Criteri Spaccio Stupefacenti: Quando la Detenzione non è Uso Personale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24229/2024, torna a pronunciarsi su un tema centrale nel diritto penale: i criteri per lo spaccio di stupefacenti e la linea di demarcazione con l’uso personale. La decisione ribadisce che la valutazione non può basarsi solo sulla quantità di droga rinvenuta, ma richiede un’analisi complessiva di tutte le circostanze del caso. Analizziamo insieme la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. Secondo la sua difesa, la detenzione della sostanza era finalizzata esclusivamente all’uso personale e, in ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere considerato di particolare tenuità, con conseguente applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Criteri per lo Spaccio di Stupefacenti secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato non riguardavano vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
I giudici di merito, secondo la Corte, avevano correttamente motivato la loro decisione basandosi su una serie di elementi convergenti che escludevano l’ipotesi dell’uso personale. Questi elementi, che costituiscono i criteri per lo spaccio di stupefacenti, includevano:
* Dosi già confezionate: La sostanza era già suddivisa in dosi pronte per la vendita.
* Sospetto viavai: Un anomalo andirivieni di giovani presso l’officina meccanica dell’imputato, un luogo destinato alla riparazione di mezzi pesanti e quindi non tipicamente frequentato da tale clientela.
* Breve permanenza: I giovani si trattenevano per un tempo molto breve, incompatibile con le esigenze di una riparazione.
* Occultamento ingegnoso: Le modalità di nascondiglio della droga erano particolarmente elaborate.
* Nascondigli diversificati: Le dosi erano state celate in punti diversi, una strategia tipica per limitare le perdite in caso di perquisizione.
Questi indizi, valutati nel loro complesso, hanno consentito ai giudici di concludere legittimamente che la droga fosse destinata alla vendita.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha ritenuto infondata anche la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto. La motivazione della Corte territoriale, considerata logica e corretta, aveva escluso la scarsa offensività del reato valorizzando due aspetti specifici:
1. L’ingegnosità dell’occultamento: Le modalità particolarmente astute utilizzate per nascondere la droga indicavano una non trascurabile capacità a delinquere.
2. La clientela giovanile: La diffusione delle dosi di cocaina tra un pubblico di giovani è stata considerata un fattore aggravante che impediva di qualificare il fatto come di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati. In primo luogo, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le valutazioni su prove e fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
In secondo luogo, viene ribadito il principio secondo cui la distinzione tra uso personale e spaccio deve basarsi su una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive. Il superamento dei limiti tabellari di quantità (il cosiddetto “dato ponderale”) è un indizio importante, ma non una presunzione assoluta di spaccio. Esso deve essere corroborato da altri elementi, come le modalità di presentazione della sostanza e le altre circostanze dell’azione, per fondare una condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Conferma che la prova dello spaccio può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti. La difesa basata sulla mera affermazione dell’uso personale, senza altri elementi a supporto, difficilmente può superare un quadro indiziario solido come quello descritto. Inoltre, la decisione evidenzia come le modalità della condotta, quali l’astuzia nell’occultamento e il tipo di clientela a cui ci si rivolge, assumano un peso rilevante non solo per qualificare il reato, ma anche per escludere benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La sola quantità di droga è sufficiente a provare lo spaccio?
No, la Corte chiarisce che il solo dato ponderale dello stupefacente, anche se superiore ai limiti di legge, non determina alcuna presunzione di destinazione allo spaccio, ma deve essere valutato globalmente insieme a tutti gli altri elementi.
Quali elementi possono indicare che la droga è destinata allo spaccio e non all’uso personale?
La sentenza indica vari elementi: il fatto che le dosi fossero già confezionate, l’impossibilità di spiegare altrimenti un viavai di giovani dall’officina dell’imputato, la breve permanenza di questi ultimi, l’ingegnosità delle modalità di occultamento e il fatto che le dosi fossero nascoste in luoghi diversificati.
Perché in questo caso non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha escluso l’applicazione di tale norma a causa dell’offensività del fatto, evidenziata dal notevole grado di ingegnosità nelle modalità di occultamento della droga e dalla diffusione delle dosi di cocaina a una clientela giovanile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all’ art. 73, comma 5, d
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affer di responsabilità, alla denegata configurabilità dell’ uso personale dello stupefacent ritenuta inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo svolge censure di pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente pi – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindac di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/1 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507. Va inoltre ri che l’indagine circa l’uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudi tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Se n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato c dato ponderale dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limit indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non det presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assie quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano ta una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga su limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1 non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conc Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua manifestamente illogica, valorizzando la irrilevanza della assenza del ma confezionamento in quanto si trattava di dosi già confezionate; l’impossibilità altrimenti l’andirivieni di giovani dall’officina meccanica in cui operava l’imputato, officina destinata alla riparazione di mezzi pesanti; l’esiguità del tempo di per ragazzi all’interno dell’officina, incompatibile con esigenze di riparazione; l’ ing modalità di occultamento dello stupefacente; il fatto che le dosi fossero celate in diversificati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Stesse considerazioni si impongono in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’ cod. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimi dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare te prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’esser riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, territoriale, con motivazione non illogica, ha escluso la scarsa offensività del fatto le oggettive modalità della condotta, connotate dal notevole grado di ingegnosità dell di occultamento della droga e dalla diffusione delle dosi di sostanza del tipo coca clientela giovanile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. se del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il residente NOME ,