Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34464 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castel del Piano DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’11/12/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha replicato alle argomentazioni contenute nella requisitoria della Parte pubblica e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o di rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il dicembre 2023 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 4 luglio 2019, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.
A NOME COGNOME è stato contestato di avere offeso l’onore e il prestigio di NOME COGNOME, NOME del comune di Santa Fiora, avendo affermato, nel corso della seduta consiliare immediatamente successiva all’esito della campagna elettorale, che “i consiglieri di minoranza non riconoscono agli altri componenti dell’organo collegiale il ruolo, morale e politico, per stare seduti sui banchi della maggioranza perché la loro vittoria si basa probabilmente su un voto di scambio, situazione in merito alla quale è stata data, a suo tempo, comunicazione al AVV_NOTAIO“.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, che ha dedotto la violazione degli artt. 341-bis e 51 cod. pen. nonché l’illogicità della motivazione, atteso che esorbiterebbe i confini della scriminante la frase, pronunciata da NOME COGNOME, secondo cui la vittoria del NOME COGNOME e della maggioranza, che lo aveva sostenuto nelle elezioni del 2014 a Santa Fiora, era frutto probabile di un voto di scambio. Ciò in quanto alluderebbe a una pratica penalmente rilevante, nella realtà non commessa, e non equivalente a quella di clientelismo, che, invece, pur avendo un significato negativo, non necessariamente denoterebbe comportamenti illeciti. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente poiché si baserebbe su una lettura isolata dell’espressione “voto di scambio”, che, invece, dovrebbe essere letta in modo organico con il resto della frase, in cui si parla di probabilità e di comunicazione al AVV_NOTAIO, così da alludere alla necessità di approfondimenti, che avrebbero potuto far emergere come dietro a pratiche scorrette ci fosse un vero e proprio reato. Inoltre, per un verso, il collegamento delle espressioni con gli eventi della campagna elettorale, indicati dalla Corte di appello, quali i concorsone per le assunzioni nell’acquedotto, annunciato e poi ritirato, e l’affidamento dei servizi pubblici a un soggetto privato del luogo co0 un centinaio di dipendenti, sarebbe stato effettuato a posteriori e introdotto per ia prima volta nel procedimento di primo grado; per altro verso, gli stessi eventi non sarebbero riferibili a COGNOME e ai consiglieri di maggioranza, eletti nel 2014 e, quindi, no responsabili di iniziative precedenti. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe
spiegato perché ci fosse questo sicuro collegamento e perche il medesimo potesse giustificare offese così penetranti, come quelle proferite dall’imputato. La frase supererebbe i limiti della continenza, poiché vi sarebbe sproporzione rispetto al concetto che si voleva esprimere, e si tradurrebbe in un’espressione di disprezzo delle persone, non degne moralmente e politicamente di ricoprire il ruolo che occupavano.
Sono pervenute conclusioni scritte sia della parte civile ricorrente, sostanzialmente reiterative delle deduzioni formulate in ricorso, sia dell’imputato, che ha affermato che la sua condotta sarebbe scriminata ex art. 51 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge Cartabia.
Il ricorso, quindi, deve essere deciso dalla Corte di cassazione penale, non trovando applicazione la novella di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 38481 del 25 maggio 2023, secondo cui l’art. 573 citato, introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civil proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di porte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione.
Ciò precisato, deve rilevarsi che il ricorso va rigettato, in quanto le deduzioni, ivi articolate, sono nel complesso infondate.
La Corte di appello, sovvertendo la pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., avendo ritenuto il fatto scriminato dall’esercizio del diritto di critica politica, pre dall’art. 51 cod. pen.
Prima di affrontare i profili controversi, vanno richiamati i principi di diri che costituiscono la necessaria premessa per affrontare il caso in esame, che, nei suoi aspetti fattuali, è sufficiente enunciare, non essendo gli stessi in contestazione.
La sussistenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. prEsuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività può, tuttavia, trovare giustificazion
nell’esercizio del diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2019, dep. 2011, Belotti, Rv. 249708 – 01).
L’invocazione di una qualsiasi scriminante presuppone, GLYPH infatti, la commissione del fatto-reato, a cui essa si riferisce, e, quindi, nel caso della diffamazione o dell’oltraggio, l’avvenuta manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione o del prestigio o dell’onore altrui, la cui offensività può, tuttavia, trovare giustificazione proprio nel prospettato esercizio del diritto di critica.
Tale diritto, nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politi giudiziaria, scientifica, sportiva, espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall’art. 21 Cost., così come dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, si traduce nell’affermazione di un giudizio o di un’opinione personale dell’autore, che non può che essere soggettiva.
L’accertamento della scriminante in questione richiede, tuttavia, in linea generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti individuati dall giurisprudenza di questa Corte, ossia la verità, la continenza e l’interesse sociale alla notizia.
A tal ultimo proposito è stato evocato il parametro dell’attualità della notizia, essendosi sottolineato che una delle ragioni fondanti dell’esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva dell’altrui reputazione risiede nell’interess generale alla conoscenza del fatto, ossia nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte (Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, COGNOME, Rv. 261340 – 01; Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nella valutazione del requisito della continenza, anch’esso necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si è realizzata la condotta e verificare se i toni utilizz dall’agente, pur aspri e forti, non fossero gravemente infamanti e gratuiti, ma fossero, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273573 – 01; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 269093 – 01; Sez. 5, n. 48712 del 26/9/2014, Magistà e altro, Rv. 261489 – 01; Sez. 5, n. 13880 d& 18/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239816 – 01).
La continenza è, dunque, declinata nella giurisprudenza di questa Corte nell’accezione di proporzione e misura; continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini d& concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica 5u cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non
equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello dell polemica, ai fatti narrati e rievocati.
Quanto al requisito della verità, si è soliti operare una distinzione tra i diritto di critica e quello di cronaca. L’esercizio del diritto di critica v tradizionalmente distinto da quello di cronaca, in quanto, nel primo, si esprime una valutazione dei fatti, nel secondo, un semplice resoconto degli stessi. Per tale ragione, si è affermato che esso, nell’ambito del diritto di critica, scolora mero presupposto, mentre, nel diritto di cronaca, costituisce il fondamento stesso della scriminante (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 – 01; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, COGNOME, Rv. 261340 – 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 10/02/2011, COGNOME, Rv. 249239 – 01).
Nondimeno, anche nell’esercizio del diritto di critica, una base fattuale reale deve esistere. Non si può criticare un altro attribuendogli una condotta (un’azione, un’opinione, uno scritto, ecc.) che in realtà non ha tenuto.
Si è precisato al riguardo che la scriminante del diritto di critica non è configurabile qualora manchi il requisito della verità del fatto riferito costituente oggetto della valutazione critica, il quale sia, pertanto, privo d riscontro nella realtà (Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004 – dep. 2005, COGNOME, Rv. 231395 – 01).
Premesso che la critica si articola in due momenti logici, che vanno tenuti ben distinti, rappresentati dall’«esposizione del fatto attribuito all’uomo pubblico», il primo, e dalle «critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte», si è sottolineato che è certo che «il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere zissolutamente consentito attribuire a una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili»; di conseguenza, «in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile alcuna differenza apprezzabile tra l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, COGNOME, Rv. 272432 – 01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, COGNOME, Rv. 228900 – 01; Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, COGNOME, Rv. 236524 – 01; Sez. 1, n. 35646 del 4/07/2008, ‘Ivlorrione, Rv. 240676, in motivazione).
D’altro canto, si è sottolineato che «quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dal ‘art. 21 Cos
sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione» (Sez. 5, n. 935 del 16/12/1998, dep. :1999, Ferrara, Rv. 212342 – 01; Sez. 5, n. 11211 del 24/11/1993, COGNOME, Rv. 196459 – 01; Sez. 5, n. 3477 del 08/02/2000, COGNOME, Rv. 215577 – 01; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, COGNOME, Rv. 220000 – 01, in tema di critica politica). Il rilievo del requisito della verità, ai fini della configurabilità della scriminante del diri va limitato all’«oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, COGNOME, Rv. 237711 01; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, COGNOME, Rv. 221904 – 01, secondo cui la critica non può essere «fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all’altrui reputazione»).
In altri termini, la critica che si manifesti attraverso l’esposlizione di un personale interpretazione ha valore di esimente, nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato, ma da tale requisito non può prescindersi, viceversa, quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica (Sez. 5, n. 29383 del 06/06/2006, COGNOME, Rv. 235004 – 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257794 – 01; Sez. 5, n. 8635 del 9/06/2000, NOME, Rv. 217844 NUMERO_DOCUMENTO).
Anche con riferimento alla scriminante dell’esercizio del diritto di critica, pertanto, «un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione» (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098 – 01); ai fini della scriminante non si richiede perciò che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali «purché il nucleo e il profilo essenziale di es non sia stato strumentalmente travisato e manipolato» (Sez. 5, n. 19334 del 05/03/2004, NOME, Rv. 227754 – 01; Sez. 1, n. 4496 del 14/01/2008, COGNOME, Rv. 239158 – 01).
4. Tali linee di indirizzo esegetico della normativa nazionale sono in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che, in varie pronunce, ha sviluppato il principio inerente alla verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell’onore e della reputazione e ha distinto tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che ccntengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest’ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio’ versandosi,
altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perchè assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.
Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che esprime la più recente posizione della Corte in ordine all’art. 10 della Carta e alla distinzione tra diritto di critica e quello di cronaca, distinguend tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenzle offensivo dell’articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile – data la sua natura -exaggeration or even provocation, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente giudizio è gratuito e, pertanto, ingiustificato e diffamatorio.
5. Nella giurisprudenza di questa Corte, affermazioni nette — quali quella che in tema di diffamazione presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico post fondamento della elaborazione critica – si attenuano con riferimento specifico all’esercizio della critica politica.
Premesso che il diritto di critica politica non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere un’interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale, s è evidenziato che esso riveste necessariamente connotazioni soggettive e opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica.
Si è affermato, quindi, che, in relazione al diritto di critica politica requisito della verità del fatto assume un rilievo, necessariamente affievolito, rispetto alla diversa incidenza assunta sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 – 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeoni, Rv. 249239).
Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertant essenzialmente quello della continenza, ovverosia del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di «argumenta ad hominem» (cfr. Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, cit)
A fronte di tali pronunce si registrano anche arresti più recenti secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storic posto a fondamento dell’elaborazione critica, sicché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (tra le altre, Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, Maritan, Rv. 276026 – 01).
6. Resta fermo, ad ogni modo, che, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, si richiede, in ossequio alla ratio della norma come già innanzi anticipato – che l’elaborazione critica non trascerda in attacchi personali GLYPH finalizzati GLYPH ad GLYPH aggredire GLYPH la GLYPH sfera GLYPH morale GLYPH altrui GLYPH (Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, NOME, Rv. 282871 – 01; Sez. 5, n. 31263 del 14/9/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01).
Ne consegue, coerentemente, la sussistenza dell’esimente del legittimo esercizio del diritto allorquando l’espressione usata si risolva in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché l’espressione medesima non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario.
7. In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui l critica assume spesso toni aspri e vibrati, tanto più incisivi e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260 – 01). Ne discende che il livello e l’intensità, pur notevoli, delle censure, indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l’operatività della scriminante, poiché nell’ambito politico risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, Ferrara, Rv. 232125 – 01). Di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l’esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto a un rigido controllo sia da parte
dell’opposizione politica che dei cittadini (così, tra le altre, Sez. 5 4 n. 11662 del 6/02/2007, COGNOME, Rv. 236362 – 01).
Così delineati i principi enunciati nella materia in disamina, giova anche ricordare alcune applicazioni concrete di essi da parte di questa Corte.
Il delitto di diffamazione è stato ritenuto pienamente integrato, ad esempio, a fronte della diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il NOME di un Comune come “COGNOME” e “COGNOME“, non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, Th quanto necessari né collegati al dissenso sull’operato e sulla personalità pubblica dell’offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità (Sez. 5, n. 32577 del 22/6/2006, NOME e altro, Rv. 237104 – 01).
Egualmente, si è ritenuto che la continenza fosse superata, allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l’avversario politico a “NOME” e lo si era accusato di essersi venduto per “trenta denari”, posto che tale accostamento aveva comportato l’attribuzione di caratteristiche infamanti (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006, dep. 2007, Castrovinci, Rv. 236321 – 01).
In altra pronuncia, si è ritenuta scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l’operato della responsabile dell’Ufficio tecnico di quel Comune e l’aveva paragonata alla maga NOME, evocando in maniera scherzosa e ironica le capacità ingainnatorie del personaggio NOME. Si è, quindi, affermato che ricorreva l’esimente dell’esercizio dei diritti di critica e di satira politica, atteso che ie espress utilizzate esplicitavano le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specific fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria dell satira, non si risolvevano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, Piccione, Rv. 284177 – 01).
Con specifico riferimento al reato di oltraggio, questa Corte è costante nell’affermare che, ai fini dell’esclusione dell’anzidetto delitto, le espressioni, co le quali può essere sindacata l’attività del pubblico ufficiale, devono essere immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere da colui che esercita una pubblica funzione, mentre, allorché la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l’operato del pubblico ufficiale ma sia indirizzata alla sua persona, non si verte più nei limiti dl un dissenso (così, ex multis, Sez. 6, n. 12992 del 23/10/1998, Roccatello, Rv. 213036 – 01). In applicazione di tali coordinate, in una fattispecie in cui l’imputata, a seguito d
un tamponamento stradale in cui era rimasta coinvolta, agli operanti di Polizia, intervenuti su sua richiesta, che le avevano chiesto di esibire i documenti, aveva proferito le frasi: “Non capite niente.., voi siete d’accordo con tutta questa gente del posto… adesso chiamo i vigili che sono competenti”, si è affermato che le censure avevano direttamente investito la competenza degli operanti, con la conseguenza che le espressioni usate erano munite di un vigore offensivo ed erano idonee a sminuire la dignità del pubblico ufficiale, sicché doveva escludersi la liceità del dissenso stesso (cfr. Sez. 6, n. 15871 del 16/03/2022, Vallino, Rv. 283147 – 01).
Del pari, in altra pronuncia, si è ritenuto che non rientrasse nella manifestazione del diritto di critica rivolgersi ai vigili urbani, che stava procedendo alla contestazione di un’infrazione con un rigore giudicato eccessivo, con la frase: “Voi non siete nessuno”. Si è sottolineato che tale espressione esprimeva un apprezzamento diretto non al merito dell’atto, ma alla persona, ed era idoneo a ledere il prestigio di cui devono essere circondate e persone che esercitano una pubblica funzione (Sez. 6, n. 8304 del 13/06/1996, P.C. in proc. Pollina, Rv. 205930 – 01).
Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente la corretta applicazione dell’art. 51 cod. pen. effettuata dalla Corte di appello.
Quest’ultima, dopo l’esposizione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di critica e di continenza, ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., avendo rilevato che «l’espressione offensiva è risultata connessa alla dura competizione elettorale tra la persona offesa, candidata alla carica di sindaco e la sua maggioranza, e l’avversario, ossia l’imputato, esitata nella vittoria del primo con esiguo scarto di voti, connotata da una serie di vicende non contestate dalla stessa parte civile, che agli occhi degli avversari erano state ritenute scorrette perché avrebbero potuto influenzare il voto (quali il concorsone per le assunzioni nell’acquedotto annunciato e poi ritirato, l’affidamento dei servizi pubblici ad un soggetto privato del luogo con un centinaio di dipendenti). Ne discende che le frasi proferite da COGNOME, lungi da integrare invettive dirette alle persone dei consiglieri, sono da intendere quali manifestazione di una libera valutazione negativa in merito alla legittima partecipazione dei rappresentanti della maggioranza all’organo consiliare, che, in quanto tale, scrimina la condotta».
Siffatta decisione resiste ai rilievi censori del ricorrente.
Ai fini della valutazione dell’antigiuridicità del fatto, occorre, innanzitutt delineare il contesto nel cui ambito le dichiarazioni dell’imputato erano state rese, come correttamente effettuato dalla Corte territoriale.
Secondo quanto emerge da entrambe le sentenze del merito, il teatro della vicenda era stata la prima seduta del Consiglio comunale, tenuta immediatamente dopo una dura competizione elettorale tra NOME COGNOME, candidato alla carica di NOME, e la sua maggioranza, e l’avversario, ossia l’imputato, esitata nella vittoria del primo con un esiguo scarto di voti.
Dallo stesso tenore delle frasi risulta che l’imputato – in qualità di consigliere comunale dell’opposizione – aveva portato all’attenzione del Consiglio comunale e dell’opinione pubblica la vicenda della competizione elettorale appena conclusasi, avendo fatto riferimento alle modalità con cui probabilmente era stata ottenuta la vittoria del NOME e della sua coalizione e alla conseguente legittimazione di essi a comporre il consesso comunale con le specifiche cariche rivestite.
Le modalità, con cui la maggioranza aveva ottenuto la vittoria elettorale con i correlati riflessi sulla loro investitura nell’ambito del Consiglio comunale, era all’evidenza, una questione di interesse della pubblica opinione in genere e dell’ente locale in particolare.
L’imputato, poi, nel dire che la vittoria del NOME e della sua coalizione era probabile frutto di voto di scambio, aveva espresso le proprie perplessità sulla conduzione della campagna elettorale, ma – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – aveva alluso a pratiche scorrette e non a fatti costituenti reati, come si desume sia dall’avere indicato il AVV_NOTAIO, e non l’autorità giudiziaria, quale soggetto investito per il controllo, sia dall’avere affermato che non si riconosceva in capo al NOME e alla sua coalizione un ruolo morale e politico, senza fare alcuna menzione di aspetti giuridici e neppure latamente giudiziari.
L’imputato, quindi, aveva evocato non vicende sanzionate da norme penali, ma lo scambio tra consenso e vantaggi promessi o prospettati, frutto del clientelismo politico, che consente a chi ne usifruisce di vedere scddisfatta una propria richiesta legittima in cambio del voto. Per questo, quale consigliere di minoranza, aveva stigmatizzato la vittoria elettorale dell’avversario non come contra ius, bensì come risultato “moralmente e politicamente” non legittimo.
Così delimitato il significato delle espressioni proferite dall’imputato, ne discende che va senz’altro esclusa la configurabilità di alcuna violazione di legge nella decisione dei giudici di merito di riconoscere il requisito della continenza con riferimento all’art. 51 cod. pen., come declinato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, come già ricordato, continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini c10 concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico.
Come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, l’imputato aveva fatto riferimento implicito ad eventi realizzati dagli avversari, quali “concorsone” per le assunzioni nell’acquedotto, annunciato e poi ritirato, e l’affidamento dei servizi pubblici a un soggetto privato del luogo con un centinaio di dipendenti: «vicende (che, nella loro portata fattuale) non i:erano state) contestate dallo stesso COGNOME e (che) agli occhi degli avversari (erano state) ritenute scorrette».
Inoltre, dalle frasi pronunciate durante la seduta consiliare emerge che l’imputato aveva fatto un richiamo generico a pratiche clientelari. Il fatto che tali vicende fossero state specificamente indicate successivamente non costituisce circostanza che di per sé può fare dubitare del fatto che proprio ad esse aveva alluso l’imputato nel corso della seduta consiliare: di contro, il riferimento ad esse aveva trovato conferma nell’istruttoria svolta, che aveva consentito di accertare non solo la loro realizzazione, ma anche che esse non erano state contestate dallo stesso COGNOME. È allora evidente – per quanto accertato dalla Corte di merito – che l’imputato aveva inteso riferirsi proprio a quelle vicende, alle quali non erano risultati estranei gli avversari politici.
In definitiva, come riconosciuto nella stentenza impugnata, le frasi proferite dall’imputato si erano risolte in un’aspra censura al modo di conduzione della competizione elettorale e il loro significato aveva trasceso l’ambito individuale o la sfera personale delle persone offese, per porsi come critica a un agire degli avversari, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. Si era trattato, dunque, null’altro che di forti ma legittime manifestazioni di critica con cui, vuoi per contesto in cui erano avvenute, vuoi per le loro finalizzazioni, era stata espressa una valutazione prettamente politica. Tali espressioni condivisibilmente sono state considerate scriminate per effetto dell’esercizio di un diritto, di cui è stat fatta una corretta lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
Va, dunque, rilevato come, a fronte di argomentazioni giuridicamente non censurabili e non manifestamente illogiche, basate sugli elementi di conoscenza acquisiti nel corso, le censure formulate con il ricorso sull’estraneità del ricorrente rispetto alle vicende evocate dall’impuatto risultino in sostanza non ammissibili, nella misura in cui si sono in pratica tradotte in una sollecitazione ad effettuare una rilettura delle emergenze processuali, che esula dai poteri del giudice della legttimità.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 12 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore