Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48569 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48569 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/,erriftt le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO genera AVV_NOTAIO, che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza in data 15/09/2022, con cui era dichiarat manifestamente infondata l’istanza presentata dal difensore di NOME COGNOME COGNOME rideterminazione del cumulo. Opposizione, in cui si censura il provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano nella parte in cui applica la limitazione art. 78 cod. pen. solo alle pene cumulate relative ai reati commessi precedentemente rispetto all’esecuzione della prima custodia cautelare in carcere, escludendo, invece, da tale calcolo l pena comminata per il reato commesso in data 21.04.2018 (reato di cui al gruppo 2), ossia in un momento successivo rispetto al primo periodo dii custodia cautelare; e si censura, quindi, l’ordinanza opposta che ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla Procura genera rilevando che l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dell’unità del rappor esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della·detenzion ha riguardo all’esecuzione definitiva di una pena e non alla mera ipotesi di custodia cautelare.
Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art cod. pen. in relazione all’art. 80 cod. pen.
Si insiste sul fatto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello n provvedimento impugnato, non possono essere inclusi nel cumulo ex art. 78 cod. pen. soltanto i reati commessi dopo l’inizio dell’espiazione di pena e non anche i reati commessi dopo un periodo sofferto dal condannato in custodia cautelare in carcere. Si rileva che aderendo all’orientamento proposto dalla Corte di appello si determinerebbe un’ingiustificata diversità trattamento punitivo tra chi per il medesimo reato non abbia patito la custodia cautelare e ch invece, come COGNOME, l’abbia subita.
La difesa conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui il principio dell’uni del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’iniz della detenzione (si veda per tutte Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 277459 secondo cui in presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo del
50.”
grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo) dovendosi intendere, come sottolineato dall’ordinanza impugnata, per detenzione/carcerazione anche i periodi di detenzione/carcerazione dovuti all’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Ciò trova, invero, conferma in Sez. 1, n. 4135 d 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302, secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. non opera nel caso discipli dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi s anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell’ambito di ci operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale si superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta.
L’ordinanza in esame osserva che: – COGNOME veniva sottoposto ad un primo periodo di detenzione dall’1.3.2015 all’8.6.2015 in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova n. 4242/2015; – in un momento successivo a tale carcerazione il condannato commetteva poi un nuovo reato, in data 21.4.2018, per cui veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 21.4.2018 al 3.12.2018; – trattandosi di reati cui sono diversi i tempi di commissione e delle custodie cautelari le pene comminate non pòssono includersi in un cumulo unitario e globale.”
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla sud consolidata giurisprudenza, si rivelano infondate le dòglianze difensive.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi deWart. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. 1 14.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.