Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32638 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
3 2 6 3 h 23
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME.
nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il qual ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in riforma dell decisione assolutoria assunta in primo grado, ha condannato RAGIONE_SOCIALE G.G.
al risarcimento del danno nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , oltre che alle refusione delle spese di giudizio e di costituzione di parte civile, per avere les reputazione di quest’ultima, affermando, in occasione di una trasmissione televisiva, che l’on. I c.c. RAGIONE_SOCIALE non essendosi presentata alla votazione parlamentare sull’accorpamento delle elezioni amministrative al referendum sull’acqua bene-pubblico e in tal modo impedendo questo risultato, aveva di fatto favorito gli interessi privatistici annidati dietro la gestione dell’acqua.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure a due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ravvisato la penale responsabilità del ricorrente in assenza della prova del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice Diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d’appello, secondo i quali l’imputato ideò il suo intervento televisivo ben sapendo- e dunque sottacendo- che la parte civile era impossibilitata, a causa di seri problemi di salute, a recar parlamento per votare (come prontamente comunicato dal partito di appartenenza attraverso un comunicato), la difesa sostiene che l’imputato non avrebbe potuto avere piena consapevolezza del discredito implicito nella sua esternazione. Né, nell’operare un vaglio critico delle proprie esternazioni, egli tenuto a informarsi sui motivi dell’assenza della persona offesa alla votazion parlamentare. La difesa ritiene dunque che la condotta ascritta avrebbe dovuto considerarsi protetta dall’esimente del diritto di critica politica, per sussistenza è sufficiente che l’elaborazione critica delle idee non sia avulsa da nucleo di verità e l’espressione dell’opinione non implichi manipolazione delle notizie e non trascenda in attacchi personali.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, per mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di prove decisive, resa necessaria dalla riforma, pure ai soli effetti civili, della decisione assolutoria.
La riforma in pejus della sentenza di primo grado avrebbe inoltre imposto al giudice un maggior scrupolo motivazionale, laddove la Corte territoriale si sarebbe limitata soltanto a ritenere errata la prima decisione, senza addur ragioni giustificatrici di tale assunto.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, di. 28/10/2020, n. 137 conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procurato generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto ricorso. La difesa di parte civile, associandosi alle ragioni espresse dal Sosti Procuratore generale, ha depositato memoria di replica con cui si chiede il rigett del ricorso.
Considerato in diritto
Il Collegio non ignora che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assuma, in riferimento all’esercizio del diritta di c politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al dirit cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale (Sez. 5, n, 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv., 262184-01), che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 de 26/09/2016, dep. 2017, Rv. 270284 – 01). Tuttavia, ciò non implica anche,
come correttamente ritenuto dai Giudici d’appello, che l’esimente in parola possa fondarsi su dati che, in quanto rappresentati in modo incompleto, non corrispondono alla verità, vieppiù nell’ipotesi in cui sarebbe stato possibile, c nel caso di specie, acquisire informazioni più complete prima di esternare un’opinione. E invero, come chiarito dalla Corte d’appello, il partito appartenenza della persona offesa aveva prontamente diffuso un comunicato nel quale si spiegavano i seri motivi di salute che avevano impedito alla RAGIONE_SOCIALE idi partecipare alla votazione parlamentare.
Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non sussistono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni che legittimano l’applicazione dell’esimente del diritt critica politica, risolvendosi l’espressione incriminata in una manifestazione ostilità che prescinde dalla verità dei fatti storici su cui si fonda l’elabor critica (Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, dep. 2021, Damascelli, v. 280809 – 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l’uso di parole forti e toni a tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolven in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità fatti storici su cui si fonda l’elaborazione critica»).
Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabili dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fonda nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democrati nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario c l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 3 del 14/09/2020, COGNOME, Rv. 279909 – 01; Sez. 5, n. 10652 dei 23/11/2022, COGNOME, n.m.). Approfondendo quest’ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultat complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso c accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto c l’estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità dei riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubbl che è alla base del riconoscimento dell’esimente, poiché quest’ultima radica proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che, in democrazia, a maggio poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da
parte dei cittadiffi, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art, 10′ par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica». La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell’opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio dl valore, sottolineando come anche in quest’ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva ‘eccessiva’, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o d costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinion indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica.
Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come, nel secondo caso, il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile – data la sua natura ‘exaggeration or even provocation’, sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllai:1de), sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio ‘gratuito’ e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Sia nella prospettiva interna sia in quella internazionale, la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l’obiettivo del bilanciamento imposto dall’art. 21 Cost., come pure dall’art. 10 della Convenzione. In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l’intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell’esercizio della libertà di espressione, con un’ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Peraltro l’esimente in parola è stata invocata dai ricorrente per il tramite di un vago riferimento alla sentenza di primo grado, non compiutamente argomentato
e preceduto da un rilevo -altrettanto infondato- sull’Insussistenza, nel caso esame, del dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice: att l’esistenza di quel comunicato diffuso dal partito della persona offesa, l’imput aveva la sicura possibilità di verificare il fondamento della notizia con conseguenza che l’avere svolto critiche assumendo un’assenza ingiustificata alle votazioni della persona offesa smentita dalla realtà configura esattamente quell’assenza di correlazione con un nucleo di verità che esclude la giustificazion della condotta lesiva dell’altrui reputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943-01: «in terna di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l’uso consapevole, da parte dell’agente, di parole ed espressioni socialment interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che es vengono oggettivamente ad assumere»).
in secondo motivo è inammissibile, per genericità, non illustrando il ricorrent i motivi specifici per cui il Giudice dell’appello avrebbe dovuto disporre rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di una prova asseritamente decisiva della quale, tuttavia, alcuna descrizione è fornita, ad eccezione di un n contestualizzato riferimento giurisprudenziale alla rinnovazione della prova dichiarativa divenuta impossibile. A fronte della mancanza di specificità del motivo, non può che ricordarsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui RAGIONE_SOCIALE «non sussiste l’obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce de valutazione logica e complessiva dell’intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativ decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv, 275133 – 01).
. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate com dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanz
difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessiv euro 3.686,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presen provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norm dell’art. 52 d.rgs.196103 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 4/07/2023
II Consigliere estensore
Pre’sidente
Il