Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1716 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1716 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 03/05/1954
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 giugno 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME intesa a dichiarare l’illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal locale pubblico ministero il 27 marzo 2021 e, specificamente, a fissare l’inizio della decorrenza dell’esecuzione alla data del 2 luglio 1987, anziché a quella del 4 marzo 2005, indicata nel provvedimento impugnato, ed a computare tra le pene espiate i periodi di detenzione medio tempore patiti.
Ha, in proposito, considerato che la restrizione subita da COGNOME a titolo preventivo e cautelare nel lasso testé indicato (cioè, tra il 2 luglio 1987 ed il marzo 2005) è, comunque, precedente alla commissione di altro reato, avvenuta il 4 novembre 2002, per il quale egli ha riportato la sanzione dell’ergastolo, sicché dall’invocato inserimento dei predetti periodi di detenzione nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti discenderebbe, per necessità, la violazione della regola stabilita all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. – e dettata dall’esigenza di evitare la formazione, in favore del condannato, di «crediti» di pena, cui conseguirebbe un pernicioso effetto criminogeno – secondo cui non possono essere considerate, ai fini della determinazione della pena da espiare, la custodia cautelare subita o le pene espiate prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare che il provvedimento impugnato è stato emesso, in sostituzione di quello precedente del 4 maggio 2016, in ragione della sopravvenienza di due condanne, la più recente delle quali attiene a reato commesso il 30 luglio 1986, cioè in epoca anteriore alla commissione del fatto, consumato il 4 novembre 2002, per il quale egli è stato condannato con l’altra sentenza successiva al cumulo del 4 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2016.
Rileva, pertanto, che l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto prendere le mosse, in vista della determinazione della pena da espiare, dal 30 luglio 1986, data di commissione della sentenza divenuta irrevocabile per ultima (ciò che fonda, nota incidentalmente, la competenza del Giudice dell’udienza preliminare ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen.), e che, a tal fine, avrebbe dovuto essere computato il periodo di custodia cautelare subito, a partire da quella data, per lo stesso o altro reato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nei termini e nei limiti di seguito esposti, fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato, in materia di esecuzione di pene concorrenti, le coordinate ermeneutiche che orientano l’esercizio della giurisdizione.
Ha, in primo luogo, chiarito che «nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni period dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 – 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, COGNOME, Rv. 192016 – 01).
Ha, pertanto, affermato che «il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile all pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278939 – 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, COGNOME, Rv. 277491 – 01; Sez. 1, n. 32986 del 30/06/2014, COGNOME, Rv. 261197 – 01) ed aggiunto che «la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 – 01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008,
COGNOME Rv. 242574 – 01; Sez. 1, 26270 del 23/04/2004, COGNOME, Rv. 228138 – 01).
L’ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi testé enucleati.
Posto, invero, che tra le pene in esecuzione vi è quella, dell’ergastolo, inflitta ad NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 20 settembre 2017, divenuta irrevocabile – per ultima, tra quelle inserite nell’ordine di esecuzione del 27 marzo 2021 – il 17 febbraio 2021 e relativa ad un omicidio commesso il 30 luglio 1986, l’inizio dell’esecuzione avrebbe dovuto essere fissato a tale ultima data, con conseguente imputazione nella detenzione scontata a tale titolo dei periodi di restrizione eventualmente patiti sino al momento di decorrenza della nuova carcerazione, conseguente alla commissione, il 4 novembre 2002, dell’omicidio che è valso ad COGNOME ulteriore condanna alla pena dell’ergastolo, stavolta con isolamento diurno per la durata di dieci mesi, irrogata con sentenza della Corte di assise di Salerno del 20 luglio 2012, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2016.
Il fatto, correttamente segnalato dal giudice dell’esecuzione, che la collocazione al 4 novembre 2002 della consumazione del delitto per il quale COGNOME sta scontando la pena perpetua impedisce, in ossequio alla regola stabilita all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di inserire in un cumulo unitario i periodi di detenzione antecedenti non esime, invero, gli organi preposti dall’obbligo di provvedere alla formazione, con riferimento a tutte le pene inserite nell’ordine di esecuzione, di una pluralità di cumuli parziali, ciascuno dei quali connotato da una propria decorrenza.
Per questa via, si coglie il vizio del provvedimento impugnato che, nell’indicare – in forza di ineccepibile applicazione della pertinente disciplina codicistica, nel 4 marzo 2005 la data di decorrenza dell’esecuzione della pena applicata ad NOME COGNOME per l’omicidio commesso il 4 novembre 2002 – ha, nondimeno, omesso di formare un altro, distinto cumulo, comprendente la pena relativa all’analogo reato da lui commesso il 30 luglio 1986 ed i periodi di detenzione ad esso imputabili.
Le considerazioni appena svolte impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio, coerente con i principi sopra richiamati, nell’ambito del quale dovrà, altresì, essere verificata la sussistenza del concreto interesse del condannato alla formazione di cumuli separati, avuto riguardo anche al carattere perpetuo delle pene che gli sono state inflitte per gli omicidi da lui commessi, rispettivamente, il 30 luglio 1986 ed il 4 novembre 2002.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Così deciso il 15/10/2024.