Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 5112  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Il Difensore di P.C. NOME del foro di NAPOLI deposita conclusioni scritte e nota spese e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il Difensore COGNOME NOME del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 19 giugno 2023, la Corte d’appello di Milano, salvo liquidare in via definitiva il risarcimento del danno e modificare le modalità di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 800,00 euro di multa, con i doppi benefici di legge, NOME COGNOME, avendolo ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno di NOME COGNOME, allora Capitano di Fregata del RAGIONE_SOCIALE, per avere pubblicato sul sito «www.massimofini.it » un articolo nel quale offendeva la reputazione RAGIONE_SOCIALE persona offesa, accusandola di avere, in occasione delle operazioni di soccorso legate al naufragio RAGIONE_SOCIALE nave da crociera Costa RAGIONE_SOCIALE, “fatto il fenomeno, umiliando un uomo già umiliato” (con ciò riferendosi alla celebre frase utilizzata nei confronti del comandante COGNOME nella telefonata intercorsa tra i due) e di avere omesso di inviare è soccorsi (un elicottero con a bordo un paio di ufficiali di RAGIONE_SOCIALE “che scendessero sulla nave e prendessero il controllo RAGIONE_SOCIALE situazione”, qualificando l’intervento dello stesso COGNOME come una “inutile e maramaldesca esibizione” da cui avrebbe tratto un’indebita popolarità.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’ari:. 173 disp. at cod, proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di replicare alle censure sviluppate con il primo motivo dell’atto di appello, con il quale si era dedotta l’erronea applica2:ione RAGIONE_SOCIALE legge penale, in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, quantomeno ai sensi dell’art. 59 cod. pen. Si osserva che con l’appello si era sostenuto: a) che erroneamente il giudice di primo grado aveva considerato come fatti quelle che erano mere opinioni fondate su circostanze di fatto realmente esistenti; b) che l’imputato non aveva in alcun modo sconfessato quanto il querelante aveva fatto in occasione del naufragio; c) che l’implausibilità ritenuta dal Tribunale delle soluzioni prospettate dal COGNOME, a tutto voler concedere, non le rendeva illegittime o false, proprio perché oggetto di una valutazione; c) che il riferimento al trasferimento “punitivo” del COGNOME – comunque non oggetto di contestazione -, pur non indicato come motivo di impugnazione ex art. 521 cod. proc. pen. – rappresentava comunque il frutto di una interpretazione in malam partem del contenuto dell’articolo, che aveva
chirurgicamente smontato e rimontato quest’ultimo, finendo per manipolare il pensiero dell’autore; d) che anche tale profilo era rimasto privo di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE scriminante del diritto di critica politica, per effetto, tra l’altro, di un’interpretazione in malam partem dell’articolo incriminato, attraverso la parcellizzazione e il travisamento del pensiero dell’autore. In particolare, si sottolinea che l’articolo aveva per oggetto non già la gestione del naufragio da parte del COGNOME, per il modo in cui le operazioni di salvataggio erano state poste in essere, ma per la celebre frase “Torni a bordo, cazzo”, quanto piuttosto le successive vicende politiche che avevano condotto il RAGIONE_SOCIALE a candidarlo alle elezioni politiche. In tale contesto si era innestata la legittima critica politica svolta dal COGNOME che, sulla base di fatti realmente accaduti, aveva solo espresso le proprie valutazioni soggettive legate alla vicenda politica, e alla quale era estraneo ogni attacco ad hominem nei confronti del COGNOME. Peraltro, in questo ambito, chi esercita il diritto di critica non ha alcun obbligo di completezza, essendogli consentito di enucleare solo i dati rilevanti per il formarsi RAGIONE_SOCIALE sua opinione.
3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe, allegando altresì le rispettive memorie conclusive (quella nell’interesse dell’imputato è pervenuta il 21.11.2023).
CONSIDERATO IN D:ICRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché riproduce censure meramente reiterative di questioni già poste con l’atto di appello ed adeguatamente risolte dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, e per altro verso manifestamente infondate.
I motivi verranno trattati unitariamente in quanto ruotano intorno al medesimo tema dell’esercizio del diritto di critica politica.
1.1.A fondamento delle proprie conclusioni, la sentenza impugnata, partendo dall’ampia ed articolata ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado, ha congruamente rilevato: 1) innanzitutto, l’assenza di veridicità dei fatti e dei comportamenti attribuiti al COGNOME, posto che quest’ultimo aveva doverosamente chiesto al Comandante RAGIONE_SOCIALE nave, COGNOME, sul quale gravava l’obbligo – come statuito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto irrevocabili sin dal 19.7.2017, emessa nei suoi confronti – di cooperare alla salvezza delle persone imbarcate, quale primo garante RAGIONE_SOCIALE sicurezza, integrità
fisica e incolumità di esse, di ritornare a bordo, Soltanto COGNOME poteva infatti vantare l’esatta conoscenza RAGIONE_SOCIALE nave e degli spazi interni, condizioni indispensabili per attrezzare in modo efficace i soccorsi ed assicurare un sistema razionale di evacuazione anche negli spazi interni. Nella situazione di alta pericolosità, l’imprecazione rivolta dal COGNOME a COGNOME non era certo tesa a umiliare quest’ultimo, facendo solo una “maramaldesca esibizione di sé”, come ritenuto dall’imputato, rappresentando invece, quell’espressione, uno sfogo emotivo e non espressione di malanimo; 2) l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE condotta RAGIONE_SOCIALE persona offesa, diversamente da quanto affermato dal COGNOME nel suo articolo, avendo COGNOME inviato, sul luogo del disastro, 26 motovedette, 44 unità navali e 8 elicotteri; 3) l’inutilità dell’invio di due ufficiali sulla nave (indicato nell’articolo come condotta omessa colposamente dal COGNOME), posto che i due ufficiali non avrebbero potuto ovviare al deficit informativo sulla struttura RAGIONE_SOCIALE nave, che soltanto il Comandante COGNOME avrebbe potuto colmare; 4) il trasferimento del COGNOME all’ufficio studi non era stato effettuato a fini punitivi, ma in applicazione di normali criteri di avvicendamento del personale; 5) l’assenza di veridicità dei fatti attribuiti al COGNOME e l’omessa verifica delle font di conoscenza facilmente accessibili (quale la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto nei confronti del comandante COGNOME) escludevano la riconoscibilità dell’esimente del diritto di critica politica.
A fronte di ciò non vi è dunque spazio per la ricostruzione offerta in ricorso secondo cui RAGIONE_SOCIALE aveva solo espresso le proprie valutazioni soggettive legate alla vicenda politica, alla quale era estraneo ogni attacco ad hominem nei confronti del COGNOME.
Se è vero, infatti, che secondo quanto si prospetta in ricorso ed emerge dall’articolo, l’obbiettivo del suo autore era quello di critica delle successive vicende politiche che avevano condotto il RAGIONE_SOCIALE a candidare la persona offesa alle elezioni politiche – ritenuta in buona sostanza un’opportunista -, è altrettanto vero che la pur legittima critica politica svolta dal COGNOME è passata attraverso passaggi ricostruttivi di antefatti, quali quelli afferenti le omissioni in cui sarebbe incorso il COGNOME in occasione del naufragio RAGIONE_SOCIALE nave RAGIONE_SOCIALE e i comportamenti assunti nei confronti di COGNOME dal medesimo COGNOME, che, secondo l’articolo, avrebbe “fatto il fenomeno, umiliando un uomo già umiliato” pronunciando la oramai celebre frase “Torni a bordo, cazzo”.
E tali passaggi ricostruttivi, strumentalmente tirati in ballo, rivelano, piuttosto, l loro gratuità ed illegittimità per essersi risolti in un ingiusto attacco ad hominem sulla base di circostanze non veritiere. La circostanza che essì si inseriscano nell’ottica di avvalorare la critica politica, di cui è intriso l’articolo inti ‘NOME COGNOME non deve stare a bordo’ che, pubblicato nei giorni in cui il
RAGIONE_SOCIALE doveva decidere sulla sanzione da applicare nei confronti del COGNOME NOME, quale parlamentare eletto nelle liste dei RAGIONE_SOCIALE, aveva poi dissentito in tre occasioni dalla linea politica del partito in cui militava, prende di mira i comportamento assunto dal COGNOME concludendo che questi in buona sostanza dovesse essere estromesso dal partito ovvero dimettersi spontaneamente – non ne esclude la valenza diffamatoria, non potendo la critica politica, ispiratrice dell’articolo, coprire anche quelle parti di esso che sono irrimediabilmente trascese in gratuiti apprezzamenti negativi alla persona, facendo leva su aspetti non veri (le omissioni di soccorso), ovvero su distorsioni RAGIONE_SOCIALE realtà piegata ad un’interpretazione mirante a colpire la persona, rea di avere pronunciato nel contesto ben noto del naufragio RAGIONE_SOCIALE nave RAGIONE_SOCIALE, la celebre frase suindicata, che avrebbe umiliato una persona – COGNOME – già umiliata (laddove con essa si era piuttosto inteso richiamare all’ordine, sia pure con gergo poco consono ma evidentemente dettato dalla concitazione del momento, il comandante di una nave che stava affondando); ovvero, ancora, in apprezzamenti sull’intervento posto in essere dalla persona offesa, nella indicata qualità, definito un’ “inutile e maramaldesca esibizione”, e ciò al fine di sottolinearne l’uso strumentale che ne avrebbe poi fatto la stessa per trarne quella indebita popolarità che l’avrebbe portata alla candidatura con il RAGIONE_SOCIALE.
La giusta differenziazione svolta dai giudici di merito – innanzitutto da quelli di primo grado che hanno ben distinto i due piani espungendo dall’affermazione di responsabilità la prima parte RAGIONE_SOCIALE contestazione avente ad oggetto le frasi con cui l’imputato aveva apostrofato il COGNOME “uomo di terra” ovvero “uomo molto più attento a se stesso che ai valori dei RAGIONE_SOCIALE“, giustamente ricondotte alla critica politica tendendo esse a screditare il COGNOME come uomo politico avvezzo a pensare ai propri interesse più che a quelli del partito – lungi dal risolversi in una indebita parcellizzazione del contenuto dell’articolo ovvero in una manipolazione del pensiero del suo autore, è piuttosto espressione del corretto impiego dei parametri interpretativi RAGIONE_SOCIALE disposizione c:he contempla la fattispecie RAGIONE_SOCIALE diffamazione e di quelle che disciplinano il diritto di critica anche politica, a livello ordinamentale interno e sovranazionale.
Se è vero, infatti, che la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, è altrettanto vero che anche ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica – come ha già avuto modo di affermare questa Corte, cfr. per tutte Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2.018 Ud. (deo. 20/02/2019), Rv. 276026 – 01 – non può prescindersi dal requisito RAGIONE_SOCIALE verità dei fatto storico ove questo sia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE elaborazione critica; sicché l’esimente non è
applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.
Chi esprime il proprio “punto di vista”, pur godendo di una sorta di ‘licenza ricostruttiva’ che gli deriva dal diritto inviolabile di esprimere il proprio pensiero le proprie idee, e ciò – vieppiù – in ambito politico, ed anche quando tale manifestazione comporti il coinvolgimento di persone determinate – quali possono essere gli avversari politici o soggetti comunque facenti parte del contesto politico – , non deve comunque mai perdere di vista che ove l’esposizione del pensiero, politico, passi attraverso passaggi ricostruttivi di fatti realmente accaduti rispetto ai quali non sussistono dubbi in ordine alla loro estrinsecazione fenomenica, questi potranno essere oggetto di una soggettiva valutazione ma non potranno giammai essere a tale scopo manipolati o, addirittura, negati. La libertà di ricostruire un fatto verificatosi incontra cioè u limite invalicabile nella certezza ricostruttiva di quel fatto che potrà nondimeno essere oggetto di critica, anche aspra, ma non potrà giammai vedere sconfessato il suo nucleo essenziale di verità: è la critica ex se soggettiva, dal carattere tendenzialmente congetturale, a non essere, per definizione, rigorosamente obiettiva ed asettica, mentre quella che fa leva su dati oggettivi non può rimuoverli o snaturarli al fine di portare avanti il proprio discorso demolitorio e ciò vieppiù allorquando esso sfoci in veri e propri attacchi alla persona.
1.2.Sicché manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso nella parte in cui assume che il giudice abbia considerato come fatto quelle che erano mere opinioni fondate su circostanze di fatto realmente esistenti, avendo invece, come detto, i giudici distinto tra le espressioni, sia pure aspre, riconducibili ad opinioni che, pur ancorate a dati di fatto non del tutto verificati, si erano comunque risolte in espressioni RAGIONE_SOCIALE tipica ricostruzione in chiave critico-politica di eventi che in quanto tale non è per definizione obiettiva ed asettica (così per i passaggi espressivi secondo i quali COGNOME quale “uomo di terra”, opportunista e legato alla poltrona, non avrebbe giammai rassegnato le dimissioni, come avrebbe dovuto, ove non fosse stata assunta la decisione di estrometterlo dal partito) e quelle che invece trovavano sede unicamente nella rappresentazione falsata degli eventi piegata a denigrare la persona; eventi che, del tutto sganciati, peraltro, dal contesto politico in cui ebbe poi ad inserirsi il COGNOME – essendo essi intervenuti in epoca antecedente ad esso secondo quanto si evince dal medesimo articolo – hanno, dunque, piuttosto costituito il pretesto per attaccare l’uomo politico – e quindi la persona – non già per i comportamenti assunti in ambito politico, ma per il suo pregresso modo di fare e di comportarsi, assunto
nell’ambito di una vicenda antecedente alla sua discesa in campo politico, attraverso – ed è in ciò che risiede la illiceità RAGIONE_SOCIALE condotta – riferimenti circostanze falsamente rappresentate (non avere esitato ad umiliare una persona in difficoltà – quale era il comandante COGNOME all’atto del naufragio – , in quanto preoccupato solo di attuare una “inutile e maramaldesca esibizione”, invece di attivarsi concretamente inviando “a bordo un paio di ufficiali di RAGIONE_SOCIALE, che scesi sulla nave, fossero in grado di prendere il controllo RAGIONE_SOCIALE situazione”).
Appare evidente che COGNOME – nell’avere tacciato COGNOME di avere, in un certo senso, strumentalizzato quel particolare momento critico in cui si era trovato il comandante COGNOME per avere ‘fatto il fenomeno’ impartendo un ordine ad effetto, che aveva solo umiliato “un uomo già umiliato”, accontentandosi di un’ “inutile e maramaldesca esibizione”, che gli aveva procurato un’ “indebita popolarità”, invece di adottare decisioni strategiche, quale l’invio di “un paio di ufficiali a bordo” – trascenda il piano RAGIONE_SOCIALE critica alle scelte politiche di COGNOME per denigrarne il prestigio professionale finendo con lo svilire anche la cifra umana dell’individuo come persona.
Altrettanto evidente è che il riferimento che i giudici di primo grado operano al trasferimento punitivo – che sempre nell’ottica dell’articolo sarebbe conseguito al comportamento assunto da COGNOME nell’occasione, che non sarebbe piaciuto neppure al RAGIONE_SOCIALE – di là RAGIONE_SOCIALE sua riconducibilità o meno al capo d’imputazione – che comunque fa riferimento all’intero articolo del quale sono estratti alcuni passaggi emblematici – non costituisce altro che un ulteriore sintomo, sul piano probatorio, nell’ambito ricostruttivo del giudice di merito, RAGIONE_SOCIALE impostazione capziosa dell’articolo che nell’ambito di una diffusa critica politica sottende più o meno esplicitamente, ma in maniera sempre diretta e non equivoca, attacchi alla persona e alla professionalità del COGNOME.
Con tutti tali argomenti posti a base delle conformi pronunce di merito non si è adeguatamente confrontato il ricorso che è quindi inammissibile per aspecificità , oltre che per manifesta infondatezza.
Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente
giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.700, 00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori di legge
Così deciso il 7/12/2023.