Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41547 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Noto NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 della Corte di Assise di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Assise di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 6 maggio 2024, parzialmente accolta l’istanza quanto alla richiesta di integrare le annotazioni sul casellario giudiziario e al DAP in ordine al mancato inserimento dell’attenuante di cui all’art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., ha rigettato nel resto la richiesta di inserire nell’ultimo provvedimento di cumulo del 28 febbraio 2024 i precedenti cumuli, in particolare quello n. 429/15 del 24 maggio 2015, a sua volta comprensivo del provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 573/22, e quello n. 455/08.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condanNOME che, a mezzo del difensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’art. 663 cod. proc. pen. evidenziando, nello specifico, che la conclusione cui è pervenuta la Corte sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il provvedimento in esecuzione dovrebbe contenere il riferimento a tutti i titoli precedentemente emessi in quanto il mancato
inserimento di questi nell’ultimo cumulo non consentirebbe all’interessato di accedere ai benefici penitenziari di cui all’art. 16 nonies della L. 82 del 1991.
In data 16 luglio 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
In data 28 febbraio 2024 la Procura generale ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO che si riferisce a tre diversi titoli, tra cui uno relativo all’applicazione di un aumento a titolo di continuazio con le condanne pronunciate in tre sentenze.
L’attuale provvedimento non contiene alcun riferimento alle pene relative alle condanne già pronunciate, che erano state inserite in altri titoli esecutivi e i un precedente cumulo, il n. 429/2015, che comprendeva quelli di cui ai numeri 573/2011 e n. 455/2008.
L’interessato ha proposto istanza con la qual ha chiesto di integrare il cumulo con l’indicazione delle pene in precedenza già espiate al fine di accedere ai benefici penitenziari.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta rilevando che l’integrazione non è necessaria in quanto le pene relative ai precedenti titoli risultano interamente espiate e le stesse, pertanto, non devono essere considerate ai fini della fungibilità.
Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 663 cod. proc. pen. evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto, il provvedimento in esecuzione dovrebbe contenere il riferimento ai titoli precedentemente emessi in quanto il mancato inserimento di questi nell’ultimo cumulo, a prescindere dalla fungibilità delle pene che non era stata oggetto della richiesta, non consentirebbe all’interessato di accedere ai benefici penitenziari di cui all’art. 16 nonies della L. 82 del 1991.
La doglianza è fondata.
2.1. Il riferimento contenuto nel provvedimento impugNOME alla fungibilità delle pene e ai principi Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 01 non è pertinente.
Il caso di specie, infatti, deve essere regolato sulla base del principio, recentemente ribadito, per cui «ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla
data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari» (da ultimo Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 – 01).
Ciò in quanto, come affermato in termini conformi a principi di ragionevolezza e uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, «la pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusion del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condanNOME essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazion del cumulo da parte del p.m.» (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474 – 01; già Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774 – 01).
2.2. Il provvedimento impugNOME non si è conformato ai principi indicati e, limitandosi a considerare il profilo relativo alla fungibilità, non ha nella sostan fornito alcuna risposta alla diversa richiesta avanzata dalla difesa, che ha pure esplicitato l’interesse del ricorrente a vedere inseriti nell’ultimo provvedimento di cumulo anche le condanne per i reati compresi nei periodi di riferimento del medesimo cumulo, già oggetto di precedenti provvedimenti, al fine di accedere ai benefici penitenziari di cui all’art. 16 nonies della L. 82 del 1991.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugNOME con rinvio affinché la Corte di assise di appello di Napoli, attenendosi ai principi indicati e libera nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso il 18 settembre 2024.