Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3293 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3293 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore
RITENUTO IN FATTO
. Con ordinanza del 12 giugno 2025, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 78 cod. pen. in relazione al provvedimento di cumulo emesso il 5 marzo 2025.
Ha ritenuto, richiamando giurisprudenza di questa Corte, il cumulo delle pene non soggetto ai limiti di cui alla citata disposizione, posto che alcuni dei reati oggetto delle sentenze inserite nel predetto cumulo sono stati commessi dopo l’esecuzione della pena irrogata con le precedenti sentenze.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi con i quali ha eccepito violazione di legge con riguardo sia all’art. 78 cod. pen. che all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. Con il primo ha lamentato l’erronea lettura dell’art. 78 cit., censurando, principalmente, l’interpretazione offerta dal giudice dell’esecuzione in ordine alle sentenze di legittimità richiamate nel provvedimento.
Il ricorrente sta espiando la pena ininterrottamente dal 14 dicembre 2021 e tutti i reati oggetto del provvedimento di cumulo sono stati commessi anteriormente a tale data.
Da ciò conseguirebbe l’inconferenza del richiamo operato dal giudice di merito ai citati precedenti, non venendo in rilievo la commissione di reati «successivamente all’interruzione di precedenti esecuzioni di pene definitive», ad eccezione, «forse», dalla sentenza sub 1).
Le altre sentenze, «a parte brevi periodi di carcerazione in custodia cautelare» non hanno formato oggetto di precedenti esecuzioni.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la mancanza, nell’ordinanza impugnata,
dell’ordine al pubblico ministero di procedere al ricalcolo secondo cumuli parziali pur sempre nel rispetto degli artt. 78 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen. e ciò in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso Tribunale torinese.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nell’interesse del ricorrente sono state depositate conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini di seguito illustrati.
La questione posta con l’istanza presentata al giudice dell’esecuzione riguarda plurime condanne contenute in un provvedimento di cumulo con il quale la pena complessiva Ł stata determinata nella misura di otto anni e venti giorni di reclusione e sette mesi, diciassette giorni di arresto e 2.416 euro di multa.
Nella richiesta Ł stato evidenziato che la pena piø grave Ł pari ad un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa e che, quindi, il quintuplo non suscettibile di superamento per effetto dell’art. 78 cod. pen. Ł pari a sei anni e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, inferiore, quindi, alla pena complessiva indicata nel provvedimento di cumulo.
La richiesta originariamente avanzata al pubblico ministero Ł stata rigettata «non essendo neppure chiaro il criterio di calcolo proposto dalla difesa ex art. 78 c.p.».
La questione Ł stata sostanzialmente riproposta al giudice dell’esecuzione che ha deciso nei termini sopra esposti.
L’assunto dal quale prendono le mosse l’istanza originaria ed il ricorso Ł corretto: il calcolo va operato partendo dalla pena-base del reato continuato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 settembre 2021.
In quella sede, reato piø grave Ł stato ritenuto quello di ricettazione con pena-base di due anni di reclusione e 600 euro di multa, ridotta per il rito a un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Il quintuplo Ł pari a sei anni e otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, misura inferiore a quella di otto anni e venti giorni di reclusione indicata nel provvedimento di cumulo come pena detentiva.
L’assunto Ł corretto in base al risalente, seppur ancora attuale, orientamento in base al quale «ai sensi e per gli effetti dell’art.78 cod. pen., per stabilire quale sia la piø grave delle pene concorrenti nel caso di reato continuato bisogna prescindere dall’aumento per la continuazione, ma si deve tener conto dell’aumento di pena relativo alle aggravanti, compresa la recidiva» (Sez. 2, n. 733 del 04/03/1969, Soliman, Rv. 111657 – 01).
La motivazione con la quale il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza Ł meramente apparente atteso che si sostanzia nel seguente passaggio: «rilevato che, nel caso di specie, alcuni dei reati oggetto delle sentenze inserite nel cumulo sono stati commessi dopo l’esecuzione della pena irrogata con le precedenti sentenze, e pertanto, conformemente agli esposti principi, il cumulo delle pene residue non Ł soggetto ai limiti di cui all’art. 78 c.p.».
Il giudice dell’esecuzione non ha, pertanto, chiarito: a) quali sarebbero i reati (alcuni reati) di cui alle sentenze riportate nel cumulo commessi dopo l’esecuzione della pena inflitta con le precedenti sentenze; b) quali sarebbero le precedenti sentenze; c) in che data avrebbe avuto inizio l’esecuzione della pena (per i reati oggetto delle precedenti sentenze).
Peraltro, la richiesta originaria non ha avuto ad oggetto l’applicazione del criterio moderatore per le «pene residue» (ossia al netto del presofferto), ma le pene principali, cioŁ «al lordo» del presofferto, posto che gli otto anni e venti giorni di reclusione sono stati indicati come pena principale nel cumulo in atti e non come pena residua da espiare, come
evidenziato dal giudice dell’esecuzione.
Ad ogni modo, assume rilievo decisivo ed assorbente, la segnalata carenza motivazionale in punto di omessa indicazione delle ragioni ostative all’applicazione del limite di cui all’art. 78 cod. pen.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME