Criteri di commisurazione della pena: quando la valutazione del giudice è definitiva
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza n. 18240/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti entro cui è possibile contestare questa valutazione. L’analisi dei criteri di commisurazione della pena mostra come, in presenza di una motivazione logica e coerente, la decisione del giudice di merito diventi insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa.
Successivamente, la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna, riformando la sentenza di primo grado solo parzialmente, revocando la confisca di una somma di denaro. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena, e un vizio di motivazione.
L’appello e i criteri di commisurazione della pena
Il nucleo del ricorso si concentrava su un unico motivo: la presunta erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena. L’imputato sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi previsti dalla legge per determinare una pena equa, ritenendo quella inflitta eccessivamente severa.
L’articolo 133 del codice penale impone al giudice di tenere conto della gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo dell’azione, dalla gravità del danno o del pericolo) e della capacità a delinquere del colpevole (desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il sindacato di legittimità della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il compito della Corte non è quello di ricalcolare la pena, ma di verificare che il giudice che l’ha determinata abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, congrua e non manifestamente illogica. La Corte territoriale, infatti, aveva confermato l’entità della pena base basandosi su elementi concreti e pertinenti, quali:
* Le modalità e la pericolosità della condotta: come è stato commesso il reato e il livello di pericolo sociale creato.
* La personalità negativa dell’imputato: evidenziata da un precedente specifico in materia di stupefacenti.
* I dati qualitativi della sostanza: la natura e il tipo di droga oggetto dello spaccio.
Poiché questa valutazione era stata espressa con una motivazione coerente e priva di vizi logici, la Cassazione ha concluso che essa si sottrae a qualsiasi ulteriore controllo. La scelta della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivata correttamente, non è censurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale nel processo penale: non è sufficiente ritenere una pena ‘troppo alta’ per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio concreto nella motivazione del giudice, come una palese illogicità, una contraddizione o la mancata considerazione di elementi decisivi. In assenza di tali vizi, la valutazione discrezionale del giudice di merito sui criteri di commisurazione della pena è definitiva. La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, a sanzione di un ricorso ritenuto colpevolmente proposto.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo severa?
No, non è sufficiente. Secondo questa ordinanza, se il giudice di merito ha motivato la sua decisione sull’entità della pena in modo logico e coerente, basandosi sui criteri di legge, la sua valutazione discrezionale non è riesaminabile dalla Corte di Cassazione.
Quali elementi ha considerato il giudice in questo caso per determinare l’entità della pena?
Il giudice ha basato la sua decisione su tre elementi principali: le modalità e la pericolosità della condotta, la personalità negativa dell’imputato, che aveva già un precedente specifico, e i dati qualitativi della sostanza stupefacente.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, specialmente quando la Corte ritiene che non si possano escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 10/07/2023 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 25/05/2021 del Tribunale di Roma nella parte i cui l’attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui al comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena di mesi dieci di reclusio ed euro 2.000,00 di multa, riformandola solo quanto alla disposta confisca de somma di denaro, che revocava.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell’art. 1 cod.pen. e vizio di motivazione;
Ritenuto che il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha confermat l’entità della pena base determinata dal primo giudice, ritenendola adeguat fatto e richiamando le modalità e la pericolosità della condotta, la perso negativa dell’imputato gravato da precedente specifico ed i dati qualitativi stupefacente. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottr pertanto, al sindacato di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, 5/04/2024