Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5406 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5406 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMENOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 9 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da COGNOME NOME, volta ad ottenere una nuova determinazione della pena da espiare, sul presupposto dell’erroneità del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria l’8.11.2023. In particolare, il ricorrente lamentava l’illegittimità della formazione di cinque cumuli parziali, osservando che i reati le cui pene erano in esecuzione, erano stati commessi tutti prima del 10.12.2008, data dalla quale aveva avuto inizio la vera e propria espiazione della pena.
Disattendendo la tesi difensiva, la Corte territoriale osservava che il principio del cumulo materiale, cui Ł applicabile il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen., Ł applicabile alle sole pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, qualora, durante l’espiazione di una pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione. Aggiungeva, inoltre, che nel caso di condanne inflitte e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, era necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono essere operate a vario titolo, con applicazione, infine, del criterio moderatore su ciascun cumulo parziale.
Tanto chiarito, aggiungeva che il cumulo integrale con applicazione del criterio
moderatore Ł possibile solo per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, anche se a titolo di custodia cautelare, in quanto essa non può essere imputata all’esecuzione della condanna per un reato successivamente commesso.
Concludeva, quindi, ritenendo correttamente considerate le pene da espiare nei cumuli parziali.
2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente con due motivi di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all’art. 78 cod. pen., nonchØ per motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente.
Rappresenta di aver chiesto l’emissione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti unitario, chiedendo di ordinare le sentenze in ragione dei rispettivi reati, tutti commessi prima del 10.12.2008, data nella quale aveva avuto inizio la decorrenza della pena; che la Corte di appello di Reggio Calabria, cui il Procuratore Generale aveva trasmesso l’istanza, ha rigettato la stessa sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 78 cod. pen.Osserva, in proposito, che i cumuli parziali sono previsti solo nel caso in cui il condannato commetta nuovi reati dopo l’espiazione della pena o dopo l’interruzione della stessa, mentre, nel caso in esame, i reati erano stati commessi tutti prima della data del 10.12.2008, non essendo mai stato egli in esecuzione pena, in quanto rimasto latitante, non avendola mai interrotta, non avendo commesso reati durante l’espiazione ed essendo inconferente il richiamo all’art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
A proposito di quanto disposta da detta norma, evidenzia che la stessa opera al solo fine di individuare il presofferto da detrarre al fine del computo della pena da espiare, ma non può valere ad individuare la data di inizio dell’esecuzione della pena.
3.Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando il principio espresso da questa Corte con sentenza n. 51185 del 2023 emessa su ricorso del medesimo COGNOME, secondo il quale «In sostanza, la regola cui attenersi in materia Ł che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non Ł possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di carcerazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, infatti, il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente, violando con il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.»
4.Con memoria del 17.12.2025, la difesa, replicando alle conclusioni del Procuratore generale, ha osservato che l’odierno ricorso si fondava su presupposti diversi da quello in precedenza esaminato da questa Corte e confermava l’interpretazione proposta in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Giova premettere che le norme che vengono in considerazione nella determinazione dell’entità delle pene da espiare sono quelle di cui all’art. 663 cod. proc. pen., all’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., all’art. 78 cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte Ł costante nell’affermare che « In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, Ł riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non piø sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod.
pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.»(Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939-01), precisando, altresì, che « In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicchØ non Ł consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Rv. 285537 – 01).
Tale orientamento, lungi dal non avere base legale, quindi, riposa proprio sull’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la cui ratio Ł, infatti, quella di evitare che periodi di custodia cautelare sofferti in relazione ad un determinato reato, la cui pena sia oggetto di un ordine di esecuzione, possano essere imputati a pene inflitte per reati commessi successivamente al periodo di carcerazione. Il criterio di fungibilità della pena deve essere, quindi, applicato in modo che il periodo di carcerazione sofferta non possa essere imputato ad un cumulo che comprenda pene inflitte per reati commessi successivamente alla carcerazione di cui si tratta, altrimenti si perseguirebbe il risultato illogico che la pena anzichØ avere un effetto deterrente, costituirebbe un incoraggiamento alla reiterazione dei reati, con esiti criminogeni. D’altro canto, però, ciascun periodo di carcerazione, che sia di natura cautelare o esecutiva, benchØ riferito a specifiche condanne, in sede di cumulo deve essere detratto dal cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi prima del periodo detentivo in questione.
Premessi, quindi, i principi che disciplinano la materia, si osserva che la difesa del ricorrente incorre in un equivoco laddove afferma che il dies a quo dell’esecuzione della pena determinata nel provvedimento di cumulo debba essere individuato nella data di inizio del periodo di carcerazione definitivo. Tale interpretazione non Ł accoglibile perchØ non Ł compatibile con il disposto dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen. come sopra delineato. Infatti, ove si effettuasse un unico cumulo decorrente dalla data di inizio della carcerazione definitiva, il detenuto si vedrebbe computati come presofferto periodi di custodia cautelare patiti prima della commissione dei reati successivi, con un effetto evidentemente criminogeno. Dunque, il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili in modo che eseguito il cumulo ed effettuata l’eventuale detrazione a norma dell’articolo 78 codice penale, ogni carcerazione presofferta sia da esso deducibile in quanto non riferibile ai reati commessi in epoca successiva all’inizio del periodo di detenzione.
2.Nel caso in esame, dal provvedimento di cumulo oggetto di contestazione (allegato dal ricorrente) nonchØ dal provvedimento impugnato (non contestato su tale punto) si evince che COGNOME Ł stato arrestato piø volte e che ha commesso reati dopo o durante l’esecuzione dei periodi di carcerazione. In particolare, quanto ai periodi di carcerazione:
a)una prima volta il 1.2.1989, rimanendo in stato detentivo sino all’8.2.1989 (8 giorni), in ragione di misura cautelare per reati commessi il 1.2.1989;
b)una seconda volta il 5.10.1994;
c)il 22.6.1995, veniva applicata la misura cautelare per il reato di cui all’art. 416- pen. sino al 18.1.2001;
d)un altro arresto avveniva il 15.1.2002;
bis cod.
e)un nuovo arresto, infine, si verificava il 10.12.2008.
Dall’elencazione che precede si evince che, nell’arco dell’intero periodo, il ricorrente Ł stato sottoposto piø volte ad arresti e misure cautelari, dopo i quali o nel corso dei quali ha commesso nuovi reati. In base ai principi sopra menzionati, pertanto, non può procedersi ad un unico cumulo, per la necessità di conciliare il disposto dell’art. 663 cod. proc. pen. con l’art. 657 cod. proc. pen.
A seguito di ogni periodo di detenzione, sia pure a titolo cautelare, si impone, quindi, la necessità di predisporre uno specifico cumulo redatto secondo i principi innanzi citati, per ciascun gruppo di reati commesso dopo la cessazione di ciascun periodo di carcerazione (esecutiva o cautelare), cosa che Ł stata fatta dal Procuratore Generale, nel caso di specie, come riconosciuto dalla Corte di appello con l’ordinanza impugnata.
E infatti, nel cumulo A), sono state incluse le condanne inflitte con le seguenti sentenze: -sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 7.3.1994, irrev. il 15.4.1994 relativa a reati commessi il 1.2.1989, per i quali il ricorrente Ł stato sottoposto a misura cautelare dal 1.2.1989 all’8.2.1989 (giorni 8);
-sentenza Corte di assise di appello di Milano del 6.2.2001, irrevocabile il 17.9.2003, relativa a reati commessi dal 1983 fino alla fine del 1993
con le quali Ł stata inflitta complessivamente la pena di anni 15 di reclusione, dalla quale Ł stato detratto il presofferto di gg. 8, con un residuo pena di anni 14, mesi 11 e gg. 22 di reclusione.
Il cumulo B) si Ł reso necessario, in base ai principi dinnanzi esposti, in quanto il 3.9.1994, ovvero dopo che la carcerazione di cui al cumulo precedente era stata interrotta (8.2.1989), COGNOME commetteva un ulteriore reato per il quale, con sentenza del 3.10.2011 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3.10.2011, gli veniva inflitta la pena di anni 30 di reclusione.
Nel nuovo cumulo, doveva, quindi, includersi la pena di anni 30 di reclusione inflitta con la menzionata sentenza e quella residua da espiare del cumulo precedente, pari a anni 14, mesi 11 e gg. 22 di reclusione. Alla pena complessiva di anni 44, mesi 11 e gg. 22 di reclusione così determinata, doveva applicarsi il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., sicchØ la pena detentiva da espiare era determinata in anni 30 di reclusione decorrenti dalla data del 5.10.1994, allorquando COGNOME veniva tratto nuovamente in arresto.
Il cumulo C) si Ł reso necessario in quanto il 22.6.1995 veniva notificata nuova ordinanza di custodia cautelare relativa ad altro delitto permanente commesso da epoca anteriore al 13.1.1986 con contestazione aperta e chiusa alla data del 19.1.1999 (data della sentenza di I grado) e, quindi, in parte commesso in costanza di detenzione (interrotta il 18.1.2001). Per questo reato, il ricorrente veniva condannato con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3.4.2001, irrevocabile il 12.4.2002, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, rideterminata in sede esecutiva quale aumento a titolo di continuazione in anni 2 di reclusione. Pertanto, nel nuovo cumulo doveva essere sommata la pena inflitta con la menzionata sentenza, come rideterminata, a quella residua del periodo precedente pari a 29 anni, 3 mesi e 13 gg. di reclusione, determinata deducendo dalla pena di anni 30 di reclusione di cui al cumulo B), la carcerazione subita, pari a mesi 8 e gg. 17 di reclusione (dal 5.10.1994 al 22.6.1995). La pena da espiare per effetto del nuovo cumulo era, quindi, di anni 31, mesi 3 e gg. 13 di reclusione. Per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., la pena da espiare veniva rideterminata in anni 30 di reclusione, da cui veniva detratto il periodo di custodia cautelare sofferto per il titolo costituito dall’ordinanza del 22.6.1995 e, quindi, il periodo intercorrente tra 22.6.1995 e il 18.1.2001, pari a anni 5, mesi 6
e gg. 27 di reclusione, con pena residua da espiare di 24 anni, 5 mesi e 3 giorni.
PoichØ successivamente al 18.1.2001 (data di cessazione della carcerazione subita dal 22.6.1995), il ricorrente commetteva nuovi reati, si Ł reso necessario procedere a nuovo cumulo D), comprensivo della pena inflitta con i reati commessi successivamente (ovvero i reati di tentata estorsione e armi commessi il 26.4.2001 e quello di associazione a delinquere ex art. 416bis cod. pen. commesso con condotta permanente sino al14.3.2005 data sentenza di I grado, oggetto della sentenza del 22.2.2007 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, irrevocabile l’8.5.2008, con la quale veniva inflitta la pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, rideterminata in sede di esecuzione a titolo di continuazione in anni 3 di reclusione. Conseguentemente, tale pena di anni 3 di reclusione, sommata a quella residua del cumulo precedente pari ad anni 24, mesi 5 e gg. 3 di reclusione, determinava la pena di anni 27, mesi 3 e gg. 3 di reclusione. Da tale pena doveva essere detratto il periodo di carcerazione sofferto dal 15.1.2002 al 27.3.2003, pari ad 1 anno, 2 mesi e gg. 13 di reclusione, sicchØ la pena da espiare per effetto del cumulo D) era di anni 26, mesi 2 e gg. 20 di reclusione.
PoichØ successivamente alla precedente detenzione terminata il 27.3.2003, il ricorrente commetteva nuovo reato sino alla data del 7.9.2007, per il quale veniva condannato con sentenza del 7.7.2021 della Corte di appello di Reggio Calabria, irrevocabile il 20.11.2021, alla pena di anni 8 di reclusione, veniva predisposto un nuovo cumulo E), nel quale la pena di anni 8 di reclusione di cui alla menzionata sentenza veniva sommata a quella residua del cumulo precedente D), pari a anni 26, mesi 2 e gg. 20 di reclusione. In tal modo, si perveniva ad una pena complessiva di anni 34, mesi 2 e gg. 20 di reclusione, che, per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., veniva rideterminata in anni 30 di reclusione con decorrenza dal 10.12.2008 ovvero dalla data del nuovo successivo arresto.
Alla luce della ricostruzione effettuata deve ritenersi che il cumulo sia stato effettuato in adesione ai principi espressi da questa Corte e in precedenza enunciati.
3.Nel ricorso, la difesa di COGNOME porta un ulteriore argomento a sostegno rilievo per il quale l’espiazione della pena Ł iniziata solo il 10.12.2008: il Tribunale di sorveglianza di Udine ha riconosciuto la liberazione anticipata per il periodo relativo al 10.12.200810.6.2017, a conferma del fatto che, in precedenza, non era ancora iniziata l’espiazione di nessuna delle sentenze confluite nel cumulo.
L’argomento non Ł concludente, posto che la liberazione anticipata Ł subordinata alla pendenza di una esecuzione penale ed Ł accordabile, ai sensi dell’art. 54 Ord. pen., soltanto con riferimento ai semestri di pena relativi al titolo al momento in corso di espiazione, anche se costituito da un provvedimento di cumulo che riporti periodi detentivi già espiati, incluso il c.d. presofferto, purchØ riferibile al titolo esecutivo in corso di espiazione. Ciò in quanto il beneficio Ł volto a stimolare la partecipazione del condannato al programma trattamentale che Ł previsto solo per i detenuti in espiazione pena e non anche per quelli in misura cautelare. Inoltre, la liberazione anticipata non può essere concessa per i periodi trascorsi in custodia cautelare allorquando dopo la cessazione della custodia, il detenuto abbia commesso nuovi reati, come nel caso di specie (Sez. 1, n. 10721 del 13/7/2012, Rv. 255430-01). Nel caso in esame, pertanto, la liberazione non poteva che essere riconosciuta per il periodo successivo all’ultimo arresto del 10.12.2008.
4.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 07/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME