Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13998 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza de 30/5/2023, ha parzialmente accolto l’istanza proposta da COGNOME NOME e ha disposto che il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale in data 9/11/2020 venga modificato detraendo dal totale della pena da espiare giorni 220, ha rimesso al Procuratore generale ogni valutazione in ordine al computo dell’inizio dell’espiazione pena del 2002 e all’inserimento nel cumulo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 11/3/1987 e ha rigettato nel resto.
4
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 666 e 671 co proc. pen. e 81 cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva la carenza totale di motivazio quanto alla richiesta di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui alle se della Corte di Appello di Firenze, emessa in data 22/6/2016, irrevocabile il 1010/2018 e quell della Corte di Appello di Milano del 2/11/1988, irrevocabile il 18/12/1998. In ordine a t richiesta, infatti, il giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a citare che vi era st precedente pronuncia, ciò senza tenere in alcuna considerazione che il provvedimento citato è stato annullato dalla Corte di cassazione e che comunque la richiesta era fondata su nuovi elementi, tanto che il Procuratore generale ha espresso parere favorevole.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 663, 659 e 671 co proc. pen. e 78 cod. pen. con riferimento al computo delle sentenze emesse dal Tribunale di Velletri il 7/2/2011 (irrevocabile il 4/3/2011) e dal GUP del Tribunale di Frosinone, irrevoca il 21/10/2016, nel secondo cumulo parziale con decorrenza 6/10/2010 piuttosto che nel primo, avente decorrenza dal 28/8/2002. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che le pene inflitte con le sentenze pronunciate dal Tribunale di Velletri e dal Gup di Frosinone sono relative a fat commessi nei mesi di maggio 2010, giugno 2010 e da ultimo nei giorni 5 e 6 ottobre 2010, antecedenti la revoca del beneficio della detenzione domiciliare, disposta il 25/11/2010, dat questa dalla quale, pertanto, ha avuto inizio la carcerazione definitiva. Circostanza questa ch diversamente da quanto fatto dal giudice dell’esecuzione, imporrebbe di imputare le relative pene al primo cumulo e non al secondo.
In data 13 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ritenuti fondati entrambi i motivi, chi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione i relazione al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione in quanto il giudic dell’esecuzione avrebbe totalmente omesso di considerare gli elementi indicati dalla difesa, tanto che la motivazione del provvedimento sul punto sarebbe inesistente.
La doglianza è fondata.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di applicare il regime della continuazi limitandosi ad affermare che una precedente istanza in tal senso era stata rigettata.
La motivazione così resa, a fronte di quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 49873 del 26 novembre 2019 in ordine alla medesima richiesta e del parere favorevole del Procuratore generale della Corte di appello di Bologna, risulta carente.
In tal modo, infatti, il giudice, omettendo di confrontarsi con gli elementi nuovi evidenz nell’istanza, non ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione che, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione i relazione agli artt. 663, 659 e 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. con riferimento al computo d due sentenze (Tribunale di Velletri n. 247/2011 del 7/2/2011, irrevocabile il 4/4/2011 e Gu Tribunale di Frosinone n. 192/2014, irrevocabile il 21/10/2016) che avrebbero dovuto essere inserite nel primo cumulo parziale, quello emesso il 28/8/2002, e non nel secondo, emesso il 6/10/2010.
La censura della difesa prende le mosse dalla considerazione secondo la quale tali pene -relative a reati commessi in data 5 e 6 ottobre 2010 e 26 e 27 maggio e 7 e 16 giugno 2010avrebbero dovuto essere inserite nel primo cumulo, con conseguente applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., e non nel secondo, in quanto il primo rapporto esecuti non si sarebbe interrotto con l’esecuzione della misura cautelare, il 6 ottobre 2010, ma con l’esecuzione della detenzione definitiva, cioè in data successiva.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
3.1. In una corretta prospettiva interpretativa si deve ribadire che qualora il condanna commetta un reato durante l’esecuzione della pena si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l’esecuzione dell pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato.
Come anche di recente evidenziato, infatti, in tema di esecuzione di pene concorrenti irrogate con condanne diverse, qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali. C nel senso che si succedono due diversi cumuli in cui il primo è quello che contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (c applicazione ove eventualmente previsto del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.) detrazione dal risultato del presofferto, e, il secondo, che è un nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 – 01).
3.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che pure ha correttamente ritenuto che il primo rapporto esecutivo, oggetto del cumulo con decorrenza alla data del 28 agosto 2002, si
sia interrotto e che pertanto si doveva procedere alla formazione di un secondo e distinto cumulo, non ha correttamente individuato la data, cioè l’evento, che ha determinato l’interruzione d primo cumulo e di inizio della decorrenza del secondo.
Ciò in quanto la data di interruzione non può, per i principi sopra esposti, decorrere n 6 ottobre 2010 ma in quella in cui il condannato, nel corso dell’esecuzione della pena oggetto del cumulo originario, ha commesso il primo reato poi oggetto del secondo cumulo, per il resto compreso sino al 25 novembre 2010, giorno in cui ha avuto inizio l’esecuzione dello stesso.
Anche per tale ragione, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione, individuata la corretta data di decorrenza secondo cumulo, tenuto conto di quanto già indicato nell’ordinanza e valutata l’applicabilità meno della disciplina della continuazione richiesta, proceda al computo della pena complessiva da eseguire.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.