Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51185 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 07/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda avanzata da NOME COGNOME diretta ad ottenere la modifica della fine della pena (fissata alla data del 25 dicembre 2035) di cui all’ordine di esecuzione della Procura generale della medesima Corte di appello in data 20 maggio 2022, con il quale è stato aggiornato il provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti a seguito della irrevocabilità della sentenza emessa, in sede di rinvio, dalla stessa Corte di appello il 7 luglio 2021 (irrevocabile il 20 novembre 2021) resa nell’ambito del giudizio c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
1.2. La Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la richiesta come sopra avanzata da NOME COGNOME sulla base delle seguenti
argomentazioni; anzitutto, rispetto al lamentato mancato inserimento nel cumulo A) della sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2011 (con la quale è stata inflitta al COGNOME la pena di anni trenta di reclusione per omicidio aggravato commesso il 3 settembre 1994), il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che vi era la necessità di procedere ad un primo cumulo (sub A) comprensivo delle condanne per reati commessi prima del 3 settembre 1994 sulla base di quanto previsto dall’art.657, comma 4, cod. proc. peri., di talchè i reati commessi in data antecedente al 3 settembre 1994 (sentenze nn.1 e 2) sono stati correttamente inseriti nel cumulo A) senza comprendere in esso anche l’omicidio aggravato legittimamente inserito nel cumulo parziale B) senza incorrere nella violazione del principio moderatore di cui all’art.78 cod. pen.
1.3. Parimenti sono state considerate infondate le censure riguardanti l’avvenuto inserimento in cumuli distinti (C,D ed E) delle sentenze (nn.4,5 e 6) pronunciate dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 3 aprile 2001 (processo COGNOME), 22 febbraio 2007 (processo COGNOME) entrambe con condanna per associazione di stampo mafioso e quella della Corte di appello di Reggio Calabria del 7 luglio 2021 per associazione di stampo mafioso e tentata estorsione. Invero, in considerazione della diversa decorrenza dei reati ex art.416-bis cod. pen. (ritenuti senza soluzione di continuità per la loro natura permanente anche se con contestazione c.d.’aperta’) essi sono stati inseriti in differenti cumuli parziali in quanto a fronte del primo reato associativo (commesso dal 13 gennaio 1986 e con data di consumazione aperta coincidente con la sentenza di primo grado) il COGNOME aveva patito un periodo di carcerazione dal 22 giugno 1995 al 18 gennaio 2011 (pari ad anni cinque, mesi sei e giorni ventisette di reclusione) che è stato considerato come presofferto rispetto alla prima condanna.
Il conteggio del successivo cumulo parziale C) è stato effetl:uato applicando il principio moderatore dell’art.78 cod. pen. e detraendo il periodo di carcerazione sopra indicato; inoltre, il giudice dell’esecuzione, ha richiamato il principio secondo cui in presenza di reati permanenti in ipotesi di rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento della continuazione – il reato continuato deve essere scisso nelle singole violazioni e il computo della detrazioni della pena deve essere effettuato solo rispetto ai diversi periodi di detenzione
successivi alla consumazione del reato. Pertanto, la Corte territoriale ha escluso la lamentata violazione dell’art.78 cod. pen. così come dell’art.27 Cost. ed ha quindi rigettato la richiesta sopra indicata.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, mediante due distinti atti, ha proposto ricorso per cassazione, insistendo per l’annullamento della stessa.
2.1. L’atto di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp att. cod. proc. pen.; con esso si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt.671, 657, comma 4 e 125, cod. proc. pen. e 76,78,80 e 81 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente osserva che il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto che il reato continuato deve essere considerato come reato unitario, mentre nel caso di specie la Corte di appello ha effettuato lo scioglimento della continuazione con riferimento al reato ex art.416-bis cod. peli, per il quale era stato condannato con due sentenze per un periodo compreso tra il 1986 ed il 2005 senza soluzione di continuità. Con i cumuli frazionati, quindi, le riduzioni della pena ottenute con il riconoscimento della continuazione sarebbero state totalmente vanificate.
Il condannato, inoltre, evidenzia che l’applicazione del disposto dell’ art.657, comma 4, del codice di rito sarebbe avvenuta in mancanza dei relativi presupposti normativi che non impediscono l’emissione di un cumulo unitario tenuto anche conto che l’esecuzione della pena per l’omicidio non era iniziata il 5 ottobre 1994 (data dell’arresto per un altro fatto), ma bensì il 19 luglio 2012.
Il ricorrente, infine, ribadisce che l’adozione dei cumuli frazionati non può, in ogni caso, vanificare l’istituto del reato continuato come verificatosi nel caso di specie e che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la prima esecuzione di pena aveva avuto inizio nel 2008 e che tutti i reati compresi nei cumuli erano stati commessi prima di tale anno, di talché doveva essere adottato un unico provvedimento di cumulo.
2.2. L’atto di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO Ac:corretti è affidat anche esso ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.78 cod. pen., 657, 663 e 671 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica.
Al riguardo osserva che la Corte di appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio, con sentenza pronunciata il 7 luglio 2021 (nerambito del c.d. processo ‘RAGIONE_SOCIALE‘) lo aveva condannato alla pena di anni otto ed euro 1.600 di multa per tentata estorsione aggravata; con tale sentenza la Corte territoriale aveva riconosciuto la continuazione tra detto reato e quelli ex art.416-bis cod. pen. per i quali erano intervenute le due precedenti condanne emesse dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con decisioni, rispettivamente, del 3 aprile 2001 (sentenza di primo grado in data 19 gennaio 1999) e del 22 luglio 2007 (sentenza di primo grado del 14 marzo 2005), fissando la pena a titolo di continuazione (rispetto al reato tentata estorsione aggravata rtenuto più grave) in anni due di reclusione per la prima e di anni tre di reclusione per la seconda. I periodi per i quali il COGNOME è stato condannato per associazione di stampo mafioso vanno dal 1985 al 14 marzo 2005 con il termine finaIe coincidente con la sentenza di primo grado (del secondo processo) stante la contestazione c.d. ‘aperta’, di talché detti periodi di partecipazione al sodalizio criminale andrebbero considerate senza soluzione di continuità ed i relativi aumenti di pena in continuazione devono considerarsi come relativi a porzioni di condotta di un medesimo reato perpetuato nel tempo. Conseguentemente, prosegue il ricorrente, doveva essere emesso un unico provvedimento di cumulo trattandosi di un unico reato associativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I difensori hanno provveduto al tempestivo deposito, in via telematica, di articolate memorie insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Invero il pacifico principio di diritto, della cui applicazione si discute è quell secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019,, COGNOME, Rv. 277491). Inoltre, il disposto di cui all’art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all’atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta (Sez. 1, Sentenza n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. In sostanza, la regola cui attenersi in materia è che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di carcerazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, infatti, il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente, violando con il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.
2.2. Deve poi aggiungersi che la continuazione non determina l’unificazione dei corrispondenti reati ai fini di cui all’art. 657 cod. proc. pen.; infatt riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, Sentenza n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618 – 01 ).
2.3. Con riferimento al reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2 – , Sentenza n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020 Rv. 277788 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 – 01).
Alla luce di quest’ultimo principio anche la collocazione dei vari reati associativi nei rispettivi cumuli parziali risulta corretta poiché, se il rea associativo si protrae in modo ininterrotto, il suo accertamento con la sentenza di primo grado rappresenta comunque il momento limite, nel caso in cui nel giudizio di cognizione la contestazione fosse ‘aperta’ ed il giudice della cognizione non abbia fissato una conclusione antecedente della permanenza.
2.4. Di conseguenza, se il soggetto (come avvenuto nel caso di specie) continua a far parte dell’associazione, occorrerà una nuova contestazione, con un nuovo accertamento e i due reati – sebbene egli non abbia mai abbandonato l’associazione – saranno considerati distinti e per essi ci sarà la sola possibilità di porli in continuazione, con tutti gli effetti di cui sopra ai fini dell’applicazi dell’art. 657, comma 4, del codice di rito.
Diverso (rispetto alla fattispecie in esame) è, invece, GLYPH il caso di contestazione ‘aperta’ nel quale la sentenza non abbia precisato la cessazione della permanenza; in tale ipotesi la individuazione del momento della cessazione compete al giudice dell’esecuzione sulla base degli elementi emersi, in primo luogo, in sede cognitiva (Sez. 1, Sentenza n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121 – 01).
L’ordinanza impugnata, pertanto, risulta rispettosa dei principi sopra richiamati e non è quindi censurabile.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.