Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che chiede l’inammissibilità del ricorso e deposita conclu scritte e nota spese;
udito lAVV_NOTAIO per l’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la decisione di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di diffamazione aggravata.
In particolare, l’imputato, ex vice-sindaco del Comune di Piazza Armerina era stato chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 595, commi t quarto, cod.pen., per aver offeso la reputazione di NOME COGNOME, sindac in carica del medesimo Comune, in quanto, in un’intervista postata in data maggio 2019 sul profilo del social Facebook della giornalista NOME COGNOME (concorrente nel reato), aveva offeso la reputazione del predetto COGNOME.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta Mattia ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazi degli artt. 51 e 599 cod. pen.
A fondamento della prima parte del motivo il ricorrente assume che l decisioni di merito ne hanno erroneamente affermato la responsabilità penal non considerando che la sua condotta doveva ritenersi scriminata dall’art. cod. pen., poiché egli si era limitato ad esercitare il diritto di critic rispetto ad un proprio “avversario”, esponente del partito contrapposto, usa toni pacati, a seguito di un evento preciso, ossia l’aumento del 5% d indennità degli amministratori e delle tasse comunali, avvenuto con u determina poco precedente. Talché le espressioni utilizzate si collocherebbero detto contesto di critica politica, volto a far emergere che il COGNOME a mentito rispetto agli interventi a favore dei più bisognosi “promessi” nel c della campagna elettorale.
Rileva inoltre l’imputato, nella seconda parte del motivo proposto, c neppure era stata applicata l’esimente della provocazione ex art. 599 cod. poiché l’intervista che egli aveva rilasciato era una “risposta” a quella giorno precedente dallo stesso COGNOME, che lo aveva duramente criticato si per l’attività svolta come vice-sindaco che rispetto alla sua attività lavo evidenziando sarcasticamente che non si comprendeva che lavoro facesse avendo così tanto tempo libero a disposizione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in via subordina violazione e falsa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per non essere ritenuto il fatto di particolare tenuità sia in relazione alla condotta che
arrecato, considerato che si trattava di frasi pronunciate nell’ambito dell critica politica che caratterizzava la cittadina in quel periodo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. All’esame dei motivi, occorre premettere che la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contesta quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, i di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (S 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, Rv. 281264 – 01; Sez. 5, n. 2473 10/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 d 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261284 – 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME e altro, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, 233749). Tale delibazione che il giudice di legittimità può e deve compiere anc quanto al profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diri cronaca o di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sen impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva del reato (Sez 5, COGNOME, cit.).
2. Ebbene, ciò posto, occorre considerare che, come si evince dal capo di imputazione, il COGNOME è stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazion aggravata in danno di NOME COGNOMECOGNOME all’epoca dei fatti sindaco di Piazza Almerina, per aver postato su un profilo Facebook un’intervista ne quale, tra l’altro, affermava che egli era “bugiardo e incapace”, “o è un nasconde e quindi imbroglia i cittadini, o veramente incapace”, “non ha alcu professionalità”, “invito il sindaco COGNOME …a non fare il fannullone .. sa che è ancora un cocco di mamma che viene accompagnato nella sua professione, nelle aule di tribunale; famoso più per i suoi brindisi champagnino che per la sua professionalità”, “stiamo mantenendo un sindaco a 2.037,00 euro al mese per fare il dissesto, non è capace di gestire a problema ….questi vogliono campare a spese del Comune, questa è la veri questa è la realtà della città di Piazza Armerina nelle mani di NOME COGNOME”
In particolare, la decisione impugnata ha ritenuto che le espress utilizzate fossero prive, pur nel contesto della situazione finanziaria e di nella quale versava il Comune di Piazza Arnnerina, della necessaria continenz finendo per risolversi in espressioni inutilmente umilianti e gravemente infama della persona dell’offesa.
Alla luce di quanto sinora premesso il primo motivo è fondato, co valenza assorbente sul secondo.
Vi è infatti che la pronuncia impugnata ha omesso di contestualizzare termini utilizzati al lume delle due circostanze evocate come esimente NOME, ossia dell’esercizio del diritto di critica politica nonché dell rilasciato, appena il giorno precedente, il COGNOME a propria volta pubbliche dichiarazioni estremamente critiche nei confronti dell’esponente del part contrapposto.
I presupposti del delitto di diffamazione devono essere infatti vagliati peculiare rigore alla luce del diritto alla libera manifestazione del pensiero sensi dell’art. 21 Cost., è riconosciuta nel nostro ordinamento e ciò vi nell’ambito di determinati contesti nei quali la critica può assumere, entro limiti, anche le sembianze di un attacco personale.
In particolare, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica po diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasime poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunt una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un at personale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, A Rv. 283964 – 02; Sez. 5, n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 – 01 D’altronde, in materia di diffamazione a mezzo stampa o, come nel caso sottoposto a giudizio, con «altro mezzo di pubblicità», il diritto di critica consentito, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opini pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità (Sez. 5, n. Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909).
Questi presupposti ricorrono nel caso in esame, perché il ricorrente, a fr della notizia veritiera dell’aumento dell’indennità di carica nella misura d disposto per i componenti della giunta comunale, nell’intervista per c processo ha criticato innanzi tutto il sindaco COGNOMECOGNOME esponente del partito opposto al suo, per impegnarsi troppo poco nello svolgimento del proprio incari istituzionale pur lautamente compensata, utilizzando espressioni com fannullone, cocco di mamma, persona dedita a bere lo “champagnino” e simili.
Per altro verso ha definito “bugiardo” lo stesso COGNOME, perché in campagna elettorale aveva promesso interventi a favore dei più bisognosi aveva poi destinato l’aumento delle imposte piuttosto all’incremento de indennità di carica.
Ebbene, queste espressioni non possono considerarsi certo un attacco personale in danno della persona offesa, ma sono semplicemente frasi colorit
dal tono aspro e “ad impatto” verso gli elettori, che costituiscono talora l’e della dialettica politica.
Talché, considerando, poi, che anche il COGNOME il giorno precedente aveva utilizzato espressioni colorite nei confronti del ricorrente e di aspra del suo operato nella medesima cittadina in qualità di vice-sindaco, i fatti a non costituiscono reato perché possono essere ricondotti nell’alveo de previsione di cui all’art. 51 cod. pen., da inserirsi in un più ampio di politico in corso nel contesto nel quale operavano l’imputato e la persona off
In proposito non va trascurato che il “diritto di critica” si concretizza giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a ogge spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatame sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio fig gergale, perché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opin o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ri compromessi (tra le tante, Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, R 261122).
La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per su natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretend rigorosamente obiettiva ed asettica (si veda in tal senso Sez. 5, n. 2551 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).
Indubbiamente occorre rispettare il requisito della “continenza” de espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione, ma, nella valutazio tale requisito non si può prescindere dal considerare le “espressioni utili (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, COGNOME, Rv. 219651), il lessico (Sez. 5 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218282), la modalità espositiva e il tenore del linguaggio (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, COGNOME, 280571; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 250218; Sez 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 d 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248).
Occorre poi tener presente che, ferma l’esigenza di evitare gratuite immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l’utilizzo di termi sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudiz critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contes cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, 279133). Occorre, peraltro, considerare il significato che le espres assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel pass
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per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961).
Tanto è più vero quando si verte dell’uso di social networks, dove frequente l’uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco medit commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite sol laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verific dell’uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044).
In caso contrario si può incorrere nella violazione dei principi ch giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio di quella della Cor Strasburgo sull’art. 10 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, s quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubbl (si veda, in materia, Corte EDU, Antunes Errirdio e COGNOME c. Portogallo, 24/09/2019).
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio con la formula assolutoria qui di seguito indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma il 4 aprile 2024
Il Consigliere Estensore