Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29088 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 3/7/2023 della Corte d’appello di Caltanisetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 luglio 2023 la Corte d’appello di Caltanisetta ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 1/12/2022 del Tribunale di Gela con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione a due contestazioni del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (commessi il 31/12/2013 e il 31/12/2015) e a plurime contestazioni del delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (commessi il 31/12/2013, il 31/12/2014, il 31/12/2015, il 31/1/2016 e il 31/12/2017).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. In primo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129, primo comma, cod. proc. pen., a causa della mancata considerazione della estinzione per prescrizione del reato indicato nella sentenza di primo grado come sub 3, per il quale era stato applicato un aumento di pena di tre mesi di reclusione, aumento che quindi, benché tale reato non fosse stato oggetto dell’appello, doveva comunque essere eliminato.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 42, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a causa della errata considerazione della situazione di crisi finanziaria nella quale la RAGIONE_SOCIALE amministrata dal ricorrente si era venuta a trovare, situazione che era stata caratterizzata dalla scelta imprenditoriale di non compromettere i rapporti commerciali con il RAGIONE_SOCIALE, da cui provenivano da oltre trenta anni il novanta per cento delle commesse della società, sulla base di valutazioni usuali e ragionevoli, volte a salvaguardare l’interesse della società, con la conseguenza che la situazione di illiquidità nella quale si era venuta a trovare la società non poteva essere imputata al ricorrente, che tra l’altro aveva anche ottenuto la rateizzazione del debito tributario.
2.3. Infine, con il terzo motivo, ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo state adeguatamente considerate l’incensuratezza dell’imputato e il suo buon comportamento processuale.
2.4. Con memoria del 3/5/2024 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’adeguatezza della motivazione e il carattere non consentito delle doglianze del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
Il secondo motivo di ricorso, da esaminare, in ordine logico, preliminarmente, riguardando l’affermazione di responsabilità, mediante il quale è stata lamentata l’insufficiente considerazione della crisi di liquidità della societ amministrata dal ricorrente, dovuta a scelte imprenditoriali volte a garantire la prosecuzione e la continuità dell’attività di impresa, è manifestamente infondato.
Va, anzitutto, rammentato che gli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate e dell’imposta sul valore aggiunto) prevedono come reato il fatto di chi non versa entra il termine previsto le ritenute dovute sulla base della dichiarazione presentata o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai soggetti sostituiti (art. 10-bis) e di chi non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (art. 10-ter).
Quanto all’elemento soggettivo e alla punibilità, va ricordato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277939, nella quale è stato anche precisato che l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettuate, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, poiché l’obbligo di indicazione nella dichiarazione e di versamento della relativa imposta non deriva dall’effettiva riscossione di tale corrispettivo).
Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278909; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME NOME; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014),
posto che il solo mancato incasso dei corrispettivi per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con i ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha temperato i principi di cui sopra, affermando che l’omesso versamento dell’iva dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 282237, la quale ha ritenuto non fisiologica una presenza di insoluti per circa il 43% del fatturato, cu era seguita una gravissima crisi di liquidità; v. anche Sez. 3, n. 19651 del 19/5/2022, COGNOME, non mass.)
Ora, nel caso in esame, la situazione di difficoltà finanziaria prospettata dal ricorrente è stata allegata in modo generico, senza indicare le dimensioni dell’impresa da egli amministrata, il numero dei dipendenti, l’entità del giro d’affari e l’ammontare dei ricavi, né l’andamento della situazione finanziaria e patrimoniale (allo scopo di consentire di verificare l’effettiva esistenza di una situazione d impossibilità assoluta, ostativa al versamento delle somme dovute, conseguente alla corresponsione da parte della RAGIONE_SOCIALE di una percentuale diversa da quella pattuita), né i dati di bilancio (onde valutare l’incidenza di t inadempimento rispetto alle obbligazioni tributarie rimaste inadempiute e, più, in generale, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, essendo tra l’altro stata evidenziata nella sentenza impugnata l’attivazione del ricorrente per recuperare il credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE solamente nel 2018 e il rigetto da parte del Tribunale di Milano della richiesta di decreto ingiuntivo d pagamento nei confronti di detta società per la somma di euro 16.943.482,92), cosicché i rilievi svolti dal ricorrente risultano inidonei a censurare la decision impugnata, posto che da essi non emerge una situazione di impossibilità assoluta non riconducibile a scelte imprenditoriali e idonea a rendere inesigibile la condotta, o a escluderne la volontarietà, e che sia stata illogicamente o insufficientemente considerata.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch’esso da esaminare prima di quello relativo al computo della pena, è inammissibile a causa della sua genericità, oltre che a cagione della sua manifesta infondatezza, perché consiste nella mera doglianza circa la mancata
considerazione della incensuratezza del ricorrente e del suo buon comportamento processuale, disgiunta dall’analisi della vicenda e della condotta e della personalità del ricorrente e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il diniego di dette circostanze attenuanti è stato adeguatamente giustificato sottolineando la pluralità delle violazioni e l’entità delle imposte non versate e l’assenza di elementi di positiva considerazione sul conto dell’imputato: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi giudicati in modo non manifestamente illogico preponderanti e assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità (Sez. n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, COGNOME, Rv. 227142).
5. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l’erroneità del computo della pena, per esservi stato considerato il reato indicato sub 3 benché estinto per prescrizione, applicando indebitamente il conseguente aumento di pena di tre mesi di reclusione, è fondato.
Nella sentenza di primo grado è stato escluso il decorso del termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo 3 (ossia il reato di cui all’art. 10-ter d. gs. n. 74 del 2000 commesso il 31/12/2014), in considerazione della computabilità di 232 giorni di sospensione, che ne hanno differito la scadenza originaria dal 30/6/2022 al 22/1/2023, successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Nel giudizio di secondo grado vi è stata un’altra sospensione del corso del termine di prescrizione, in conseguenza del rinvio d’udienza dal 31/5/2023 al 3/7/2023 per impedimento del difensore dell’imputato, pari a 33 giorni, che ne ha differito la scadenza ultima al 23/3/2023, anteriormente, però, alla pronuncia della sentenza di secondo grado, resa il 3/7/2023.
Ciò, tuttavia, non è stato rilevato nel corso del giudizio di secondo grado, né nella sentenza impugnata, nonostante l’obbligo di immediata declaratoria della verificazione di una causa di estinzione del reato di cui all’art. 129, primo comma, cod. proc. pen.
Ne consegue la fondatezza della denuncia di violazione di legge formulata con il primo motivo di ricorso, alla stregua del principio secondo cui “È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819 – 01).
Deve, di conseguenza, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto (per essere il reato di cui al capo 3 estinto per prescrizione), essere eliminato il corrispondente aumento di pena, pari a tre mesi di reclusione, da ridurre a due per la diminuente del rito, e anche ridotta la confisca per equivalente in misura corrispondente al profitto di tale reato, pari, secondo quanto indicato nella contestazione, a euro 1.430.806,00.
L’autonomia e l’individualità dei vari capi di imputazione, anche se contenuti in un unico documento – sentenza (v. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 – 01), esclude, stante l’inammissibilità degli altri motivi d ricorso, la rilevabilità della eventuale prescrizione di altri reati maturata dopo sentenza d’appello, alla stregua del principio secondo cui “In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello” (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01, cit.).
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 3), per essere detto reato estinto per prescrizione, con eliminazione del relativo aumento di pena, pari, considerata la diminuzione per il rito, a due mesi di reclusione, di guisa che la pena finale risulterà pari a un anno e due mesi di reclusione anziché a un anno e quattro mesi di reclusione, e con eliminazione anche della corrispondente confisca per equivalente, che quindi deve essere ridotta di euro 1.430.806,00.
Il ricorso va, infine, dichiarato inammissibile nel resto, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) dell’imputazione perché estinto per prescrizione con eliminazione del relativo aumento di pena pari a due mesi di reclusione e cori eliminazione della relativa confisca per equivalente, pari alla somma di euro 1.430.806.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 16/5/2024