Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte di Appello d Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 febbraio 2025, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda incidentale volta al riconoscimento del credito ipotecario, quantificato in euro 88.604,34, in relazione alla confisca disposta art. 240-bis cod. pen. nell’ambito del procedimento penale RGNR n. 43301/2014, avanzata, ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nell’interes “RAGIONE_SOCIALE“.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione “RAGIONE_SOCIALE“, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due motiv di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. pro
2.1. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 666, comma 1, lett. cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale riferimento alla disposizione di cui all’art. 665 cod. proc. pen. sulla compete funzionale a decidere in relazione alli istanza incidentale, evidenziando come Corte di Appello, più volte, nel corpo dell’ordinanza abbia ribadito che la domand di accertamento del credito avrebbe dovuto essere vagliata dal giudice per l indagini preliminari, autorità giudiziaria che ha disposto la confisca in primo gra di conseguenza, secondo la difesa, la Corte di Appello ricevuti gli atti dal giu per le indagini preliminari, che si era dichiarato incompetente, avrebbe dovut soprassedere alla valutazione dell’istanza e ritrasmettere gli atti al primo giu
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, com 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione delle dispos di cui agli artt. 57, 58 e 60 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con spec riferimento al termine (iniziale e finale) di deposito della domanda di accertamen del credito ad opera del creditore in buona fede e in riferimento alla domanda accertamento tardivo.
Il ricorrente ha eccepito, altresì, l’illogicità e la carenza della motivazio provvedimento impugnato; ha evidenziato che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 60 del d.gs n. 159 del che, invece, disciplina tutt’altro aspetto ovvero la procedura di liquidazione beni confiscati e non pone alcun termine (perentorio o meno, iniziale o finale) deposito dell’istanza di accertamento del credito.
La difesa ha evidenziato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato ne provvedimento impugnato, il termine finale per il deposito delle domande di accertamento del credito non può coincidere con la irrevocabilità della misur patrimoniale (cioè con il momento in cui diviene definitiva la sentenza che h
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disposto la confisca), in quanto soltanto dopo il passaggio in giudicato provvedimento di confisca, è possibile dare spazio ai terzi in buona fede, il credito sia stato inciso dalla confisca. Piuttosto, ha osservato la difesa, le do di accertamento presuppongono la irrevocabilità della misura patrimoniale con conseguente illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Inoltre, la difesa ha evidenziato l’ulteriore profilo di illogici provvedimento nella parte in cui non individua la data dalla quale decorrerebbe termine finale, erroneamente indicato nella definitività del provvediment ablativo.
Il ricorrente ha rilevato, di contro, che il termine per il deposito domande è quello di cui all’art. 58 cod. antimafia, che nella fattispecie pe ritiene non in concreto applicabile non essendo stata compiuta alcuna attivi prevista dall’art. 57 cod. antimafia. Ha poi evidenziato che la Corte di Appello punto di valutazione della domanda tardiva, che è quella connessa all’emission del decreto di esecutorietà dello stato passivo, avrebbe confuso tale istituto c termine perentorio di deposito della domanda di accertamento del credito.
Infine, la difesa ha evidenziato che il creditore non ha applicato il termin deposito di un anno (che si applicherebbe a tutt’altra ipotesi), ma la domand stata presentata quando non era scaduto quello di 180 giorni dalla irrevocabili della sentenza dispositiva della confisca, nella forma del ricorso incidentale, potendo trovare oggettivamente applicazione l’iter descritto dal d.lgs. n. 159 2011, essendo nel contempo indubbio che la tutela riservata al creditore di buon fede rinviene in detto decreto la sua fonte sostanziale primaria ed indiscussa.
In conclusione, alla luce di tali argomentazioni il ricorrente ha chie l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte di Appello, che avrebbe dovuto preliminarmente sollevare conflitto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che l’istanza di ammissibilità della domanda proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto un credito, di cui la soc istante è cessionaria, che ha origine in un mutuo erogato dalla Banca di Roma i
data 29 aprile-29, garantito da ipoteca iscritta, in data antecedente al seque preventivo del bene immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta dal Giudice dell’Udienza preliminare di Napoli (a seguito di sequestr preventivo del Gip), confisca confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 9 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2020.
Ciò posto, la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di riconoscimento del credito ipotecario, dopo aver evidenziato la propri incompetenza funzionale, ritenendo sussistente la competenza del Gip, il quale però si era già dichiarato incompetente sulla base del richiamo all’art. 665, comm 2, cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale, rispetto alla condann sede di abbreviato, aveva riconosciuto le attenuanti generiche considerandole peraltro prevalenti, così operando una valutazione di merito, confermando per il resto la condanna, anche con riferimento alla confisca.
Pertanto, il Gip aveva ritenuto che la fattispecie – avendo la Corte dato luog a una diversa comparazione delle circostanze – esulasse dall’ipotesi di semplic riforma della pena e, dunque, aveva affermato che la competenza spettasse alla Corte d’Appello quale giudice dell’esecuzione.
Va anche rilevato che la Corte d’Appello, nel provvedimento impugnato nell’affermare “incidentalmente” la competenza del Gip segue tutt’altro percorso interpretativo in ordine alla determinazione del giudice funzionalmente competente a decidere sull’istanza di riconoscimento del credito.
In primo luogo, l’ordinanza impugnata ha ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzio dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui prevedere che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 194 a 206, della legge 228 del 2012 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento a beni confiscati, ai sensi dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con successive modificazioni – non esclude che il termine di decadenza di cui all’art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012, possa decorr prima dell’entrata in vigore del menzionato art. 37, dovendo invece sempre iniziar a decorrere non prima della data di entrata in vigore della legge n. 161 del 20 che tale termine ha previsto, ossia non prima del 19 novembre 2017.
In particolare, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che la Co costituzionale ha precisato che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolte al giudice delegato di cui agli 52 e ss. del d. Igs n. 159 del 2011, da individuarsi ai sensi dell’art. 104 -bis comma
1, ter disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequest preventivo, e dunque, nel caso di specie, nel Giudice per le indagini preliminari Napoli, in quanto il procedimento penale al quale si riferisce l’istanz riconoscimento del credito è stato iscritto il 12 novembre 2014 e l’istanza è st depositata il 26 marzo 2021.
Va anche rilevato che i giudici di appello pur riconoscendo la competenza del Gip, hanno affermato che il termine finale per le domande di ammissione al credito, anche tardive, è rappresentato dalla irrevocabilità della confi concludendo per la tardività della domanda, ai sensi dell’art. 60 cod. antima perché nel caso di specie l’irrevocabilità risale al 5 ottobre 2020, mentr domanda è successiva (26 marzo 2021).
Tanto premesso va rilevato, che alla luce della sentenza della Cort costituzionale n. 18 del 2023, le domande di tutela del credito relative a confis disposte in procedimenti penali iscritti dopo l’entrata in vigore del codice antima ricadono sotto la disciplina del cod. antimafia.
A tal riguardo la Corte costituzionale, con estrema chiarezza, ha precisat «che l’art. 37 I. 161 del 2017 introduce una disciplina ad esaurimento, perch dettata per confische relative a procedimenti penali maggiormente risalenti laddove per tutte quelle che si riferiscono a procedimenti più recenti (quelli isc nel registro degli indagati dopo 13 ottobre) la disciplin regime, quindi – è contemplata dal precedente art. 31 I. 161 del 2017 che h novellato l’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, preveden espressamente l’applicabilità delle disposizioni del codice antimafia, sia quelle in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, s quelle che concernono la tutela dei terzi creditori».
Correttamente, dunque, la Corte di appello, ha ritenuto che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolt giudice delegato di cui agli artt. 52 e ss. del d. Igs n. 159 del 2011, da indivi ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro e, dunque, nel Gip di Napoli, e non invece ne giudice che ha adottato la confisca (ovvero il Gup in abbreviato, nel caso di speci né nella Corte d’appello che conferma il provvedimento di confisca.
Deve, infatti, rilevarsi che l’art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. cost la disposizione di raccordo tra confisca penale e confisca di prevenzion estendendo alla prima le norme del codice antimafia con conseguente applicazione
delle disposizioni sul procedimento disciplinato dal codice antimafia, ed anch quindi, per quel che qui rileva, degli artt. 58 e 59 d. Igs. n. 159 del 2011, ci procedura di accertamento dei diritti dei terzi, prevedendo una regola speciale co riferimento alla individuazione del giudice delegato, il quale è il giudice sequestro, come risulta dal comma 1-ter (introdotto dalli art. 30, comma 2, lett. b della legge n. 161 del 2017).
Tale disposizione, infatti, testualmente stabilisce che «i compiti del giud delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudi che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli eff dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 20 n. 159, e successive modificazioni».
L’individuazione del giudice delegato nel giudice che ha adottato il decreto d sequestro attua, anche in relazione alla determinazione della competenza funzionale a decidere sulle domande di riconoscimento dei crediti sui beni oggetto di confisca penale, l’esigenza di trasposizione in sede penale del model procedimentale del codice antimafia, già evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento ora prevalente, individua il giudice competente a decidere sull’opposizione avverso l’esclusione dallo stato passivo pronunciata d giudice per le indagini preliminari nel giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca e non al tribunale del riesame. (Sez. 1, n. 19106 22/04/2021, Rv. 281363 – 01; Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021 dep. 2022, Rv. 282757 – 01).
Nella prima pronuncia indicata, ribadendo precedenti arresti si è, infat affermato che la disciplina prevista per il procedimento di prevenzione dall’art. d. Igs n. 159 del 2011 va applicata anche in sede penale in tutte le ipotesi in le vigenti disposizioni (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.) del codice penale prescrivono l’osservanza della regolamentazione contenuta nel codice antimafia in punto di amministrazione, gestione dei beni in sequestro e tutela d terzi.
Quanto al giudice competente a decidere sull’opposizione del creditore escluso, nelle prime decisioni «si è ritenuta, anche per implicito, la competen del Giudice per le indagini preliminari a conoscere delle opposizioni proposte sensi dell’art. 59 co. 6 cod. ant. (Sez. 1, n. 18231 del 2019, Sez. I n. 469 28.1.2020), aderendosi poi in altri arresti a una diversa interpretazione rapporto tra prima decisione (la esclusione dallo stato passivo ex art. 59 co.1 c antimafia) e la opposizione del creditore escluso (art. 59 co. 6 cod. cit.),
valorizzare la natura di impugnazione di tale atto e della conseguente procedura con necessaria attribuzione del giudizio sulla opposizione ad un giudice diverso d quello che ha deliberato l’esclusione contestata venendo attribuita al Tribunale d riesame dei provvedimenti coercitivi, in quanto organo cui è istituzionalment devoluta la valutazione in secondo grado dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini (Sez. I n. 7064 del 12.1.2021 – Rv 280661 Sez. 2, n. 7879 de 30.1.2020, Rv 278227).
La natura di impugnazione dell’atto di opposizione ha condotto ad affermare la necessità dell’attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice divers dal giudice delegato che ha disposto in prima battuta la esclusione del credito evidenziandosi, anche ai fini che qui rilevano, che «va ritenuto il Gip in sede formazione dello stato passivo, nei limiti in cui si tratti del giudice che ha em il decreto di sequestro ai sensi del co.1 ter dell’art. 104-bis disp. att. co pen.» e non invece il Tribunale del Riesame.
Si è evidenziato, in particolare, che in sede di regolamentazione legislati del procedimento di formazione dello stato passivo, l’art. 59 cod. antimafi ripartisce le competenze tra giudice delegato (al comma 1) e Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (al comma 6), traendone come conseguenza che «a trasposizione di tale assetto in sede penale vede, allo st regolamentati in modo espresso i soli compiti del giudice delegato (art. 104 bis c 1 ter disp. att.) ed impone, pertanto, di realizzare in sede interpretativa il mas grado di aderenza possibile ai contenuti letterali ed alla ratio della disposiz dettata per la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo».
Seguendo tale prospettiva, la Corte nell’arresto già sopra indicato (Sez. n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363 – 01) ha escluso che la competenza del Tribunale del riesame realizzi le dette condizioni, trattandosi di un organo che da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Gi in sede cautelare penale, dall’altro non ha alcuna funzione in punto di emissio del provvedimento di confisca.
Si è giunti pertanto alla conclusione che «in sede penale non può essere alterato il rapporto tra giudice delegato e giudice che nel medesimo procedimento si è pronunziato – disponendola – sulla confisca, ed a tale giudice (sia e individuabile nel GUP o nel Tribunale collegiale in ragione delle opzioni sul rito d soggetto imputato cui sono attribuiti i beni) va attribuita la cognizione d procedure di opposizione introdotte ai sensi dell’art. 59 co.6 cod. antimafia».
Gli enunciati principi, che qui si intendono ribadire, rilevano nel caso di spe in quanto corroborano la conclusione – già contenuta nel dato testuale di cui all’
1-ter
104-bis, comma disp. att. cod. proc. pen. – secondo la quale in relazione
alle domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19
novembre 2017, relativa a un procedimento penali iscritto dopo il 13 ottobre 2011, la competenza è del giudice che ha disposto il sequestro, che nel caso di specie
del Gip del Tribunale di Napoli, giudice delegato, ai sensi dell’art. 57 e ss. d.
159 del 2011.
4. Alla luce delle esposte considerazioni sulla domanda di riconoscimento del credito ipotecario, ed anche, quindi sulla valutazione della tempestività de
stessa, avrebbe dovuto pronunciare il Giudice per le indagini preliminari, con conseguenza che il provvedimento della Corte di Appello di Napoli deve essere
annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al detto Gip, per decida sull’istanza presentata nell’interesse di “RAGIONE_SOCIALE“.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2025.