Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21/11/2023 dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2023 il Tribunale di Foggia rigettava l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME finalizzato a ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato per effetto del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari 1’8 agosto 2022.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., i titoli d reato posti in esecuzione dalla Procura generale della Corte di appello di Bari nei confronti di NOME COGNOME con il provvedimento di cumulo n. 217/2002 non potevano essere valutati unitariamente, dovendosi provvedere alla costituzione di una pluralità di cumuli parziali, applicando a ciascuno di essi il criterio moderatore invocato, in linea con quanto effettuato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con il provvedimento di cumulo n. 42/2002.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 674 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari l’8 agosto 2022 era stato adottato inaudita altera parte, in violazione delle regole che sovrintendono alla disciplina del contradditorio tra le parti processuali nel procedimento di esecuzione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che, con il primo motivo di ricorso, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che i titoli di reato posti in esecuzione dalla Procura generale della Corte di appello di Bari nei confronti di NOME COGNOME con il
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provvedimento di cumulo n. 217/2002 non potevano essere valutati unitariamente, dovendosi provvedere, ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., alla costituzione di una pluralità di cumuli parziali, a ciascuno dei quali applicare il criterio moderatore invocato, in linea con quanto effettuato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con il provvedimento di cumulo n. 42/2002, successivamente revocato.
Osserva, in proposito, il Collegio che, nel caso di specie, occorreva fare applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con le sole limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell’unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all’esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall’altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, COGNOME, Rv. 228138 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In questa cornice, il Pubblico ministero deve compiere un’operazione dosimetrica complessa, dapprima, determinando i diversi momenti di privazione della libertà del condannato conseguenti all’emissione dell’ordine di carcerazione definitivo; successivamente, deve individuare le date di commissione dei reati riferiti a ciascuna sentenza irrevocabile; infine, deve raggruppare tutte le sentenze le cui violazioni sono state commesse in un arco temporale antecedente a ciascun periodo di detenzione, formando tanti cumuli parziali quanti sono i periodi di reclusione.
Questa operazione trifasica è funzionale a impedire che il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. possa fungere da preventiva causa di impunità per le violazioni commesse durante o dopo l’espiazione della pena relativa alle condanne precedenti. Non può, in proposito, non rilevarsi che la
previsione di cui all’art. 78, primo comma, cod. pen., funge «da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all’atto della commissione di ogni nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite» (Sez. 1, Sentenza n. 37635 del 02/07/2014, D’Albenzio, Rv. 260597 01).
Tuttavia, con tali articolati parametri dosimetrici, che imponevano una valutazione analitica delle singole frazioni detentive comprese nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti adottato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari nei confronti del ricorrente 1’8 agosto 2022, il Tribunale di Foggia non si confrontava, limitandosi ad affermare in termini assertivi e privi di un’adeguata ricognizione delle varie condanne riportate da COGNOME, che l’Ufficio requirente «dopo aver preso in considerazione i periodi di carcerazione sofferti dal COGNOME, ha proceduto a formare i corrispondenti cumuli parziali, al cui interno, peraltro, correttamente, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. […l».
Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Foggia nel respingere l’istanza avanzata da NOME COGNOME, è indubitabile che, in assenza di indicazioni provvedimentali sulle singole frazioni detentive oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari 1’8 agosto 2022 e sulle condanne dalle quali tali titoli esecutivi derivano, effettuate anche solo per relationem, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, che ricorre quando la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 – 01).
3. Appare, invece, manifestamente infondata la residua doglianza, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 674 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari 1’8 agosto 2022 era stato adottato inaudita altera parte, in violazione delle regole che sovrintendono alla disciplina del contradditorio tra le parti nel processo di esecuzione.
Osserva, in proposito, il Collegio che il provvedimento di cumulo di pene concorrenti non possiede connotazioni giurisdizionali, avendo natura esclusivamente amministrativa e potendo essere revocato o rimosso in assenza di contraddittorio, non diventando mai definitivo, salvo l’eventuale intervento del giudice dell’esecuzione. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo» (Sez. 1, n. 26321 del 27 maggio 2019, Pantellaro, Rv. 276488 – 01).
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Foggia, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
Così deciso il 20 marzo 2024.