Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10238 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10238 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad Angri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 26/07/2025 Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 luglio 2025, ha rigettato l’istanza avanzata dalla difesa di NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento del criterio moderatore di cui all’art. 78, comma primo, cod. pen., che il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo ha omesso di applicare nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 19 agosto 2021.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto, in un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78, comma primo, cod. pen. Nello specifico il ricorrente, dopo aver richiamato i principi relativi al calcolo della pena in caso di concorso ai sensi dell’art. 73 cod. pen., evidenzia che nel caso di specie ai fini del cumulo e dell’applicazione del criterio moderatore previsto si deve calcolare anche la pena per cui era stato concesso l’indulto ora revocato. Tale pena, infatti, non può ritenersi estinta e dovendo essere ora eseguita deve essere considerata come residuo del precedente cumulo parziale che a questo punto non può piø essere ritenuto autonomo. Profilo questo che il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di considerare per cui la motivazione sul punto Ł inesistente.
In data 8 gennaio 2026 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce il difetto assoluto di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 78 cod. pen.
La doglianza Ł fondata.
La motivazione del provvedimento impugnato, contenuta in poche righe Ł nella sostanza inesistente.
Nella stessa, infatti, non vi Ł alcun riferimento al provvedimento di cumulo oggetto dell’istanza e che sarebbe in esecuzione, non sono indicate le pene che in questo sono state inserite e come si Ł proceduto del calcolo della pena complessiva da espiare, nØ Ł dato comprendere se e in che modo Ł stata considerata la revoca dell’indulto relativo alla pena di anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione, contenuta in un precedente cumulo.
Sotto tale ultimo profilo, d’altro canto, ribadita la correttezza del criterio per cui il criterio moderatore non si applica al cumulo finale e a tutti i reati ma solo a quelli oggetto dei diversi e autonomi cumuli parziali, non Ł dato comprendere se il giudice, a fronte della specifica richiesta sul punto avanzata dalla difesa, abbia verificato se nel caso di specie sia o meno applicabile il principio enucleabile dalla sentenza Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 – 01 per cui «ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l’ammissione ad eventuali benefici penitenziari» (in precedenza cfr. Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 – 01).
Ciò anche considerato che tale principio assume particolare rilievo nel caso in cui la pena già inserita in un precedente cumulo non sia stata espiata, come accade nel caso di una successiva revoca dell’indulto, e sia posta in esecuzione con l’ultimo provvedimento per cui questo non può ritenersi, ai fini di cui agli artt. 73 e 78 cod. pen., autonomo rispetto al primo (in questo senso, benchØ applicata all’ipotesi opposta in cui si Ł ritenuto che la pena non era eseguibile in quanto si era estinta per effetto dell’indulto concesso, cfr. Sez. 1, n. 41641 del 15/04/2019, Pg, Rv. 276878 – 01 per cui «in tema di esecuzione di concorrenti pene detentive temporanee, ai fini dell’applicazione della regola di cui all’art. 73, comma secondo, cod. pen. o del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., Ł legittimo il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, nel valutare l’entità delle pene inflitte con piø sentenze di condanna e l’eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall’art. 73, comma secondo, cod. pen., non considera la porzione di pena estinta per effetto dell’applicazione dell’indulto»).
La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME