Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20915 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Meina il 3/6/1945
avverso la sentenza del 23/9/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo a) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette per il ricorrente le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
t.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 settembre 2024 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 20 luglio 2022 del Tribunale di Novara, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi e dieci giorni di reclusione in relazione a tre contestazioni del delitto di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi A, B et C della rubrica, commessi il 20/9/2013, il 19/9/2014 e il 21/9/2015), confermando anche la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato del profitto di tali reati, pari a complessivi euro 801.082,29.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale a causa dell mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi a) e b).
Ha affermato che, anche in presenza della contestata recidiva, il reato di omesso versamento di ritenute certificate per le annualità 2013 e 2014 risulterebbe estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto dichiararne l’estinzione per prescrizione e, per l’effetto, procedere alla rideterminazione della pena per il solo residuo reato di cui al capo C).
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b) et e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 cod. pen. e l’insuffici della motivazione, con riferimento all’elemento soggettivo.
Ha esposto che a fronte di una consulenza tecnica, mediante la quale la difesa aveva fornito prova della crisi del settore trasporti nel quale operava la RAGIONE_SOCIALE, che aveva determinato una grave crisi di liquidità – che aveva spinto l’imprenditore a operare una scelta tra adempiere l’obbligazione tributaria e pagare i dipendenti e fornitori -, la Corte territoriale non aveva offerto alcuna motivazione nel ritenere non giustificabile la condotta omissiva del ricorrente, pur in presenza di uno stato di necessità; motivazione che sarebbe insufficiente anche in ordine all’accertamento del dolo.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo a) in quanto estinto per prescrizione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, sottolineando come la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi stabiliti in materia dal giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solamente per quanto riguarda il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato di cui al capo a) anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, mentre nel resto deve essere dichiarato inammissibile.
Al ricorrente è contestato al capo a) il reato di cui all’art. 10-bis D. Lgs. n. 74/2000, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, cosicché il relativo termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dell’aumento per la recidiva, è pari a 10 anni. Poiché tale reato contestato come commesso il 20 settembre 2013, e tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione per 210 giorni, dovuto al rinvio dell’udienza del GLYPH 23/10/2019 al 20/5/2020, per adesione del difensore dell’imputato alla astensione dalle udienze, il suddetto termine massimo decennale è decorso il 17 aprile 2024, ossia anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa il 23 settembre 2024, cosicché risulta fondata la denuncia del mancato rilievo da parte della Corte d’appello di Torino della estinzione per prescrizione di tale reato.
Chiaramente infondato risulta, invece, l’analogo rilievo sollevato in relazione all’omologo reato di cui al capo b), relativo all’omesso versamento di ritenute certificate per l’annualità 2013, commesso il 19 settembre 2014, in considerazione dell’aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio e della suddetta sospensione di 210 del termine di prescrizione, che, quindi, scadrà il 17 aprile 2025.
Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la mancata applicazione della esimente di cui all’art. 54 cod. pen. e l’insufficient considerazione della crisi di liquidità che avrebbe colpito l’impresa amministrata dal ricorrente, tale da determinare l’inesigibilità della condotta e, di conseguenza, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, è inammissibile, sia a cagione della sua genericità, sia perché manifestamente infondato.
La situazione di difficoltà finanziaria prospettata dal ricorrente, dovuta a una non meglio precisata crisi del settore dell’autotrasporto nel quale operava l’impresa amministrata dal ricorrente medesimo, che dovrebbe scrinninare la condotta, o, comunque, renderla inesigibile, è stata, infatti, allegata in modo del tutto generico, richiamando la consulenza tecnica depositata nel giudizio di merito, senza indicare le dimensioni dell’impresa del ricorrente, il numero dei dipendenti, l’entità del giro d’affari e l’ammontare dei ricavi, l’andamento della situazione
finanziaria e patrimoniale dell’impresa e i dati di bilancio (onde consentire di verificare l’effettiva esistenza di una situazione di impossibilità assoluta, ostativ al versamento delle somme dovute, conseguente a detta situazione di crisi), cosicché i rilievi svolti dal ricorrente risultano inidonei a utilmente censurare decisione impugnata, posto che da essi non emerge una situazione di impossibilità assoluta non riconducibile a scelte imprenditoriali e idonea a scriminare o rendere inesigibile la condotta o a escluderne la volontarietà e che sia stata illogicamente o insufficientemente considerata dai giudici di merito.
La situazione prospettata, peraltro, non appare affatto imprevedibile né estranea alla sfera di dominio dell’imprenditore, in quanto essa, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, risulta dovuta a vicende che non possono dirsi anomale o eccezionali nell’ambito della vita e della attività di una impresa commerciale, trattandosi di avvenimenti (quali il verificarsi di una situazione di crisi dovuta a una contrazione del mercato) che rientrano nel novero delle evenienze che possono ordinariamente verificarsi nel corso di una attività d’impresa e fanno parte del rischio della stessa, cosicché detta situazione di difficoltà o crisi finanziaria non può certamente qualificarsi come uno stato di necessità, idoneo a scriminare la condotta o a escluderne la volontarietà.
Va, a tale ultimo riguardo, ricordato il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita trami il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, COGNOME, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277939).
Per escludere la volontarietà della condotta è, cioè, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278909; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, COGNOME; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha adeguatamente considerato le deduzioni difensive dell’imputato, esaminando la relazione di consulenza tecnica
t
da questi depositata, escludendo la configurabilità di uno stato di necessità i a scriminare la condotta, sottolineando, in particolare, l’avvenuto pagamento
fornitori e dei dipendenti della società, correttamente e conseguenteme escludendo la configurabilità di uno stato di necessità o l’inesigibili
condotta, sottolineando la scelta dell’imprenditore, per salvaguardare la conti aziendale, di adempiere altre obbligazioni, e la sua incompatibilità c
prospettata condizione di impossibilità assoluta, oltre che, evidentemente, c necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, e
con l’inesigibilità della condotta.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei, peraltro gene rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso, non ravvisandosi né uno st
necessità né l’inesigibilità della condotta.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinv limitatamente al reato di cui capo a) perché estinto per prescrizione e con r
limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), ad altra sezione della Corte di di Torino, per la rideterminazione della pena e dell’ammontare del prof confiscabile, cui non può provvedere direttamente la Corte di cassazio occorrendo una rivalutazione della gravità della condotta, posto che n determinazione della pena il reato di cui al capo a) era stato considerato più Il ricorso deve, nel resto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui ca a) perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di A di Torino per la rideterminazione della pena e della entità del profitto confis in relazione ai residui reati.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 7/4/2025