Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Ortisei il 06/04/1950 avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’avv. NOME COGNOME che, in difesa delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni scritte che deposita all’odierna udienza unitamente alla nota spese; udito l’avv. NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio 2022, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto con la sentenza n. 29877/20 pronunciata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 485 e 491 cod
pen. perché estinto per prescrizione e, ritenuta la responsabilità civile, ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, in specifico, le statuizioni in favore delle parti ci costituite.
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio per il reato di falso testamento olografo perché, pur essendo già erede, ma non universale, della signora NOME COGNOME avrebbe redatto due ulteriori testamenti risultati falsi, uno datato 1 maggio 2012 e l’altro 7 giugno 2012, con i quali veniva, con il primo, indicato come beneficiario di una serie ulteriore di beni mobili e, poi, con il secondo, quale erede di t gli immobili e dell’intero patrimonio.
Inizialmente lo stesso era anche imputato del reato di truffa.
Il procedimento è scaturito dalla denuncia-querela proposta da alcuni parenti della signora COGNOME allorché, all’esito di un giudizio civile, si è accertato che i due testame pubblicati dal notaio a richiesta del ricorrente, erano falsi “per ricalco”.
La falsità delle schede testamentarie accertata nel corso del giudizio civile è orami da ritenersi incontestata.
Del pari incontestato appare il fatto che il CTU nominato nel giudizio civile, che pure ha accertato la falsità, ha evidenziato che non è possibile stabilire chi ne sia stato l’autor
All’esito del processo di primo grado il ricorrente, sentiti vari testimoni e consulenti stato condannato per il reato di cui all’art. 491 cod. pen. e assolto dall’imputazione pe truffa.
Il principale elemento posto a sostegno dell’affermazione di responsabilità è stato individuato nella considerazione che il ricorrente era l’unico soggetto che avrebbe avuto un interesse alla redazione e pubblicazione dei testamenti falsi (cui prodest).
All’esito del giudizio di appello la sentenza è stata confermata.
Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso l’imputato e la Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la sentenza con rinvio.
In specifico la Corte, ritenuto come accertata la falsità dei due testamenti, ha evidenziato che la prova indiziaria posta a fondamento della pronuncia, benché rispondente ai criteri di certezza, gravità e specificità, non sia da sola idonea a fondare u giudizio di responsabilità e ha pertanto annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
La Corte d’Appello, con la sentenza ora impugnata, preso atto che era interamente decorso il termine di prescrizione, ha dichiarato non doversi procedere e, escluso di potersi pronunciare ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha proceduto a una valutazione ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. ai fini della responsabilità civile.
Ai fini del giudizio la Corte territoriale ha applicato il criterio decisorio civilist “più probabile che non” e non quello di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
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A fronte di tale impostazione il giudice dell’appello ha ritenuto come più probabile la responsabilità del ricorrente e ha pertanto confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili già disposta dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato con due distinti atti redatti dai due difensori.
3.1. L’avv. COGNOME ha dedotto:
3.1.1. La nullità della sentenza per violazione della legge penale in relazione agli artt 129 e 578 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, facendo riferimento alle Sezioni Unite COGNOME, ha evidenziato che il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato il criterio di cui all’art. 129 cod. proc. pen., che richiede l’evidenza della prova, ladd qualora sia costituita la parte civile, il giudice penale, tenuto a pronunciarsi sull’azi civile, deve applicare il criterio decisorio di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen pertanto, decidere nel merito perché il proscioglimento “pieno” prevale in questo caso sulla causa estintiva.
3.1.2. La nullità della sentenza per violazione degli att. 129, 292, comma 2, 578 e 627 comma 3 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato la fondatezza dell’accusa e in ciò non si sarebbe attenuta al principio di diritto posto nella sentenza di annullamento che non aveva riconosciuto il rango di prova indiziaria all’elemento costituito dal cui prodest.
3.1.3. La nullità della sentenza per violazione degli artt. 578, 530, 192 cod. proc. pen. e 2979 cod. civ. per motivazione insufficiente. Nel terzo e ultimo motivo, in estrema sintesi, la difesa rileva la carenza di motivazione quanto all’applicazione dei criteri previ per la valutazione della prova indiziaria nel codice di procedura penale così come anche quelli per la valutazione delle presunzioni stabiliti dal codice civile. L’unico elemento pos a fondamento della dichiarazione di responsabilità per l’illecito civile, il cui prodest, infatti, non sarebbe sufficiente in ogni caso.
3.2. L’avv. COGNOME in un unico motivo, ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore in diritto in quanto l’applicazione del criterio del più probabile che non sarebbe di fatto discriminatoria nei confronti dell’imputato. Qualora il reato non si foss prescritto, infatti, l’imputato sarebbe stato assolto e la condanna al risarcimento del danno sarebbe stata revocata. Ciò in quanto, come avrebbe ammesso la stessa Corte, l’unico elemento a carico dell’imputato sarebbe di natura “probabilistica” e non sarebbe certo idoneo ad addivenire a una sentenza di condanna. Risultato questo che non sarebbe condivisibile e legittimo in quanto violerebbe gli artt. 3 e 27 cost., tanto che in casi co questo si potrebbe ipotizzare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2043 cod. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nei motivi di ricorso articolati dalla difesa in due distinti atti la difesa deduce, s vari profili, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. riferimento al criterio decisorio applicato dalla Corte territoriale allorché, dichiara l’estinzione del reato per prescrizione in sede di rinvio, ha confermato le statuizioni civi
Secondo il ricorrente, infatti, pure a seguito della sentenza della n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, il giudice di appello non avrebbe dovuto fare riferimento al criteri del più probabile che non di matrice civilista ma, piuttosto, conformarsi ai principi g espressi dalle Sezioni Unite COGNOME per cui in caso di estinzione del reato, nel giudizio di appello, anche la conferma delle statuizioni civili presuppone un accertamento effettuato al di là di ogni ragionevole dubbio.
La doglianza è fondata.
2.1. La questione circa il criterio decisorio che deve applicare il giudic dell’impugnazione nel caso in cui debba dichiarare l’estinzione del reato è stata risolta con la sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 – 01.
In quella occasione le Sezioni unite hanno preso in esame le due possibili situazioni che si possono verificare.
La prima, quella in cui il processo si è svolto senza la costituzione di alcuna parte civile per cui la decisione del giudice penale conclude e definisce ogni aspetto della vicenda.
In questo caso, in cui nessun ulteriore effetto o approfondimento risulta necessario in quanto l’imputato non può comunque subire alcun pregiudizio, il giudice è tenuto ad applicare l’art. 129 cod. proc. pen. e, nello specifico, il criterio per cui lo stess legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartiene più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
La seconda situazione è quella in cui nel processo è costituita la parte civile e vi è stata ovvero è richiesta una pronuncia in merito alla fondatezza della pretesa civile.
In questo caso, nel quale evidentemente è necessario rendere giustizia quanto alla pretesa civile, le stesse Sezioni unite hanno stabilito che il giudice dell’impugnazione deve fare riferimento al criterio decisorio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. dell’oltre ragionevole dubbio, pervenendo anche a un’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma
2, cod. proc. pen. in quanto «all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazion immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.».
I due principi così esposti e il criterio complessivamente enucleato sono stati costantemente applicati in tutte le pronunce successive.
2.2. La Corte cost. con la sentenza n. 182 del 2021, chiamata a esprimersi circa la compatibilità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. e la presunzione di innocenza di cui agli artt. 27 cost. e 6, par. 2, c.e.d.u. nel dichiarare infondata la questione evidenziato che «una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilit penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria. Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiat costituito , parte civile. Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell’accessorietà (che comporta il sacrificio dell’interesse della parte civile) subisce d temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle part (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l’interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l’ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile. 16.- In conclusione, il giudice dell’impugnazio penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull’impugnazione ai soli effetti civil confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che irnpinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto. L’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato Corte di Cassazione – copia non ufficiale
presunzione di innocenza come declinato nell’ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell’ordinamento dell’Unione europea. Pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate non fondate in riferimento agli evocati parametri interposti».
2.3. A seguito di tale pronuncia alcune sezioni di questa Corte . , rilevato che nella motivazione il giudice delle leggi aveva fatto riferimento al criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”, tipico dell’accertamento civile, hanno ritenuto che questo fosse quello che anche il giudice penale deve applicare nel giudizio di impugnazione in cui, a seguito dell’estinzione del reato, ci si deve pronunciare esclusivamente in merito alle statuizioni civili.
Sul punto è sorto così un contrasto di giurisprudenza la cui soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
2.4. Le Sezioni Unite, la cui decisione il collegio ha ritenuto di attendere, all’esito un’attenta analisi sistematica alla quale necessariamente si rinvia, facendo riferimento e confermando quanto già indicato dalle Sezioni Unite Tettamanti hanno specificamente evidenziato che «nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Cort costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza presupposti per l’assoluzione nel merito» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880 – 01; così anche da ultimo Sez. 4, n. 46716 del 26/11/2024, COGNOME, n.m.).
2.5. Nel caso di specie la Corte territoriale, quale giudice di rinvio a segui dell’annullamento, richiamato il contenuto della sentenza Corte cost. n. 182 del 2021, ha espressamente evidenziato di avere fatto riferimento al criterio civilistico.
In tale prospettiva, pertanto, non ha valutato, come è necessario in caso di costituzione parte civile, la sussistenza o meno dei presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato e la motivazione sul punto è inesistente.
La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Milano conformandosi al principio di diritto contenuto in Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01, libera nell’esito, proceda a nuovo giudizio.
2.6. Il rinvio, come da ultimo ribadito, deve essere disposto al giudice penale in quanto, sebbene il reato sia prescritto, trova applicazione il principio secondo il quale in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, l’annullamento impone la valutazione del compendio probatorio “a cognizione piena”, sia agli effetti penali che a quelli civili (Sez. U
n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep.2022, COGNOME, Rv. 282815 – 01- Sez. 4, n. 46716 del 26/11/2024, COGNOME, n.m.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 13 novembre 2024.