Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26366 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Maddaloni il 24/8/1976
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avvocato NOME COGNOME il quale
insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con la il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione avverso il decreto con il quale il giudice delegato sede di verifica dello stato passivo nella procedura di prevenzione promossa ne
confronti di NOME COGNOME aveva rigetta l’istanza di insinuazione al passi
Il ricorrente, in qualità di legale rappresentale della società tra professi RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il riconoscimento del yedito maturato per prestazio professionali.
Il Tribunale, nel rigettare l’opposizione, dava atto che il credito era vantat solido nei confronti di più società riconducibili a COGNOME, alcune delle quali rimaste esenti da provvedimenti ablativi in sede dhprevenzione, sicchè il credi poteva ben essere soddisfatto da quest’ultime, con ‘conseguente applicabilità d disposto dell’art.52, comma 1, letta), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 .
Nell’interesse del ricorrente è stato formulàto un unico, articolato, moti di ricorso, cumulativamente proposto ai sensi dell’art. 606, lett.b), c), d) cod. proc. pen.
Il ricorrente ha preliminarmente ripercorso il rapporto professional instaurato con le società riconducibili a COGNOME, evidenziando come il pagament dei compensi era stato oggetto di un accordo transattivo in data 8/2/2018 successivamente rimasto inadempiuto.
Sulla base di tale premessa, si chiedeva il rialinoscimento dell’intero impor della prestazione svolta, pari ad oltre €66.000, ribadendo che per tale credito stata pattuita la responsabilità solidale tra tutte le società beneficiari prestazione.
Il ricorrente evidenziava che, trattandosi di jrestazioni professionali, occorreva la preventiva fatturazione e contestava anche l’omessa dimostrazione dell’attività svolta, sostenendo di aver presentatq le dichiarazioni fiscali per di ciascuna società confiscata.
Si deduceva, inoltre, la sussistenza del requisito della buona fede del credi e l’inconfigurabilità di qualsivoglia ipotesi di intestazione fittizia.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. p
1.. Il ricorso è infondato.
L’articolato motivo di ricorso proposto dal ricorrente non si confronta c la ragione sottesa al provvedimento impugnato.
Deve in primo luogo evidenziarsi l’assolCIta inconferenza dell’ampia discettazione in ordine alla disciplina prevista per l’intestazione fittizia, po
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si tratta di una tematica in alcun modo rilevante in sede di riconoscimento d credito professionale, tant’è che nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento a tale problematica.
Le ulteriori questioni relative alla buona fede del creditore e alla dimostrazio dell’attività professionale svolta sono parimenti incohferenti, posto che – ove p tali elementi siano stati valutati dal giudice delegato – gli stessi non rapprese la ragione posta a fondamento della decisione del Tribunale.
A . ben vedere, l’unico ed assorbente nnotivo>sulla cui base il Tribunale ha basato la sua decisione, attiene alla riscontrata esistenza di beni e società, attinte dal provvedimento di confisca, nei cui confronti il creditore ben avreb potuto far valre il proprio credito.
A fronte di tale dato, correttamente è stata, affermata l’applicabilità disposto dell’art. 52, comma 1, lett.a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che le condizioni per riconoscere il diritto di credito dl terzo, richiede che «il pro non disponga di altri beni sui quali esercitare idlaranzia patrimoniale idonei soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legitti prelazione su beni sequestrati».
Il Tribunale ha osservato (pg.27) che alcune delle società coobbligate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sono rientrate nella piena ed effettiva disponib di RAGIONE_SOCIALE, insieme ad altri beni patrimoniali, già dal 2020, con decreto diven definitivo.
Quanto detto legittima pienamente l’applicaliità del citato art.52, tanto p che è lo stesso ricorrente ad aver richiamato, nel proprio ricorso, l’esistenza d solidarietà passiva tra tutte le società nei cui confronti le prestazioni profess sono state svolte, con la conseguente possibilità per il creditore di rivol indifferentemente nei confronti di ciascuna di esse, Aion sussistendo alcuna valid ragione per ritenere che il credito possa essere soddisfatto esclusivamente s patrimonio delle società oggetto di confisca.
In conclusione, deve affermarsi il principio +ondo cui qualora il terzo poss far valere il proprio credito nei confronti di più dèmtori, solidalmente obbligati i’intero, non può ottenere l’ammissione del credito al passivo, nel caso in cui al dei debitori solidalmente responsabili non risultino attinti da misura di prevenzi reale. In tal senso depone l’art. 52, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella mi in cui, affermando che il creditore deve soddisfarsi sui beni non attinti d confisca, introduce un principio generale in base al quale le ragioni sottese a misura patrimoniale di prevenzione possono trocedere rispetto al diritto d credito del terzo nei limiti in cui quest’ultimo ripn possa ottenerne altrim l’adempimento. Valorizzando la ratio posta a fondamento della richiamata norma,
deve ritenersi che non solo il creditore è tenuto a far valere il suo diritto su del debitore non oggetto di confisca, ma anche che, ‘ove il credito sia solidalmen
vantato nei confronti di più soggetti, solo alcuni dei quali sottoposti a misur f ottenere il riconoscimento del
prevenzione patrimoniale, il creditore non può
credito in sede di prevenzione, potendo aggredii beni di soggetti estranei al procedura.
In definitiva, quindi, deve ritenersi che il riconoscimento del credito sui b confiscati è un’ipotesi eccezionale e limitata al caso in cui il creditore non p
ricevere altra tutela, dovendo negli altri casi aggredire i beni non oggetto d misura di prevenzione.
Per converso, l’ammissione del credito al prssivo potrebbe intervenire solo ove il creditore dimostri di aver la preventiva e inutile escussione del rest
patrimonio dei condebitori in solido o la dimostrazione dell’incapienza d quest’ultimi (con riguardo alla preventiva escussione dei beni del proposto no
attinti da confisca, si veda Sez.5, n. 45460 del 18/10/2019, RAGIONE_SOCIALEp
Rv. 277095; Sez.2, 26249 del 12/5/2017, RAGIONE_SOCIALE.p.a., n. 269964).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato conseguente condanna del ricorrente al pagamer(to delle spese processuali. , n ‘gb
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
La Pregídente