Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26601 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRANIERI NOME nato a CITTANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO che ha chieste) il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26 gennaio 2024 la Corte di Appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di COGNOME NOME di inserire nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 17 ottobre 2023 la pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 12 maggio 2009, irrevocabile il 27 giugno 2009.
A fondamento di tale decisione la Corte poneva la circostanza che la pena di cui alla sentenza in oggetto fosse stata già interamente espiata in epoca anteriore alla data di commissione dell’ultimo reato di cui al detto provvedimento, risalente al 31 gennaio 2013.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso COGNOME tramite il proprio difensore lamentando quale primo motivo la, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte di Appello non avrebbe considerato che con il provvedimento in data 5 ottobre 2023 sarebbero state unificate le sentenze in data 23 maggio 2007 e 27 settembre 2010, relative a fatti commessi ovvero accertati il 13 maggio 2007, data antecedente l’inizio della custodia, il 19 luglio 2008, per i fatti-reato per cui l’istante ha riportato condanna il 12 maggio 2009.
Quale secóndo motivo di ricorso rilevava l’erronea interpretazione e applicazione di norme processuali, con riferimento all’art. 4 L. 10/2014, poiché l’istante, con la sentenza emessa il 12 maggio 2009 dalla Corte di Appello di Milano è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e ha espiato la relativa pena nelle forme dell’affidamento al servizio sociale con ordinanza del 13 gennaio 2011.
In relazione alla detenzione sofferta in esecuzione di detta sentenza COGNOME ha usufruito della liberazione anticipata, pertanto l’interesse sotteso all’integrazione del provvedimento di cumulo in data 1 dicembre 2023 con la pena di cui alla sentenza del 12 maggio 2009 della Corte di Appello di Milano è costituito dall’applicabilità dell’art. 4 L. 10/2014 in relazione alle ordinanze del 29 gennaio 2010 del Magistrato di Sorveglianza di Milano, del 13 aprile 2011 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli e del 12 marzo 2012 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto la decisione si poneva nell’alveo della pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. 3597/21; 36860/21)
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
1.1 Il ricorrente rileva come nel provvedimento di cumulo integrato dal Procuratore Generale di Milano in data 10 dicembre 2023 siano ricomprese anche pene inflitte con sentenze di condanna per fatti commessi prima dell’inizio dell’espiazione della pena inflitta con la sentenza che si chiede di inserire nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
In detto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sono, infatti, ricomprese le condanne di cui ai punti 11, 14 e 18 del certificato del casellario giudiziale di COGNOME NOME che si riferiscono a reati commessi in data 13 maggio 2007 le prime due, e, quanto al punto 18, a fatti commessi il 31 gennaio 2013.
Secondo la Corte di Appello di Milano-ed il PG di Milano, ancor prima, nel predetto ordine di esecuzione non avrebbe potuto essere inserita la condanna di cui al punto 12, poiché afferente a reato commesso il 19 luglio 2008, la cui pena è stata espiata a far data dal 19 luglio 2008 stesso, prima in regime detentivo e, successivamente, dal 13 gennaio 2011 in regime di affidamento in prova al Servizio Sociale; la pena è stata completamente espiata il 2 ottobre 2012, in epoca anteriore, cioè, alla commissione dell’ultimo dei reati – in ordine cronologico – di cui alle condanne ricomprese nel cumulo.
Si verte, dunque, in tema di esecuzione di pene nei confronti di un soggetto che ha commesso nuovi reati (in data 31 gennaio 2013) dopo l’espiazione della pena in oggetto, 2 ottobre 2012, ma con esecuzione iniziata dopo la commissione di alcuni fatti già ricompresi nel cumulo, il 13 maggio 2007.
La Corte territoriale ha fondato il rigetto in ragione della anteriorità dell’espiazione della pena rispetto alla commissione dell’ultimo dei reati ricompresi nel cumulo stesso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, a sostegno delle proprie conclusioni di rigetto del ricorso, ha fatto riferimento a due pronunce di legittimità che, però, non sono in termini.
La Sez. 1, n. 36860 del 2021 afferma, da un lato, che «Se è vero che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa, funzionale all’interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva e all’interesse dell’ordinamento all’instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, COGNOME, Rv. 251417), pur tuttavia ad esso si deve procedere nel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso in cui,
rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione di provvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata.».
In quel caso la ragione del rigetto dell’istanza di integrazione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti era dipesa dal fatto che il provvedimento successivo all’ultimo cumulo aveva riguardato condanne, diverse da quelle poste in esecuzione, che erano già state eseguite e in tempi precedenti la commissione dei reati cui si riferiscono le condanne oggetto dell’ultimo cumulo.
Da tale motivazione – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello – non si può ricavare il principio richiamato in ragione del quale sia necessario che la pena da inserire nel cumulo sia stata scontata dopo la commissione dell’ultimo fatto, in ordine cronologico, ricompreso nel provvedimento stesso, proprio perché – trattandosi di una pluralità di fatti e di condanne-è ben possibile, come è avvenuto nel caso in esame, che alcuni fatti siano stati commessi prima dell’inizio della esecuzione della pena e altri invece dopo.
La pronuncia richiamata dal Pg è eccentrica rispetto a quanto qui di interesse in quanto ‘riguardava fatti reato commessi tutti – in difetto di diversa specificazione – dopo la esecuzione della pena che si richiede di inserire nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti e ciò a differenza, si ribadisce, di quanto accade nel caso del ricorrente, ove è necessario distinguere i fatti commessi prima e quelli commessi dopo la espiazione della pena in oggetto.
La ulteriore pronuncia richiamata, sez. 1 n. 3597/2022, riporta la seguente affermazione «tale posizione interpretativa, che àncora l’esistenza di un concorso di pene cumulabili a un elemento oggettivo quale il tempus commissi delicti e conduce a includere nel cumulo le pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, offre l’indubbio vantaggio di evitare che la posizione del condannato possa essere influenzata da eventi causali come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero.»
E’ dunque evidente che tale pronuncia ammette, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale, la possibilità di inserire nel cumulo pene già espiate, ma relative a reati commessi prima dell’inizio dell’esecuzione penale in corso, che è situazione conforme al caso in esame.
2. Al fine di regolamentare il caso di specie di deve, al contrario, richiamare il diverso principio secondo cui « Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti tempor.li per
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l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari.» (Sez. 1, Sentenza n. 20207 del 27/03/2018, analogamente Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743).
È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza ed uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 05/12/2006; Cass., Sez. 1^, 25.3/19.4.1991, COGNOME; 20.5/11.6.1998, COGNOME;).
Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tali principi che, se applicati, avrebbero consentito di inserire nel cumulo anche la condanna di cui al punto 12 del certificato penale, relativa a reato commesso il 19 luglio 2008, quindi in epoca certamente antecedente all’inizio dell’esecuzione penale in oggetto, cumulo che ricomprendeva reati commessi ancor prima dell’inizio della carcerazione per quel fatto, databile al 19 luglio 2008.
Il ricorrente ha esplicitato il proprio interesse a vedere inserita nel cumulo la pena in oggetto, in ragione dell’applicabilità dell’art. 4 L. 10/2014, avendo ottenuto il condannato, proprio in relazione a tale pena, la concessione della liberazione anticipata.
Al riguardo, il provvedimento impugnato non ha assegnato alcun rilievo alle note difensive scritte ed all’interesse del condannato a fruire della liberazione anticipata speciale sulla pena espiata dal 19 luglio 2008, quindi in epoca successiva ai reati interessati dal decreto di cumulo, commessi il 23 maggio 2007, la cui pena è ancora da espiare ed è inclusa nel decreto del 17 ottobre 2023.
Va, pertanto, disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione per rinnovare l’esame della posizione esecutiva di COGNOME NOME alla luce del principio più sopra evidenziato.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso il 7 maggio 2024
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