Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3029 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3029 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
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avverso il decreto del 30/04/2024 del TRIBUNALE DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica in data 15 novembre 2024, a firma dell’avv. COGNOME
Ritenuto in fatto
Con decreto in data 30 aprile 2024, il Tribunale dì Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da Unicredit spa avverso il decreto dì formazione dello stato passivo emesso dal giudice delegato, a seguito della confisca dei beni disposta dal Tribunale nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di NOME COGNOME.
Con tale provvedimento, il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione del credito vantato da Unicredit spa nei confronti di NOME COGNOME, figlia di NOME, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipul il 18.10.2005 e garantito da ipoteca, iscritta sull’unità immobiliare sita in Mazz del Vallo, oggetto di confisca.
Tale finanziamento, dell’importo di 120.000 euro, era stato erogato per l’acquisto di un’abitazione da adibire a prima casa ed era assistito da garanz fideiussoria fino alla concorrenza di 190.000 euro, prestata dal proposto e dall moglie, genitori conviventi della mutuataria.
Secondo il Tribunale, doveva ritenersi sussistente il presupposto della strumentalità tra la concessione del mutuo e l’attività illecita del Riina escludersi la configurabilità di un affidamento incolpevole dell’istituto bancario.
Avverso tale provvedimento Unicredit spa ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito della strumentalità del credito rispetto ad attività illecite. Non ricorrerebbe alcuno specifico collegamen temporale tra il mutuo concesso e l’attività criminale dì NOME COGNOME il quale e stato attinto da misure di prevenzione in epoca di molto risalente (1994), mentre l’ulteriore misura era stata irrogata nel 2017, successivamente alla erogazione de mutuo. L’istituto di credito, inoltre, non avendo accesso alle banche dati del polizia giudiziaria, non era in grado di conoscere le risultanze delle misure prevenzione disposte dodici anni prima.
La motivazione del provvedimento impugnato avrebbe operato un collegamento forzato tra la mutuataria e lo zio, NOME COGNOME, non essendo mai emerso il collegamento della donna con le attività illecite del medesimo, ed essendo ella incensurata e titolare di un proprio autonomo reddito. Il rapport familiare non sarebbe di per sé rilevante, essendo piuttosto necessaria l sussistenza di una condizione di pericolosità sociale percepibile e manifesta a momento della erogazione del mutuo, che nella specie non ricorreva.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione. Il Tri avrebbe ravvisato la strumentalità del credito rispetto ad attività illecite anch ragione della discrepanza tra l’importo del finanziamento erogato e il valore dell’immobile al cui acquisto detto finanziamento era destinato, rinvenendo un collegamento tra tale sproporzione e le attività criminali del proposto. In tal mod si sarebbe trascurata l’esistenza della prassi bancaria per cui il mutuo viene chie ed erogato per importi che di regola sono anche comprensivi di spese notarili e
spese ulteriori (quali quelle di intermediazione e ristrutturazione), conne all’acquisto dell’immobile.
2.3. Con il terzo motivo sì deduce vizio di violazione di legge, in relazio all’art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazio statuizioni del provvedimento impugnato concernenti la buona fede del creditore. Premesso che l’accertamento di tale requisito si rende necessario solo ove sussist quello della strumentalità, nella specie, mancando quest’ultimo, la banca non sarebbe stata tenuta a dimostrare la propria buona fede. In ogni caso questa sarebbe comprovata dalla circostanza che il mutuo era stato concesso a persona che aveva un proprio reddito regolare; era finalizzato all’acquisto di abitazione destinarsi a prima casa; la convivenza della mutuataria con i propri genitori e irrilevante, avendo essa un reddito autonomo; i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del fideiussore NOME COGNOME erano risalenti nel tempo e la banca non poteva conoscerli non avendo accesso alle banche dati della polizia giudiziaria; inoltre erano stati eseguiti con esito pos accertamenti sulla capacità reddituale del proposto e della moglie.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge, in relazion all’art. 52, lett. b), d.lgs. n. 151 del 2011, e vizio di motivazione in relazio argomentazioni svolte dal provvedimento impugnato con riguardo al cd. merito creditizio. Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che aveva ravvisato l grave negligenza dell’istituto di credito nella concessione del finanziamento, ricorrente sostiene che la banca aveva verificato il reddito sia della mutuataria dei fideiussori e aveva erogato il mutuo in conformità delle più diffuse linee guid atteso che la rata del mutuo non superava il 30% del reddito totale (attestandos anzi, a circa il 24%). Anche applicandosi la modalità di calcolo dettata dal d.lg n. 14 del 2019, il reddito di famiglia era sufficiente per il pagamento di detta r Le argomentazioni svolte al riguardo dal decreto impugnato si porrebbero in contrasto con la legge e si discosterebbero arbitrariamente dal criterio legale valutazione del cd. merito creditizio.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria in data 15 novembre 2024, il ricorrente ha replicato alle conclusioni del PG, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.
2. L’art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel disciplinare i diritt terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, stabilisce che « confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: (…) b) che il cr non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frut reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il ness di strumentalità».
Al riguardo, la Giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il citato art. 52 esclude ogni pregiudizio d diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti acc la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, e solo in ques incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l’onere di dimostrar ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 de 30/06/2015, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 265606); per escludere l’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumenta all’attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il fr il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi averlo ignorato in buona fede (ex multis, Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, banca Ifis Spa, Rv. 285079; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272232; Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271190).
2.2. Ai fini della legittima esclusione del credito, deve dunque sussistere requisito oggettivo costituito dall’accertata sussistenza di un vincolo strumentalità tra il credito e l’attività illecita del proposto o quelle costituiscono il frutto o il reimpiego. In proposito il giudice può legittimamen avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall’attività illecita quando risulti c credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. n. 1869 del 17/11/2021, clep. 2022, Deutshe Bank Mutui Spa, Rv. 282734; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Rv. 275533; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264373).
Ove la verifica del nesso di strumentalità qualificata, che ha caratte logicamente pregiudiziale, abbia esito sia negativo, essa ha valore esaustivo. I caso di esito positivo di tale verifica, invece, viene in rilievo il requisito sogg posto dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e il giudice è tenuto a verificare l’assenza di buona fede e dell’incolpevole affidamento del creditore sull base degli elementi addotti da quest’ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108). Tale verifica deve essere effettuata ricorrendo anche ai
parametri indicati al comma 3 del citato art. 52, in particolare tenendo conto del condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
2.3. Tali parametri normativi di giudizio non possono tuttavia riteners esclusivi, né vincolanti, in quanto il giudice, pur dovendone obbligatoriamente tener conto, può prenderne in considerazione anche altri non espressamente menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte dei Paschi Spa, Rv. 262735). Questa Corte regolatrice ha, inoltre, ritenuto che la buona fede è esclusa in presenza di elemen indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazion alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza d strumentalità del credito, mentre il suo colpevole affidamento sussiste quando non venga dimostrato che sia stato ingenerato da un’oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l’eventuale difetto di diligenza nell’erogazione del credito (Se 6, n. 25505 del 02/03/20:17, Banca Monte dei Paschi Spa, Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264655).
Nel caso di erogazione del credito da parte di istituto bancario si è precisa come, qualora il creditore abbia allegato elementi idonei a comprovare la propria buona fede, non sia sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato risp degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corr valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (ex multis Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa, Rv. 279024).
Alla luce dei richiamati principi, i primi due motivi di ricorso, con i qual contesta la sussistenza del requisito della strumentalità del credito risp all’attività illecita, sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente tale strumentalità sulla considerazione non manifestamente irragionevole, che la contestualità tra manifestazione della pericolosità e l’insorgenza del credito debba tener conto non solo di un criter temporale, ma anche della natura dell’attività illecita, che nella specie costituita dalla già accertata appartenenza di NOME COGNOME all’associazion mafiosa Cosa nostra. Ha, inoltre, messo in rilievo la circostanza che il propost operava nel comune di Mazzara del Vallo ove aveva sede la filiale dell’istituto d credito che erogava il mutuo, nonché lo stretto rapporto di parentela con il not
boss di mafia NOME COGNOME, fratello di NOME e zio della mutuataria, le c vicende qiudiziarie avevano rilevanza nazionale, nonché il fatto che pure lui fosse stato destinatario di una confisca di prevenzione su beni situati in Mazara del Vallo Il provvedimento impugnato ha altresì sottolineato la circostanza che nel 2002, e perciò prima della concessione del mutuo, NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole dell’assassinio del Presidente del collegio del Tribunale di Trapani che aveva emesso detta misura di prevenzione nei suoi confronti.
Il provvedimento impugnato, in modo non manifestamente irragionevole, ha ritenuto che il percorso criminale del proposto, da ritenersi noto in un centro piccole dimensioni quale quello in cui egli operava senza la necessità di particolar accertamenti, costituiva espressione della strumentalità del credito rispetto al attività illecite. In tale contesto, correttamente i giudici del merito hanno al attribuito rilevanza alla discrepanza tra l’importo del mutuo concesso e il prezzo cui l’immobile è stato acquistato, ritenuta indicativa della diversa finalità, ris a quella dichiarata, cui era destinata la somma oggetto del mutuo. Le argomentazioni del Tribunale non sono scalfite dalle censure della ricorrente, posto che l’accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclar somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandos l’acquisto di beni apparentemente ‘puliti’, in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca.
Il terzo motivo, concernente l’affermata insussistenza del requisito dell buona fede, è infondato.
4.1. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, allorché il credito venga concesso non al proposto, bensì a soggetti terzi legati al medesimo da vincoli familiari o di altra natura, come avvenuto nel caso di specie, la verifica del sussistenza del presupposto soggettivo diviene più stringente. In tale ipotesi necessario che il giudice fornisca adeguata giustificazione delle ragioni per cui h ritenuto che il creditore fosse consapevole ovvero, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell’interposizione o anche solo della sua possibilità L’eventuale difetto di diligenza prestata dai funzionari che hanno erogato il mutuo nel vagliare il merito creditizio del debitore richiede a maggior ragione una più penetrante motivazione sulle ragioni per cui le carenze in tal senso registrate d giudicante avrebbero inciso sulla percezione della strumentalità del credito o addirittura rivelerebbero la collusione con il proposto (Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024, Rv. 286456 – 01, in motivazione).
4.2. Il provvedimento impugnato ha assolto a tale onere motivazionale, mettendo in luce le anomalie che avevano connotato l’attività istruttoria svolt dall’istituto di credito.
In modo non manifestamente irragionevole, ha evidenziato come la circostanza che il mutuo fosse stato erogato in favore della figlia del proposto, non a costui direttamente’ non era dirimente ai fini della valutazione della buona fede dell’istituto bancario, dal momento che NOME COGNOME non solo era il padre convivente della mutuataria, ma soprattutto garantiva il mutuo attraverso la prestazione in favore della banca di apposita garanzia fideiussoria, con l conseguenza che, essendo per tale ragione parte, in proprio, di un rapporto contrattuale con la banca, si rendeva necessario lo svolgimento di adeguate verifiche anche nei suoi confronti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infat in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la verifica della buona fede de terzo creditore, prevista dall’art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, deve essere es anche al fideiussore che abbia prestato garanzia per il credito concesso (Sez. 1, 29111 del 31/03/2022, Juliet, Rv. 283374 – 01).
Sotto tale profilo, il Tribunale di Palermo, oltre a dare rilievo alla circosta che il reddito del proposto e della moglie, i quali avevano entrambi garantito co fideiussione il mutuo contratto dalla figlia, risultava di importo inferiore (sia di poco), a quello indicato negli atti istruttori della banca, ha sottolineato «la negligenza» dell’istituto di credito, essendo emerso che NOME COGNOME, pur se proprietario di un immobile del valore di 10.000 euro, lo era solo per una quota pari al 20%; inoltre la moglie, sebbene avesse dichiarato la piena proprietà di alt immobile da cui percepiva il canone di locazione, pari a 150 euro mensili, aveva prodotto un contratto di locazione non registrato, la cui durata era scaduta e no aveva in alcun modo documentato l’effettiva riscossione del relativo canone. In ogni caso, ella ne era proprietaria e locatrice solo per un quarto, dovendo pertanto ridurre in pari misura l’ammontare del canone dalla stessa percepito.
Da tali elementi il provvedimento impugnato ha dedotto, con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, l’assenza di una situazione di oggettiv apparenza idonea a scurare il difetto di diligenza della banca nella valutazione de merito dell’operazione.
5. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione del merito creditizio, rispetto al quale la negligen serbata dal creditore può essere sintomo del difetto di buonafede, il Tribunale non si è limitato ad affermare la inadeguatezza della ricostruzione del rapporto tra entrate della mutuataria e dei fideiussori e la rata del mutuo – valutazione su quale si appuntano le censure della ricorrente – ma ha altresì ritenuto che
evidenziate carenze dell’attività istruttoria svolta dalla banca, anche in ordine affidabilità della garanzia fideiussoria prestata, nonché la mancanza di corrispondenza tra la somma concessa in mutuo e il reale prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile fossero chiaramente espressione del difetto di buona fede del creditore.
Trattasi di motivazione che, in quanto coerente con il dato normativo e non manifestamente irragionevole, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigetto e il ricorr condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso in Roma, il 27 novembre 2024.