Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49281 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49281 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Procuratore generale presso la medesima sede giudiziaria aveva rigettato l’istanza di emissione di un nuovo provvedimento di cumulo che comprendesse, oltre alle pene inflittegli con le sentenze n. 1429/2019 e 1152/2018, anche quella oggetto della sentenza n. 8659/2012, in corso di esecuzione ma contenuta in altro ordine di esecuzione.
Osserva a ragione che nel caso sottoposto al suo esame non può trovare applicazione il principio dell’unità del rapporto esecutivo in quanto le pene, oggetto delle sentenze indicate nell’istanza, a seguito di rideterminazione a titolo di
aumento per continuazione risultano interamente espiate in data anteriore alla commissione dei reati in relazione ai quali è stato emesso il nuovo e più recente ordine di esecuzione.
Ricorre per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO articolando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazione dell’art. 78 cod. pen.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia considerato le pene inflitte per i diversi reati con sentenze emesse in separati procedimenti come pena unica per ogni effetto giuridico. In tal modo, non è stato evitato al condanNOME il possibile pregiudizio derivante dalla esecuzione autonoma e separata delle pene e non si è messo lo stesso nella condizione di conoscere con esattezza la propria situazione esecutiva, anche al fine di godere tempestivamente dei benefici penitenziari, una volta scontata la pena per i reati ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni scritte, propone censure generiche che sollecitano, in termini astratti, l’applicazione di principi generali senza calarli nella situazione concreta e senza confrontarsi con l’apparato argomentativo del provvedimento impugNOME che, lungi dall’essere affetto dai denunziati vizi logici, segue un percorso argomentativo completo e coerente.
La Corte distrettuale ha correttamente escluso che l’ordine di esecuzione oggetto delle , contestazioni del condanNOME dovesse tenere conto della pena di mesi sei, rideterminata a titolo di continuazione dall’ultima sentenza in esecuzione, sul rilievo che essa era stata espiata dal ricorrente in data anteriore alla commissione dei reati che avevano reso necessario l’aggiornamento della posizione esecutiva.
Trattasi di osservazione giuridicamente ineccepibile. E’, infatti, pacifico che la pena da espiare conseguente a un nuovo titolo esecutivo deve essere cumulata con quella relativa al titolo esecutivo precedente ed eseguita dopo la commissione del nuovo reato. Sul punto, è sufficente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene
concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condanNOME essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del pubblico ministero» (cfr. Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268474 – 01; Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, COGNOME, Rv. 217066; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende non ricorrendo ipotesi di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il giorno 11 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente