinazioni assunte nel 2015.
2.3Inoltre, anche la soluzione adottata in riferimento alla pena di cui alla terza sent di condanna è giuridicamente errata perchè arresta l’indagine al fatto che la stessa sia st inserita in un autonomo provvedimento di unificazione di pene concorrenti rispetto a quel precedente n. SIEP 3/2015 senza tenere in nessun conto il sistema dei cumuli parziali e l esigenze cui essi rispondono.
2.3.1Appartiene a consolidato orientamento interpretativo di questa Corte l’affermazione, per cui, allorchè si sia in presenza di una pluralità di reati commessi in diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, l’inclusione di pene concorrenti in un cumulo unitario e globale, soggetto alle limitazioni dell’art. 78 cod. ed alla successiva unitaria e globale detrazione del presofferto, puo L compiersi soltanto se tutti i singoli illeciti siano stati commessi prima dell’inizio dell’esecuzione. Nel caso opposto si
invece, unificare il residuo del cumulo precedente con la pena inflitta per il nuovo reato, cui data di commissione, o dalla data del successivo arresto se il reato non GLYPH stato commesso in corso di detenzione, ha inizio l’espiazione della pena cos GLYPH unificata, mentre l’art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell’ambito e nei limiti di ciascuna delle singole opera cumulo (sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, rv. 261197; sez. 1, n. 15806 d 29/03/2011, Pg in proc. COGNOME, rv. 249977; sez. 1, n. 40796, 26/09/2007, COGNOME, r 238044).
Pertanto, in tali casi è necessario procedere alla formazione di cumuli parz applicando per ciascuno di essi il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. nei term limiti dallo stesso indicati.
2.3.2Quanto esposto sta a significare che il computo in unico provvedimento delle pene concorrenti ai esegue se queste siano integralmente cumulabili, in modo che, operato il cumul ed effettuata l’eventuale riduzione a norma dell’art. 78 cod. pen., la carcerazione presof sia da esso detraibile perchè non riferibile a reati commessi in epoca successiva all’inizi periodo di detenzione. Solo in caso contrario occorre procedere a cumuli parzia raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile. Seguendo il criterio che im di ordinare i reati cronologicamente secondo la data di commissione, non secondo la data de passaggio in giudicato delle sentenze che li abbiano accertati, occorre poi cumulare di vol volta con la nuova pena o con il nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali e a quello totale il criterio moderatore previsto dall’art. pen..
Di tali pacifici principi, correttamente richiamati nell’impugnazione, l’ordinanza in non pare avere tenuto e va dunque annullata con rinvio per nuovo esame della domanda che dovrà condursi alla luce di quanto evidenziato e colmare le lacune segnalate.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.