Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51413 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 5/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Bologna aveva emesso, in data 22 febbraio 2022, un ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione nei riguardi di NOME COGNOME in relazione alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21 ottobre 2016, irrevocabile in data 8 giugno 2018, in relazione a quattro reati di bancarotta fraudolenta unificati dalla continuazione, determinando la pena ancora da espiare, previa applicazione dell’indulto e detratto il presofferto, in 1 anno, 3 mesi e 27 giorni di reclusione.
In conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 24 gennaio 2019, irrevocabile in data 11 gennaio 2023, di
condanna alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per un ulteriore reato di bancarotta fraudolenta, la locale Procura della Repubblica, in data 10 marzo 2023, emise un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione, comprensivo delle due sentenze menzionate, determinando la pena da espiare in 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione.
1.1. La difesa di COGNOME chiese l’annullamento dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti in data 1° marzo 2023, in quanto emesso prima che il Tribunale di sorveglianza si fosse pronunciato sulla istanza di una pena alternativa alla detenzione formulata in relazione alla sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21 ottobre 2016; ovvero, in subordine, la scissione del cumulo al fine di consentire al condannato l’accesso a una misura alternativa o, in estremo subordine, la conversione della pena della reclusione inflitta con l’ultima sentenza in quella della detenzione domiciliare ex art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022.
1.2. Con ordinanza in data 5 giugno 2023, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse dello stesso NOME. Secondo il Collegio, infatti, il consolidat orientamento della Suprema Corte impone che il pubblico ministero, per il principio AVV_NOTAIO della unicità del rapporto esecutivo, sia tenuto a emettere immediatamente ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, sia tenuto altresì a determinare la pena complessiva, non sospendendo la relativa esecuzione nei casi in cui la pena, una volta unificata, risulti superiore ai limiti di legge. Il Giudice dell’esecuzione ha, poi, respint l’ulteriore richiesta di sostituzione della pena della reclusione con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare in applicazione dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, ritenute non idonee alla rieducazione del condannato, considerato l’elevato rischio di recidiva suggerito dai numerosi trascorsi giudiziari e penali dell’imputato e le ripetute ricadute nel reato, la gravità e la protrazione nel tempo delle condotte antigiuridiche accertate, il carattere omogeneo dei reati in questione, tutti commessi nell’esercizio di attività di impresa.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 656 e 663 cod. proc. pen., 53, comma 2, legge n. 689 del 1981. Considerato che COGNOME si trovava in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Bologna in relazione all’istanza di misura alternativa alla detenzione presentata il 21 marzo 2022, il Pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione anche della
seconda condanna in quanto relativa a pena di durata inferiore a quattro anni, non potendo egli revocare la sospensione già disposta fino alla decisione del tribunale di sorveglianza; e non potendo il ritardo nell’esecuzione della prima condanna, divenuta definitiva nel giugno 2018, essere posto a carico di COGNOME, ma dovendo sempre sciogliersi il cumulo se il risultato è favorevole al condannato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge n. 689 del 1981. L’ordinanza impugnata non avrebbe valutato che i reati oggetto delle ultime condanne erano assai risalenti, né la condotta di COGNOME negli ultimi dieci anni e, soprattutto, il fatto egli non sarebbe più amministratore di società. Inoltre, il Tribunale riterrebbe, del tutto apoditticamente, che le pene sostitutive richieste non siano idonee, rispetto al carcere, alla rieducazione del condannato.
In data 15 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’esecutività di una condanna a pena detentiva, il pubblico ministero è tenuto a emettere immediatamente l’ordine di carcerazione e, quando esistano o sopravvengano più condanne per reati diversi, è tenuto altresì a determinare la pena complessiva, la quale deve essere considerata come unica ex artt. 76 e ss. cod. pen. (cfr. Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Farruku, Rv. 284776 -01, in motivazione). Ne consegue che, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, non viene meno l’obbligo di provvedere al cumulo, con l’ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle misure alternative richiedibili, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 165 del 1998 non può essere più disposta (Sez. 1, n. 25483 del 11/04/2017, Fontana, Rv. 270618 – 01; Sez. 1, n. 16569 del 21/03/2003, Rv. 224000 – 01; Sez. 1, n. 15748 del 12/04/2002, Rv. 221302 – 01; Sez. 1, n. 6322 del 17/11/1999, Rv. 215028 01). Di tale principi ha fatto corretta applicazione il Giudice dell’esecuzione,
rilevando l’insussistenza dei presupposti per lo scioglimento del cumulo, non rientrando la fattispecie in esame nelle ipotesi previste dalla legge per procedere in tal senso.
3. Infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso.
L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva a norma dell’art. 53, legge n. 689 del 1981 proponendo la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sempre che il procedimento fosse pendente davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. L’art. 58, legge n. 689 del 1981 consente, poi, l’applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva quando esse risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01). Tali principi sono trasponibili anche alle nuove pene sostitutive, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090 – 01).
3.1. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato la gravità e la protrazione nel tempo delle condotte antigiuridiche e il carattere omogeneo dei reati accertati, traendo da tali elementi un giudizio di elevato rischio di recidiva di inadeguatezza delle pene sostitutive richieste a governare efficacemente il percorso rieducativo. Dunque, la motivazione espressa dal Giudice dell’esecuzione appare immune da censure, avendo lo stesso operato la valutazione in questione utilizzando i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e formulato, con apprezzamento tipicamente rimesso al giudice di merito, un giudizio di inidoneità delle pene sostitutive alla rieducazione del condannato anche in una prospettiva specialpreventiva, evidenziando, in particolare, l’elevato rischio di ricaduta nel reato, tale da non assicurare le finalità di prevenzione normativamente richieste per l’applicazione delle pene sostitutive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 1 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente