Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29451 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Foggia il 04/11/1984 avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del Tribunale di Foggia visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 16841 del 20 marzo 2024 -dell ‘ ordinanza del medesimo Tribunale del 21 marzo 2023, ha nuovamente rigettato l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME finalizzato ad ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato per effetto del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari in data 8 agosto 2022.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, con il precedente ricorso per cassazione NOME COGNOME aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza del 21 marzo 2023, sostenendo che , ai fini dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., i titoli di reato posti in esecuzione dalla Procura generale della Corte di appello di Bari con il provvedimento di cumulo n. 217/2002 non potevano essere valutati unitariamente, dovendosi provvedere alla costituzione di una pluralità di cumuli parziali, applicando a ciascuno di essi il criterio moderatore invocato, in linea con quanto effettuato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con il provvedimento di cumulo n. 42/2002.
La Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento, ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione apparente.
Ha innanzitutto ribadito il principio di diritto secondo il quale: «In tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con le sole limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell’unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all’esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall’altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004, Di COGNOME, Rv. 228138 – 01).
Ha poi osservato che il Pubblico ministero «deve compiere un’operazione dosimetrica complessa, dapprima, determinando i diversi momenti di privazione della libertà del condannato conseguenti all’emissione dell’ordine di carcerazione definitivo; successivamente, deve individuare le date di commissione dei reati riferiti a ciascuna sentenza irrevocabile; infine, deve raggruppare tutte le sentenze le cui violazioni sono state commesse in un arco temporale antecedente
a ciascun periodo di detenzione, formando tanti cumuli parziali quanti sono i periodi di reclusione».
Ha infine osservato che il Tribunale di Foggia si era limitato ad affermare, in termini assertivi e privi di un’adeguata ricognizione delle varie condanne riportate da NOME COGNOME, che l’Ufficio requirente «dopo aver preso in considerazione i periodi di carcerazione sofferti dal COGNOME, ha proceduto a formare i corrispondenti cumuli parziali, al cui interno, peraltro, correttamente, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p. …», ritenendo sussistente il vizio di motivazione meramente apparente.
Avverso l’ordinanza emessa a seguito della precedente sentenza di annullamento ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale denuncia simultaneamente la violazione dell’art. 78 cod. pen. , laddove fissa il criterio moderatore del limite del quintuplo della pena più grave, ed il vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
Sostiene che il Tribunale non si è attenuto al principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento secondo il quale nella formazione dei cumuli parziali occorre fare riferimento ai diversi momenti di privazione della libertà del condannato conseguenti all’emissione dell’ordine di carcerazione definitivo, non rilevando, invece, i periodi di detenzione sofferti per effetto dell’applicazione della custodia cautelare.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di verificare se i periodi indicati dalla Procura generale quali date di ingresso ed uscita del detenuto dal carcere fossero riconducibili a titoli definitivi (carcerazione per espiazione pena) o a custodia cautelare (carceraria e domiciliare), essendo questi ultimi privi di rilevanza.
Il ricorrente segnala anche, a dimostrazione di quanto sostenuto, che laddove il provvedimento di cumulo fosse esatto, ad ogni cumulo parziale dovrebbe corrispondere l’emissione di un titolo esecutivo definitivo (espiazione pena) e quindi ben dodici titoli esecutivi anteriori a quello che aveva determinato il suo ingresso in carcere in data 17 aprile 2020 per espiazione della pena. Inoltre, il condannato aveva iniziato l’espiazione della pena nella data appena indicata ed il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare se le sentenze richiamate nel provvedimento di cumulo fossero relative a reati commessi prima o dopo di tale data, dovendo tutte le pene per i reati commessi prima di tale data rientrare nel capo di applicazione del criterio moderatore indicato dall’art. 78 cod. pen.
Il ricorrente conclude evidenziando che il provvedimento qui impugnato si esprime in termini apodittici ed assertivi al pari di quello precedentemente annullato, poiché afferma la correttezza del calcolo operato dalla Procura generale senza verificare se i vari periodi di privazione della libertà siano da ricondurre a custodia cautelare o a titolo esecutivo e quindi omettendo di applicare correttamente l’art. 78 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la motivazione del provvedimento qui impugnato è meramente apparente.
In esso il Giudice dell’esecuzione si limita ad affermare che « la Procura Generale ha correttamente tenuto in considerazione le date di entrata in carcere del Campanaro a seguito di ordine di carcerazione definitiva; ha correttamente raggruppato le sentenze in base alla data di entrata e uscita dal carcere per espiazione della pena e ha, infine, determinato l’esistenza di tanti cumuli parziali di pena quanti sono i periodi di entrata ed uscita dall’Istituto penitenziario. Detto provvedimento riassume in modo preciso e schematico tutti i dati sopra riportati e non appare meritevole di censure, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza».
La motivazione non consente di comprendere l’iter logico giuridico della decisione e, in particolare, omette di dare risposta ai quesiti formulati con l’incidente di esecuzione e fatti propri dalla sentenza di annullamento, in quanto non chiarisce se i periodi di detenzione presi in considerazione ai fini dei cumuli parziali si riferiscano a periodi di espiazione pena per effetto di titoli esecutivi definitivi o a periodi di custodia cautelare sofferti, essendo questi ultimi privi di rilevanza ai fini sopra indicati.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia in funzione di giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Foggia.
Così deciso il 15/07/2025.