Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27676 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27676 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEBELLO IONICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 30 giugno 2023, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con condanna alla pena di euro 1.000 di multa, al risarcimento dei danni di euro 4.000 a favore delle parti civili e refusione delle spese processuali. Secondo la rubrica, l’imputato, all’epoca dei fatti consigliere di minoranza del Comune di Chianocchio, offendeva la reputazione del Sindaco di quel Comune e dei sette consiglieri di maggioranza indicati in capo d’imputazione, attraverso la pubblicazione sul giornale “La Valsusa” di un articolo intitolato “Chianocchio. La replica delle minoranza”, nel quale faceva riferimento a fatti reali, ma presentati in modo volutamente distorto, alludendo a comportamenti scorretti o illeciti delle persone offese, a inerzie e favoritismi nell’agire politico e amministrativo.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure altre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 51 cod. pen., per la mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Dopo aver ricordato che, in tema di diffamazione, il giudice di legittimità è chiamato a valutare la materialità del fatto contestato, la difesa confronta il contenuto delle singole affermazioni riportate nell’articolo con la motivazione resa dalla Corte territoriale, evidenziando la mancata analisi del contesto dialettico in cui quelle affermazioni sono state espresse. In particolare, si sottolinea il ruolo di consigliere comunale dell’opposizione svolto, all’epoca dei fatti, dall’imputato, il quale, nel redigere l’articolo di stampa citato, esercitava il legittimo diritto di critica politica in relazione alla gestione politico-amministrativa del Sindaco e della maggioranza consiliare di Chianocchio, riferendo di fatti veri ed espressi nei limiti della continenza. Precisa la difesa che le proprie censure si appuntano proprio sul profilo della continenza, erroneamente ritenuto violato dalla Corte d’appello, la quale avrebbe ritenuto invece sussistente -in tesi difensiva- sia il requisito della verità dei fatti narrati sia quello della pertinenza dei fatti narrati rispetto all’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata e al controllo democratico nei confronti degli esponenti politici di una comunità. Più in particolare, per quel concerne il contenuto delle singole affermazioni riportate nell’articolo, la difesa osserva quanto segue: 1) i rilievi critici circa la trasparenza
dell’operato del Sindaco nella vicenda della costruzione dei marciapiedi di INDIRIZZO e, segnatamente, le frasi «l’opera dal costo dichiarato di euro 16.000,00 fu affidata per un costo di 9.000…Come fu possibile eseguire i lavori in due giorni e immediatamente pagarli? … è lecito appaltare lavori già eseguiti… senza una delibera di giunta e senza compararli con altri preventivi? Non c’è bisogno di aspettare le decisioni della Procura per valutare la trasparenza del Sindaco», trovano conferma nelle risultanze dell’istruttoria dibattimentale (ad es., nelle dichiarazioni del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, per quel che ha riguardo all’assenza di una delibera di giunta e della comparazione tra diversi preventivi). Inoltre, dal tenore letterale delle critiche così espresse è agevole notare come l’imputato non abbia superato i limiti della continenza, né trasmodato in attacchi personali, lesivi della dignità morale e intellettuale del Sindaco, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale; 2) l’espressione “figli e figliastri”, riferita all’approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle varianti al piano regolatore, con accollo al Comune stesso dei costi della perizia geologica, a vantaggio di un cittadino del Comune -il quale intendeva edificare un’abitazione privata in una zona soggetta a vincolo geologico- deve essere inquadrata nel contesto di fisiologica dialettica politica. In sede di dibattito presso il consiglio comunale, l’imputato aveva infatti espresso le proprie riserve, chiedendo al Sindaco che, nel futuro, ogni richiesta di variante al piano regolatore, da qualunque cittadino fosse richiesta, venisse approvata, e con la stessa celerità con cui era stata concessa in quell’occasione; 3) l’assimilazione del Sindaco a una “COGNOME” (perché aveva mutato opinione sulla Tav), non supera i limiti della continenza, avendo il ricorrente voluto riferirsi a una persona che cambia facilmente idea; 4) l’espressione “bulgaro” riferita al Sindaco (il Sindaco, che “vorrebbe, da buon bulgaro, anche stabilire come la minoranza deve comportarsi”) costituisce una mera e legittima replica politica a quanto esposto dai consiglieri di maggioranza su un quotidiano locale, i quali, polemicamente, avevano ritenuto che il COGNOME avesse riportato in modo fazioso la cronaca del Consiglio comunale del 31 marzo 2008; 5) sui “convitati di pietra” -espressione riferita ad assessori e consiglieri di maggioranza, così definiti dal COGNOME per il silenzio serbato durante le sedute del Consiglio- si osserva che la critica nei confronti del modus agendi dell’avversario politico è stata, anche in tal caso, confinata nei limiti della continenza; 6) le “cozzaglie del sindaco” è espressione intesa a qualificare un insieme confuso di considerazioni che il Sindaco steso aveva riferito al COGNOME; la definizione della maggioranza politica consiliare nei termini di “arrogante, mediocre, sciatta” rientra nel diritto di critica politica e le parole utilizzate, come in tutti gli altri casi già esaminat devono considerarsi alla luce del fisiologico contesto di dialettica politica in cui Corte di Cassazione – copia non ufficiale
esse hanno trovato forma e non possono considerarsi lesive della continenza espressiva.
Col secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, avendo la Corte territoriale reso una motivazione del tutto apparente circa il ritenuto superamento dei limiti della continenza, malgrado l’articolato atto d’appello, ed essendosi limitata a un formalistico rinvio al compendio probatorio in atti.
Col terzo motivo, si deduce violazione di legge, in riferimento all’art. 592 del codice di rito e alla condanna dell’imputato alle spese processuali, illegittimamente poste a carico dell’imputato malgrado la Corte d’appello abbia accolto il gravame relativo alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, perché il fatto non costituisce reato; b) memoria nell’interesse delle parti civili, con la quale si replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, si evidenzia la portata denigratoria e diffamatoria delle espressioni contestate e si chiede la reiezione del ricorso; c) memoria nell’interesse dell’imputato, con cui si chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza con revoca delle statuizioni civili.
Considerato in diritto
I primi due motivi del ricorso sono fondati e assorbono il terzo.
Coglie nel segno, la difesa, nel lamentare sia il deficit motivazionale sia la violazione di legge, in riferimento all’art. 51 cod. pen., che caratterizzano l’impugnata sentenza. È invero asseverativa la struttura della parte motiva, essendosi la Corte territoriale limitata a elencare le espressioni asseritamente diffamatorie, senza tuttavia raffrontarle al contesto dialettico (cfr. (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 – 01) in cui esse hanno trovato forma, per poi concludere ravvisando, in quelle espressioni, “il palese superamento dei limiti della continenza”. Ora, in relazione alla valutazione della continenza, questa Corte ha chiarito come esso postuli «una forma espositiva corretta della critica rivolta – e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione»;
detto limite non può, tuttavia, «ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Rv. 267866 01, cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 – 01). Siffatto approfondimento è del tutto mancante, nella motivazione dell’impugnata sentenza, atteso che la disamina della Corte è confinata, come anticipato, a un compilativo riepilogo di «’espressioni denigratorie e dispregiative’ quali ‘ad esempio la distinzione tra figli e figliastri (per indicare una presunta disparità di trattamento, al comportamento da ‘COGNOME‘ (incoerente), da ‘bulgaro’ (dittatoriale)» (p. 7 dell’impugnata sentenza). L’elenco di esemplificazioni prosegue, senza che allo stesso segua un’adeguata contestualizzazione dei fatti narrati, della dialettica politica in cui le espressioni incriminate (rivolte dall’imputato -un soggetto politico, consigliere di minoranza- nei confronti di altri soggetti politici, vale a dire il Sindaco di Chianocchio e a taluni consiglieri comunali di maggioranza) sono maturate, dell’eventuale sussistenza di un interesse pubblico a conoscere i fatti narrati, o al controllo democratico, esercitato attraverso il mezzo della stampa, nei confronti degli esponenti politici di una comunità (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01).
La carenza motivazionale è tanto più marcata, in quanto le espressioni adoperate dall’imputato concernevano, tutte, un contesto politico, nel quale l’imputato all’epoca dei fatti, come già ricordato, consigliere di minoranza- aveva criticato una serie di iniziative e di comportamenti del Sindaco e della propria maggioranza (cfr. supra, in “ritenuto in fatto”), ravvisandovi favoritismi (l’episodio della perizia geologica, “i figli e i figliastri”), comportamenti scorretti in quanto dettati da opportunismo o scarsa attendibilità politica (“sindaco COGNOME“), pressioni esercitate sui consiglieri (sindaco “bulgaro”), inettitudine e scarso coraggio dialettico di assessori e consiglieri di maggioranza (“convitati di pietra”). Ora, posta la realtà dei fatti di cui è parola (ciò che risulta fin dal capo d’imputazione e non viene contrastato dalla Corte territoriale), osserva il Collegio che, con riferimento a tutte le espressioni adoperate dal COGNOME nei passaggi incriminati dell’articolo di stampa, la difesa ha fornito spiegazioni dettagliate, tese a dimostrare come quelle espressioni, per quanto polemiche, concernessero strettamente un contesto di fisiologica dialettica politica tra maggioranza e minoranza consiliare e non si risolvessero in un attacco personale diretto a diffamare gli interlocutori. Tuttavia, a fronte delle specifiche e articolate eccezioni difensive, la Corte d’appello esordisce affermando che il “chiaro” intento diffamatorio è percepibile fin dall’inizio della missiva, laddove l’imputato si lascia
andare ad apprezzamenti sulla trasparenza dell’operato del Sindaco, per poi proseguire, come già ricordato, con la citazione di una serie di locuzioni, asseritamente diffamatorie, ma decontestualizzate dal confronto politico in atto al tempo nel Comune di Chianocchio. In tal modo, i giudici d’appello trascurano, per un verso, il confronto con le eccezioni difensive e, dall’altro, l’elaborazione giurisprudenziale in tema di diffamazione e di esimente di critica politica; a tal proposito, questa Corte ha, nel tempo, chiarito come «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 – 01, in relazione a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen. in un’ipotesi in cui, un consigliere comunale, con frase poi riportata su un articolo di stampa, in un contesto di ricostruzione anche storica di vicende risalenti alla Seconda guerra mondiale, aveva attribuito ad un esponente di un partito, in ragione di tale suo ruolo, la “responsabilità politica” di un reato, rispetto al quale era certo il mancato coinvolgimento di costui; nel medesimo senso, già Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, COGNOME, Rv. 261340 – 01).
Orbene, le osservazioni espresse dal ricorrente, per come riportate ed esplicate nel ricorso, non appaiono finalizzate a un attacco di tipo personale al Sindaco e ai consiglieri di maggioranza, bensì, di volta in volta, ad “attaccare” l’avversario politico o a difendersi da prese di posizione dello stesso, peraltro prendendo spunto da fatti reali e da specifici episodi (sul requisito della specificità degli episodi commentati dall’autore, v. Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, Rv. 280809 – 01), d’indubbio pubblico interesse per la comunità politica di riferimento (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 – 02, secondo cui «in tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale).
Peraltro, quanto all’offensività di parole e frasi asseritamente lesive dell’altrui reputazione (che questa Corte può conoscere e valutare, secondo un consolidato orientamento su cui v., ex plurimis, Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278145, proprio in relazione all’esimente del diritto di critica; Sez. 5, n.29621 del 10/05/2023, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, n.
m.; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284), osserva il Collegio che le singole espressioni – già ricordate- pur mirando a stigmatizzare con decisione talune condotte di parte politica avversa, mai trasmodano i limiti della continenza.
Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024