Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 16/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con la quale si chiedeva di ordinare alla locale Procura generale di adeguarsi alla ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. emessa il 16 giugno 2022 dalla medesima Corte e, conseguentemente, revocare l’ordine di carcerazione del 22 giugno 2022 ed emetterne uno nuovo con determinazione della pena nella misura di anni trenta di reclusione, a norma dell’art. 78 cod. pen. e 671 del codice di rito, con la immediata scarcerazione del condannato stante la inapplicabilità dei cumuli progressivi al caso di specie, in considerazione dell’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 78 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il relativ vizio di motivazione; al riguardo osserva che alla data della sua scarcerazione del 21 dicembre 2010 egli aveva interamente espiato la pena di anni ventotto e mesi sei di reclusione, di talché in quel momento egli non doveva scontare alcun residuo di pena e non già, come sostenuto dall’organo dell’esecuzione e dalla Corte territoriale, anni sette, mesi dieci e giorni venti di reclusione (ai quali son state poi sommate le pene relative ai reati commessi successivamente a detta scarcerazione). Secondo il ricorrente, quindi, a seguito del provvedimento di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva emesso dalla Corte di appello di Catania in data 17 giugno 2022 (con la determinazione della pena in complessivi anni trenta di reclusione a norma dell’art. 78 cod. pen.) la pena residua da espiare per i reati sub 8) e 9) dell’ultimo provvedimento di cumulo (entrambi commessi, a suo dire, successivamente alla scarcerazione del 21 dicembre 2010) non poteva superare anni uno e mesi sei di reclusione stante il criterio moderatore fissato dal citato art. 78.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero il pacifico principio di diritto, della cui applicazione si discute è quello secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, COGNOME, Rv. 265966; negli stessi termini cfr., di recente, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491). Inoltre, il disposto di cui all’art. 78, comma primo, cod. pen., secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il condannato non possa essere detenuto per un periodo complessivamente eccedente i trenta anni nel corso della vita, ma nel senso che, nella esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all’atto della commissione di un nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta (Sez. 1, n. 37630 del 18/06/2014, Rv. 260809 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. In sostanza, la regola cui attenersi in materia è che, in presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di carcerazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, infatti, il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente, violando con il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare
la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.
2.2. Deve poi aggiungersi che la continuazione non determina l’unificazione dei corrispondenti reati ai fini di cui all’art. 657 cod. proc. pen.; infat riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., per cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Rv. 257618 – 01).
2.3. Con riferimento al reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero all diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. ‘aperta’, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020 Rv. 277788 – 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 – 01).
Ciò posto si osserva che l’ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché ha confermato la correttezza del provvedimento di cumulo evidenziando che in esso erano state indicate le singole pene come determinate a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e i conteggi effettuati nei cumuli parziali, che tenevano conto delle date di commissione dei vari reati a partire dei quali erano state fatte decorrere le pene dei singoli cumuli parziali.
Al riguardo deve evidenziarsi che l’odierno ricorrente omette di considerare il fatto che, avendo egli commesso un reato dall’i gennaio 2003 sino febbraio 2003 (per il quale è stato condannato con la sentenza del 29 settembre 2015 della Corte di appello di Catania) da tale data doveva necessariamente essere\ ·
fatta decorrere nuovamente la pena, di talché non corrisponde al vero che momento della sua scarcerazione del 21 dicembre 2010 – aveva espiato interamente tutta la pena.
Pertanto, correttamente l’organo dell’esecuzione ha emesso un cumulo parziale con decorrenza dall’I. febbraio 2003, calcolando in tal modo l’avven espiazione – alla data di scarcerazione avvenuta il 21 dicembre 2010 – di sette, mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre alla riduzione p liberazione anticipata concessagli; in tal modo la pena residua è s correttamente fissata in anni sedici, mesi uno e giorni uno di reclusione a cui sono stati aggiunti -con il cumulo definitivo – anni dieci di reclusione (come determinati con il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva) di cui alla sent della Corte di appello di Catania del 21 luglio 2015, la quale ha riconosc NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (ed a commesso dal gennaio del 2011 sino al maggio del 2012.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.