Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14/07/2023;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite in merito all’utilizzo delle chat di conversazioni mediante “criptofonini” acquisite a mezzo di ordine europeo di indagine;
letta la memoria depositata dai difensori dell’indagato recante “motivi nuovi”.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 14 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 10 agosto) ha rigettato la richiesta proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip emessa in data 13 marzo 2023 che ha applicato all’indagato la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui ai capi: C) ; C6), C23), C78) e C93) .
Avverso l’ordinanza del riesame NOME ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce sette motivi, relativi, rispettivamente: all’errata interpretazione dei dialoghi intercettati; alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 73 TU Stup.; alla mancata riqualificazione in delitto tentato del fatto contestato sub capo C6); alla sussistenza dei gravi indizi relativamente alla contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (motivi nn. 3, 4 e 5); alla insussistenza circostanza aggravante della “transnazionalità”; all’esistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura carceraria.
Il difensore del NOME, con memoria ritualmente depositata, ha dedotto motivi nuovi nei quali si eccepisce la illegittima acquisizione tramite OEI delle chat intercorse tramite la piattaforma Sky-ECC e la inutilizzabilità delle stesse.
All’udienza del 10 febbraio 2024, il Collegio preso atto dell’imminente trattazione da parte delle Sezioni Unite penali di questa Corte di due ricorsi nei quali venivano dedotti profili relativi all’utilizzo delle chat sulla piattaforma SkyECC, acquisite dall’Autorità giudiziaria italiana a mezzo di ordine europeo di indagine, disponeva rinvio in attesa di detta decisione (intervenuta il 29 febbraio scorso).
Si perveniva quindi all’odierna udienza all’esito della quale, celebrata la camera di consiglio, il ricorso veniva deciso nei termini indicati nel dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e va dunque rigettato.
Come già si è indicato, le questioni oggetto dei motivi aggiunti sono state risolte dalle Sezioni Unite (ud. 29/02/2024, sentenze n. 23755, COGNOME, e n. 23756, COGNOME) che hanno affermato i seguenti principi:
la trasmissione con ordine europeo di indagine (0.E.I.) del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis c.p.p., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. In particolare, la sentenza “COGNOME” si è espressa in merito ai risultati di intercettazioni effettuate sulla piattaforma informatica criptata Sky-ECC e sui relativi “criptofonini”, affermando che la loro acquisizione, per quanto già detto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis c.p.p., bensì nella disciplina di cui all’art. 270 c.p.p.;
in materia di 0.E.I., le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle;
l’emissione, da parte del pubblico ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento;
la disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornito del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già
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detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli (tale principio è stato formulato dalla sentenza “COGNOME“);
l’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di 0.E.I., deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata;
l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
2.1. Alla luce di detti principi le questioni sollevate sul punto dal ricorrente nella memoria recante i motivi aggiunti sono infondate. Invero, il procedimento seguito per l’acquisizione a mezzo O.E.I. delle chat criptate utilizzate a carico del ricorrente – del tutto identico a quello scrutinato dalle Sezioni Unite – è legittimo, concernendo delitti per i quali nell’ordinamento interno può essere disposta l’intercettazione ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche e concrete violazioni dei diritti fondamentali idonee a integrare l’invalidità della prova acquisita secondo quanto indicato nelle lettere e) e f) sopra riportate.
Infondata è anche la censura relativa alla individuazione dell’indagato, che viene motivata in modo adeguato dall’ordinanza impugnata (pag. 8 ss.) ove viene evidenziato che gli accertamenti effettuati dal R.O.S. in merito ai contenuti delle conversazioni telematiche sulla piattaforma Sky-ECC “hanno permesso di accertare che NOME ha utilizzato l’apparecchio telefonico criptato con User Identifier CODICE_FISCALE, Nickname: i Gladiatori”. Apparecchio sul quale sono transitate numerose conversazioni intercorse con
altri esponenti del sodalizio criminoso (tra i quali COGNOME NOME e NOME NOME, classe DATA_NASCITA, esponenti di spicco dell’associazione, NOME NOME e NOME); con questi ultimi due, inoltre, NOME si recava in Germania per questioni connesse al traffico di cocaina, rientrando successivamente in Calabria per conferire con gli esponenti della “centrale”. Da tali elementi, e da ulteriori attività di indagine, compiutamente illustrate nel provvedimento impugnato, è stata accertata, a livello di gravità indiziaria, “la sua appartenenza all’articolazione tedesca dell’associazione investigata insieme ai coindagati COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME NOME classe DATA_NASCITA“.
In particolare NOME, unitamente agli altri sodali operanti nell’ambito dell’articolazione tedesca, partecipava in modo sistematico all’acquisto della cocaina dai produttori colombiani, acquisto al quale provvedeva in modo unitario la “centrale” calabrese, fornendo a quest’ultima la parte di provvista economica con la quale acquisire la quota di propria pertinenza della cocaina importata dal Sudamerica.
Ciò emerge, oltre che dalle indicate comunicazioni effettuate con modalità “criptate”, anche dal ruolo svolto dal NOME in relazione ai singoli episodi di acquisto della droga, oggetto dei capi C6, C23, C78 e C93 e che viene adeguatamente ricostruito nell’ordinanza impugnata (pag. 15 ss.). Invero, la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è integrata dal costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01).
Per quanto concerne i singoli addebiti ex art. 73 TU Stup., la gravità indiziaria, sulla base delle congrue motivazioni dell’ordinanza impugnata (che illustra il contenuto, il cui tenore appare evidente, delle chat decriptate), è incontestabile per i capi C 23, C 28 e C 93, risultando dunque infondati i motivi che censurano le conclusioni sul punto del Tribunale del riesame.
Va anzitutto ribadito che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il ricorso per cassazione, con cui si deducano vizi della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente a questa Corte, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal Giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Giudice di merito (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17;06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). Sulla base di tale principio va osservato che la motivazione dell’ordinanza impugnata sfugge a ogni censura rilevabile in questa sede; infatti, in sede di legittimità non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di significati alternativi delle medesime prospettate dalla difesa del ricorrente, essendo tale operazione di ermeneutica processuale qui preclusa conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (così Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439 – 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 9854 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286165 – 01). Profili, questi ultimi, all’evidenza non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna manifesta illogicità o irragionevolezza argomentativa.
5.1. Invece, risulta non infondato il rilievo critico del ricorrente in merito al capo C 6, in relazione al quale l’ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta, subordinata, di qualificare il fatto come tentativo.
Tale addebito ha ad oggetto l’invio di 150.000 euro da parte – anche – del NOME al “gruppo madre” capeggiato da COGNOME NOME, NOME cl. ’74, e altri, finalizzato al finanziamento dell’acquisto di 40 kg di cocaina dalla Colombia. L’ordinanza del riesame (pag. 15 ss.) dà atto che tale somma non è stata impiegata per l’operazione di acquisto programmata e che l’indagato e gli
altri due finanziatori facenti parte della medesima “cellula” tedesca non ricevevano la droga che intendevano acquistare “venendo, a loro insaputa, la suddetta somma trattenuta “in cassa” dagli COGNOME“. Cionondimeno, secondo il Tribunale cautelare sussisterebbero gli estremi del delitto consumato di importazione della cocaina dal momento che NOME e i correi si erano già accordati per l’operazione di importazione definita nei dettagli.
Si tratta di conclusione non condivisibile, dal momento che l’indagato non ha versato il denaro direttamente ai venditori colombiani, ma l’ha fatta pervenire agli esponenti della “centrale calabrese” i quali, però, invece di impegnarla in detta operazione, l’hanno “trattenuta” non inviando il denaro ai fornitori e non consegnando alcunchè alla cellula cui faceva parte NOME.
5.2. In tale situazione, va esclusa la configurabilità della fattispecie consumata, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui «integra il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all’acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che – per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti – i contraenti abbiano riposto concreto affidamento» (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017 – dep. 2018, Pini e altri, Rv. 272446 – 01). Più recentemente – e in riferimento a un ricorso relativo a procedimento che presenta similitudini rispetto al caso ora in esame – questa Sezione (sent. n. 9854 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286165 – 01) ha rilevato come «ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione, con cui si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come tentativo di importazione la condotta dell’indagato, il quale aveva demandato ad un intermediario operante in Germania, cui aveva inviato il danaro destinato ai venditori sudamericani, di gestire le fasi della spedizione del carico, non avvenuta per l’impossibilità di ottenere la fornitura in tempi brevi)».
5.3. Peraltro, detta censdra, pur in astratto come detto fondata, risulta, allo stato, irrilevante atteso che anche ove si dovesse qualificare il fatto in termini di tentativo, nondimeno la fattispecie legittimerebbe comunque la misura custodiale ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen. E si è già evidenziato che «in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse ad impugnare quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico (da ultimo, Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01)».
Infondato – in modo manifesto – è il motivo con il quale si è censurata la confermata configurabilità dell’aggravante della “transnazionalità”. Premesso che anche in questo caso, alla luce di quanto appena rilevato, difetta un concreto interesse sul punto, comunque nella specie è, sulla base della congrua ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame, indiscutibile la sussistenza di tale aggravante. Ai fini della configurabilità dell’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006, è infatti necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 267440 – 01: fattispecie in tema di traffico internazionale di stupefacenti in cui la S.RAGIONE_SOCIALE. ha riconosciuto l’aggravante nel fatto che il trasporto aereo della droga dal Sudamerica era stabilmente pianificato dallo stesso gruppo di soggetti in contatto costante con l’imputato, i quali avevano il compito di farla transitare, prima dell’arrivo in Italia, presso Paesi terzi al fine di vanificare le attività investigative); elementi chiaramente sussistenti nel caso di specie.
Infine, manifestamente infondato risulta anche il motivo relativo alle esigenze cautelari. A tale proposito, l’ordinanza impugnata evidenzia “la complessità, l’estensione e la pervasività del fenomeno criminoso” al quale ha partecipato NOME, unitamente alla particolare gravità dei reati addebitati al
predetto (che hanno ad oggetto, oltre alla condotta di partecipazione ex art. 74 TU Stup., l’importazione di assai ingenti quantitativi di cocaina) e alla pericolosità sociale dell’indagato che non ha dedotto elementi idonei a superare la presunzione – relativa – di adeguatezza della misura custodiale correlata all’addebito associativo, unica misura idonea a fronteggiare il concreto rischio di reiterazione delle condotte illecite. Motivazione non illogica e dunque insindacabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il • esidente