Cumulo di pene: perché un ricorso generico è destinato all’inammissibilità
L’istituto del cumulo di pene rappresenta un meccanismo fondamentale nel diritto dell’esecuzione penale, volto a temperare l’applicazione rigida della somma aritmetica delle sanzioni inflitte a un soggetto per più reati. Tuttavia, per far valere le proprie ragioni in sede di legittimità, è essenziale presentare motivi di ricorso chiari e specifici. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 25494/2024) ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso proprio a causa della sua genericità, pur toccando un tema interessante: l’inclusione delle pene già espiate nel calcolo complessivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di rivedere un provvedimento di cumulo di pene emesso nei suoi confronti. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che la Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, avesse erroneamente escluso dal calcolo complessivo tre sentenze di condanna le cui pene erano già state interamente scontate.
Secondo la difesa, tale esclusione era illegittima. La giurisprudenza, infatti, riconosce che anche le pene già espiate devono essere considerate nel cumulo, poiché la loro inclusione è rilevante per verificare il superamento del limite massimo di pena previsto dalla legge (il cosiddetto criterio di temperamento ex art. 78 c.p.), che funge da correttivo al cumulo materiale.
La Corte di Appello aveva rigettato l’istanza, sostenendo che le pene già eseguite non potessero essere inserite in un nuovo provvedimento di cumulo. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e l’importanza del cumulo di pene
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione principale, ovvero se le pene espiate debbano o meno essere incluse nel cumulo (principio che la stessa Corte definisce “non controverso”). Piuttosto, la Cassazione si concentra su un vizio procedurale fatale: la genericità e la scarsa chiarezza dei motivi di ricorso.
Il ricorrente, pur criticando la decisione della Corte di Appello, non era riuscito a spiegare in modo preciso quale fosse il vantaggio concreto che sarebbe derivato dall’accoglimento della sua richiesta. Il ricorso faceva riferimento, in modo confuso e alternativo, sia all’applicazione dei limiti del cumulo di pene (art. 78 c.p.) sia allo scomputo di periodi di detenzione già sofferti (art. 657 c.p.), senza però illustrare come questi meccanismi avrebbero potuto, nella pratica, portare a un beneficio per il condannato.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è incentrata sul concetto di “interesse ad agire”. In ogni impugnazione, chi ricorre deve dimostrare di avere un interesse concreto ed attuale a ottenere una modifica del provvedimento contestato. In questo caso, la critica mossa alla decisione della Corte di Appello, seppur fondata su un principio giuridico astrattamente corretto, non era supportata da una spiegazione chiara del risultato pratico che si voleva raggiungere.
La Suprema Corte sottolinea che la “scarsa chiarezza delle ragioni della doglianza è causa della genericità del motivo”. In altre parole, non basta affermare che un principio di diritto è stato violato; è necessario dimostrare come tale violazione abbia prodotto un pregiudizio effettivo e come la sua correzione porterebbe a un vantaggio tangibile. Poiché il ricorso non consentiva di apprezzare quale fosse l’interesse concreto sotteso all’impugnazione, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione di tecnica processuale. Anche quando si ritiene di avere una solida argomentazione giuridica, è cruciale articolarla in modo specifico e dettagliato nel ricorso. La genericità dei motivi non permette al giudice di comprendere appieno le ragioni dell’impugnazione e, come in questo caso, conduce a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente non solo non ha ottenuto la revisione del cumulo di pene, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, vedendo così preclusa la possibilità di una valutazione nel merito delle sue istanze.
È possibile includere nel cumulo di pene anche le sanzioni già scontate?
Sì, la sentenza afferma che è un principio giurisprudenziale non controverso che nel cumulo debbano essere inserite anche le pene già espiate, in quanto rilevano ai fini della verifica del superamento dei limiti massimi di pena previsti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante il principio giuridico fosse corretto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha specificato in modo chiaro e concreto quale vantaggio pratico avrebbe ottenuto dall’inserimento delle pene già espiate nel cumulo, non consentendo alla Corte di apprezzare il suo interesse concreto all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25494 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/s GLYPH le conclusioni del PG , Vtv.k.2sk,r,,•,,A
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME di applicazione della disciplina di cui agli art 78 e 80 cod. pen.
In relazione a due diversi periodi di detenzione sono stati emessi nei confronti del richiedente due provvedimenti di cumulo.
Nel primo cumulo parziale, per la pena complessiva di anni ventidue, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1915,70 di multa, non possono essere comprese le condanne pronunciate con due sentenze del Tribunale di Napoli divenute irrevocabili il 24 gennaio e il 25 marzo 1997 e con altra sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli e divenuta irrevocabile il 5 maggio 1998, già inserite in un ulteriore provvedimento di cumulo, atteso che le relative pene sono state già eseguite, in parte in custodia cautelare e in parte con ammissione alla semilibertà, e con scomputo dei periodi di liberazione anticipata.
Al momento in cui si addivenne al provvedimento di cumulo di cui si duole la difesa, emesso nel 2014, le pene di cui alle menzionate condanne erano state già eseguite
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto difetto di motivazione per non avere la Corte di appello valutato una specifica richiesta diretta a far considerare nel novero delle sentenze in relazione alle quali occorreva valutare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen. ulteriori sentenze di condanna non ricomprese nell’originario provvedimento di cumulo emesso il 6novembre 2014. È illogica la risposta data dalla Corte di appello, secondo cui le tre sentenze di condanna di cui si è richiesto l’inserimento nel cumulo non possono essere ivi comprese perché le relative pene sono state già espiate. È principio giurisprudenziale non controverso che nel cumulo siano da inserire anche le pene già espiate, perché rilevano ai fini dell’eventuale superamento del limite che funge da temperamento al criterio del cumulo materiale.
Il Procuratore generale, intervento con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Dall’esposizione dei motivi di ricorso non si comprende quale sarebbe l’effetto di vantaggio derivante dall’inserimento nel primo cumulo delle tre condanne relative a pene espiate. Si fa riferimento, perplesso e alternativo, ora all’operatività del criterio di temperamento di cui all’art. 78 cod. pen., ora all scomputo, ai sensi dell’art. 657 cod. pen., di un periodo di pregressa espiazione dalla determinazione della pena da eseguire, senza specificare in che modo e con quali premesse i due meccanismi agevolatori potrebbero concretizzare un vantaggio per il ricorrente.
La scarsa chiarezza delle ragioni della doglianza è causa della genericità del motivo, perché la critica al provvedimento, che pure sancisce un principio non corretto – quello della non cumulabilità in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti delle pene espiate -, non consente di apprezzare quale possa essere l’interesse concreto ed attuale sotteso all’impugnazione.
Il presente ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2024
Il cosi • re estensore
Il Presidente