Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Minori il DATA_NASCITA, avverso il decreto del 23/11/2023 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in epigrafe, il Tribunale di Salerno, Sezione Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo presentata dal ricorrente avverso il provvedimento del Giudice delegato, emesso il 22 giugno 2023, di rigetto della domanda di ammissione del credito nel procedimento di prevenzione a carico di COGNOME NOME, nell’ambito del quale era stata disposta la confisca di beni, società e complessi aziendali riferibili al proposto tra cui, per quel che interessa in questa sede, la RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale rilevava il difetto di legittimazione del ricorrente non ritenendo provat l’esistenza di un credito, anteriore al sequestro, a lui riferibile, quale persona fisi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. – mancanza, contraddittorietà e assoluta illogicità della motivazione – in relazione all’art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011 per avere il Tribunale di Salerno disatteso la già avvenuta verifica della legittimazione dell’istante, sia da parte del Giudice Delegato che dal Tribunale Civile di Salerno ed aver considerato che la cessione RAGIONE_SOCIALE quote della società RAGIONE_SOCIALE comprendesse anche la cessione d’azienda e, quindi, degli immobili e/o del diritto di credito portato, previsti e richiamati nella scrittura privata di perm immobiliare che legittima all’azione la persona fisica di COGNOME NOME e non la sopraindicata società RAGIONE_SOCIALE;
2) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. – mancanza della motivazione – in relazione all’art. 59 co. 1 d.lgs. 159/2011, per avere il Tribunale di Salerno apparentemente motivato circa l’interpretazione del contratto di cessione RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione del 2007 alla luce dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di applicazione di imposta e interpretazione degli atti;
violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt 52 co. 1 d.lgs. 159/2011 e 2704 co. 1 ultima parte c.c. – mancanza della motivazione del decreto emesso dal Tribunale di Salerno per non aver motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente la sussistenza, ex art. 2704 co. 1 c.c., di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa della scrittura di permuta immobiliare di cosa futura, atteso che tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, e l’anteriorità della data della scrittura di permu immobiliare di cosa futura, è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Assoluta mancanza di motivazione in relazione alle specifiche
doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011;
4) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 52 co. 1 let d.lgs. 159/2011 – mancanza della motivazione – per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito all’esclusione dell’istanza di ammissione al credito del sig. COGNOME NOME, atteso che il ricorrente si trovava e si trova i una posizione di assoluta buona fede e di affidamento incolpevole rispetto a quanto accaduto essendo, pertanto, giustificata la domanda dello stesso di riconoscimento del relativo credito di fronte al provvedimento autoritativo di sequestro preventivo adottato dal Gip di Salerno, risultando quindi esclusa ogni strumentalità all’attivit illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego non solo del credi portato dagli assegni bancari tratti sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, ma anche del richiesto trasferimento di proprietà degli immobili in quanto l’odierno ricorrente ha ignorato in buona fede il predetto nesso di strumentalità. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011;
5) violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 58, co. 5-bis ter, d.lgs. 159/2011 – mancata motivazione – per non aver il Tribunale di Salerno motivato alcunché in merito alla carente motivazione dell’amministratore giudiziario sull’ammissione o sull’esclusione di ciascuna domanda, ed inoltre sull’obbligo dello stesso di depositare lo stato passivo almeno venti giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dei crediti. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011;
violazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. – mancanza della motivazione – per non aver il Tribunale di Salerno motivato circa un punto decisivo della controversia e concernente il più probabile valore di mercato dell’immobile compravenduto, in quanto la difesa del COGNOME ha provveduto al deposito di perizia tecnica stragiudiziale, asseverata con giuramento, che ha previsto il più probabile valore di mercato unitario del suolo edificatorio. Assoluta mancanza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi del ricorso in opposizione ex art. 59 co. 6 d.lgs. 159/2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
Sulla questione giuridica suscitata dal ricorso, preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra, la giurisprudenza di questa Corte legittimità ha avuto recentemente
occasione di soffermarsi esprimendo dei principi che il Collegio intende ribadire ed avallare.
Nella motivazione della sentenza cui si vuole fare riferimento (Sez. 2, n. 6484 del 04/04/2024, non massimata) si afferma che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti dei terzi, l’esistenza de posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), RAGIONE_SOCIALE condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto che vi ha dato luogo. In altri termini, «in assenza di una pronunzi definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l’esistenza del credit risarcitorio, il portatore di simile pretesa non può insinuarsi al passivo dell confisca di prevenzione, per assenza del presupposto della ‘certezza’ del credito (ossia della base documentale avente data certa anteriore al sequestro)» (Sezione 1, n. 22222 del 26/1/2022, Fallimento n. 624/2017 dell’RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283123 – 01). Dunque, il «legislatore non configura un generale ‘potere di accertamento’ della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato ‘potere di verifica’ (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e d.lgs. n.159 del 2011) RAGIONE_SOCIALE condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l’an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da ‘documenti giustificativi’ che il creditore istante è tenuto a produrre in sede d domanda ai sensi dell’art. 58 comma 2 lett. c d.lgs. n.159 del 2011» (Sezione 1, n. 22222/2022 cit.; Sezione 1, n. 4691 del 28/1/2020, Francia, Rv. 278189 – 02). Del resto, quanto affermato trova riscontro nella differente disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 legge fallimentare (ora artt. 206 e 207 del Codice della crisi d impresa), rispetto alla verifica dei crediti nel giudizio di prevenzione: nel prim caso è prevista una articolata istruttoria ad iniziativa di parte, nel secondo sintonia con la struttura pubblicistica dell’intero procedimento di prevenzione vengono in rilievo i poteri officiosi del giudice, che, assunte anche d’ufficio opportune informazioni, verifica le domande e decide quali ammettere. Dunque, all’udienza di verifica dei crediti disciplinata dall’art. 59 del Codice antimafia «n sono ammessi incombenti istruttori né tantomeno l’assunzione di prove orali, considerata la natura essenzialmente documentale RAGIONE_SOCIALE prove richieste per la dimostrazione dei presupposti per l’ammissione dei diritti di credito» (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, COGNOME, in motivazione). In secondo luogo, a Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
differenza di quanto avviene nel procedimento fallimentare per il curatore (artt. 42, comma 1 e 43 legge fallimentare e ora nel procedimento di liquidazione giudiziale, ai sensi degli artt. 142, comma 1 e 143 Codice della crisi di impresa), nel procedimento di prevenzione l’amministratore giudiziario non si sostituisce al proposto, non ne assume la rappresentanza, per cui in questa delicata fase l’originario debitore non riveste il ruolo di parte nell’ambito procedimento di verifica dei crediti in caso di confisca da lui subita, in quanto l ragioni dei creditori sono destinate a realizzarsi sui beni che non gli appartengono più, per essere stati acquisiti per effetto della confisca al patrimonio dello stato.
Ciò comporta una evidente distinzione nella posizione dei creditori tra procedura concorsuale e procedimento di prevenzione, che tuttavia condividono la caratteristica della limitata efficacia dell’accertamento compiuto in ordine ai credit da ammettere, rilevante ai soli fini del “concorso” (nella procedura del fallimento e della liquidazione giudiziale, come nella sede della liquidazione dei beni confiscati) con conseguente formazione, rispetto alla domanda del creditore, di un giudicato endoconcorsuale, che non è opponibile al debitore in eventuali diversi giudizi. Conseguentemente, il creditore non ammesso al concorso dei creditori nella procedura di prevenzione potrà, comunque, agire nei confronti del debitore con riguardo ad eventuali altri suoi beni non sottoposti a sequestro o confisca (Sezione 2, n. 46099 del 13/9/2023, COGNOME, Rv. 285821 – 03), atteso che il giudizio di verifica dei crediti ha un oggetto specifico e limitato, tenuto conto ch è costituito solo dai beni appresi mediante confisca e non dall’intero patrimonio del proposto”.
Nel caso in esame, ad essere controversa in radice, secondo quanto ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, è la stessa legittimazione del ricorrente, quale persona fisica, a rivendicare un credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
A ciò il Tribunale è giunto attraverso l’esame del contenuto del contratto preliminare di compravendita e della scrittura privata ad esso contratto relativa, entrambi afferenti ai rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la società oggetto di confisc nei quali atti il ricorrente non compare come persona fisica se non attraverso una alternativa interpretazione di merito proposta in ricorso, del tutto controversa e controvertibile, del contratto e della scrittura privata di cui si discute, che ve quali formali contraenti e firmatari le due società.
Con il che – ed in ragione dei limiti di verifica assegnati al Tribunale nella sed spiegata – è stato correttamente rilevato il difetto di legittimazione del ricorrent circostanza che preclude l’esame dei restanti motivi e che il Tribunale aveva il dovere di valutare quale condizione preliminare per l’ammissibilità del ricorso, alla stregua di qualunque altro giudice dell’impugnazione, secondo quanto in generale
previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiamato dall’art 680 comma 3, cod. proc. pen., al quale rinvia l’art. 10, comma 4, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024.