Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11020 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANDRIGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAPRIANO DEL COLLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANDRIGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTO STEFANO DI CAMASTRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RONCADELLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME; inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME; inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso di COGNOME NOME; inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso di COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta.
L’AVV_NOTAIO espone i motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dei motivi di impugnazione.
AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di gravame, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
L’AVV_NOTAIO si riporta ai motivi d’impugnazione e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 16 aprile 2025, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale di Milano del 9 novembre 2023, resa in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 15 dicembre 2012, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) limitatamente al fatto del 27 luglio 2012, al capo F (artt. 110, 476 cod. pen.) limitatamente al fatto del 27 luglio 2012, capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto del 21 dicembre 2016, ritenendo gli imputati responsabili dei reati ascritti relativamente al capo A (art. 416, comma primo, secondo e terzo, cod. pen.), al capo B (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo C (artt. 56, 640 cod. pen.) limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo D (artt. 110 cod. pen. e 232, comma primo e comma terzo, n. 1, l. fall.) in esso assorbito il capo E (artt. 56, 640 cod. pen.) limitatamente al fatto del 26 marzo 2018, al capo G (artt. 48, 110, 479 cod. pen.) limitatamente al fatto RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2018, rideterminando la pena inflitta con revoca RAGIONE_SOCIALEe confische dirette e per equivalente, ed infine rideterminava la pena su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti nei confronti di COGNOME NOME.
Giova premettere alla trattazione dei ricorsi una sintetica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, in quanto necessaria a contestualizzare i motivi dei proposti ricorsi.
Il procedimento penale nell’ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze è scaturito dall ‘ attività di indagine compiuta dalla Procura RAGIONE_SOCIALEe Repubblica di Vicenza nel 2016 a seguito RAGIONE_SOCIALEa denuncia di COGNOME NOME.
La COGNOME riferiva che un proprio credito vantato nell’ambito di una procedura esecutiva nei confronti di un debitore – era stato ceduto a COGNOME NOME, soggetto sconosciuto.
Nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini vicentine venne arrestato un cancelliere del Tribunale di Vicenza, nel cui cellulare furono rinvenuti contatti con NOME.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘attività intercettiva disposta, emersero fatti verificatesi nel circondario del Tribunale di Milano, con conseguente trasmissione degli atti di competenza alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Milano, che evidenziavano l’esistenza di un consolidato modus operandi , indicato da COGNOME NOME come il ‘giochetto RAGIONE_SOCIALEa NOME‘ , così riassunti: -a ) ricerca e monitoraggio tra i vari creditori dei fallimenti per la individuazione prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del quinquennio dalla chiusura dei fallimenti di crediti vantati da creditori assenti o irreperibili; -b ) simulazione RAGIONE_SOCIALEa cessione dei crediti, mediante la predisposizione di falsi
contratti di cessione del credito, con autenticazione degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in qualità di funzionario in servizio presso il Comune di Castel Mella; -c ) presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande di svincolo RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate, corredate dei documenti giustificativi redatti appositamente allo scopo.
I giudici di merito sono pervenuti all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti in concorso sulla base di un articolato compendio probatorio, nel quale convergono le dichiarazioni di numerosi testimoni, i sequestri e gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘attività intercettiva.
In particolare, le indagini espletate hanno così ricostruito il sistema di destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme: -a ) nel momento in cui erano eseguiti i riparti era possibile che ci fossero creditori irreperibili; -b ) il curatore era obbligato a presentare al Tribunale fallimentare la chiusura del fallimento e contestuale apertura di libretti postali giudiziari intestati a ciascun creditore irreperibile; -c ) decorsi cinque anni, gli importi ivi depositati sarebbero stati devoluti al fondo unico di giustizia.
Gli odierni imputati, avvalendosi di società di comodo, in particolar modo RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE , presentavano istanze di assegnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 l. fall., asserendo di essere cessionari di crediti già insinuati al passivo, incamerando le relative somme.
I documenti sequestrati avevano dimostrato come l’attività del sodalizio non fosse limitata solo al fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ma anche di altri fallimenti.
L’esistenza del reato associativo era desunta, tra le altre cose, dalla rete di cointeressenze tra pubblici ufficiali in grado di fornire supporto ai falsi contratti di cessione di crediti (COGNOME), cancellieri RAGIONE_SOCIALEa sezione fallimentare del Tribunale di Milano in grado di fornire notizie riservate in merito ai fallimenti ed al numero di libretti postali intestati a creditori irreperibili (COGNOME NOME).
Pertanto, la sinergica suddivisione dei ruoli, la stabilità del vincolo in un non breve arco temporale, nonché l’impiego di risorse finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi illeciti, sono state considerate dai giudici stessi circostanze sintomatiche RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
In conclusione, la sistematica attività di accaparramento del denaro si era realizzata attraverso i seguenti passaggi: -a ) predisposizione di falsi contratti di cessione del credito, con conseguente simulazione dei crediti vantati nei confronti RAGIONE_SOCIALEe procedure fallimentari; –b ) distrazione dei beni con dispersione del ricavato attraverso società riconducibili agli imputati; -c ) mancanza di atti giustificativi RAGIONE_SOCIALEe cessioni di credito; -d ) induzione in errore degli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura con autorizzazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe richieste di svincolo di ingenti somme, come indicate nei capi di imputazione contestati.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di norme giuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competente in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., oltre alla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nel circondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attività organizzativodecisionale RAGIONE_SOCIALE‘asserito sodalizio.
Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: -a ) gli uffici ove prestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nel territorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti in quei luoghi; -b ) la sede dalla RAGIONE_SOCIALE, principale società coinvolta nella vicenda, era ubicata nel territorio bresciano; -c ) la coimputata COGNOME prestava servizio presso il Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia.
Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede di alcune società ubicata nel territorio milanese in ciò incappando nella contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla indeterminatezza del piano criminoso.
I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio, meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza del programma criminoso.
2.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento alla tipicità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata agli imputati nonché mancanza o mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettate con l’att o di appello.
In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato in relazione all’art. 232 l. fall . difettando l’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamente presentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che si sono insinuati.
In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cui la procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più un patrimonio fallimentare.
2.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la sua mera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori diretti a dimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione del credito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in relazione alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena base e degli aumenti per la continuazione.
La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendo giustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.
2.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo è stata dedotta erronea applicazione di norme giuridiche relativamente alla determinazione del giudice territorialmente competente in relazione agli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. oltre alla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Invero, il reato associativo, delitto più grave, sarebbe stato commesso nel circondario di Brescia, dal momento che in quel territorio si sarebbe svolta l’attività organizzativodecisionale RAGIONE_SOCIALE‘asserito sodalizio.
Tale conclusione sarebbe confortata dai seguenti elementi: -a ) gli uffici ove prestavano la loro quotidiana attività professionale gli imputati erano ubicati nel territorio bresciano, tenuto conto che i documenti sequestrati sono stati rinvenuti in quei luoghi; -b ) la sede dalla RAGIONE_SOCIALE, principale società coinvolta nella vicenda, era ubicata nel territorio bresciano; -c ) la coimputata COGNOME prestava servizio presso il Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia.
Inoltre, la Corte di appello ha incidentalmente fatto riferimento alla sede di alcune società ubicata nel territorio milanese, in ciò incappando nella contraddittorietà motivazionale non potendo ricorrere ai criteri residuali di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla indeterminatezza del piano criminoso.
I delitti fine contestati sono solo due, circoscritti nel tempo e nello spazio, meticolosamente programmati e ideati, sicché mancherebbe l’indeterminatezza del programma criminoso.
3.3 . Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale con riferimento alla tipicità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata agli imputati nonché mancanza o mera apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alle specifiche doglianze prospettate con l’atto d i appello.
In particolare, la difesa ha contestato la configurabilità del delitto contestato in relazione all’art. 232 l. fall . difettando l’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione al passivo, giacché quest’ultima era stata legittimamente presentata dall’originario creditore: le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che si sono insinuati.
In altri termini, il contegno distrattivo addebitato si colloca nel momento in cui la procedura concorsuale era stata completata, di guisa che non esisteva più un patrimonio fallimentare.
3.4. Con il quarto motivo si censura la mancanza di motivazione ovvero la sua mera apparenza in relazione alla riconosciuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe tenuto degli elementi probatori diretti a dimostrare l’effettività dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte nella cessione del credito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
3.5. Con il quinto motivo si censura l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in relazione alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena base e degli aumenti per la continuazione.
La Corte di appello avrebbe fatto ricorso a formule stereotipate, non avendo giustificato né la pena base né i singoli aumenti in continuazione.
3.6. Con il sesto motivo deduce erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge in relazione alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo censura violazione di legge in relazione all’art. 232 l. fall.
Il momento consumativo del reato si perfeziona con il deposito RAGIONE_SOCIALEa istanza ovvero nel caso di cessione nel momento in cui si concretizza la condotta fraudolenta che consente al reo di subentrare al creditore legittimo.
Da tale premessa discende per la difesa che il momento consumativo si identifica con la richiesta di subentro depositata nel 2012, con il corollario che l’ulteriore istanza depositata il 26 marzo 2018 costituirebbe un post factum non punibile.
4.2. Con il secondo motivo censura la contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in ordine al reato associativo.
In particolare, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe testimonianze RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalle quali emergerebbe l’estraneità del ricorrente a qualsiasi associazione criminale, avendo lo stesso agito in buona fede per dimostrare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
La difesa sostiene che non vi erano notizie riservate in relazione alle domande di svincolo RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate a favore dei creditori irreperibili.
Tale circostanza emergerebbe con solare evidenza dalla deposizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, legale RAGIONE_SOCIALEa cessionaria RAGIONE_SOCIALEe quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che ha riferito come le informazioni relative ai creditori irreperibili erano disponibili per tutti i creditori.
Sotto altro aspetto, il ricorrente non era l’unico cancelliere deputato alla trattazione RAGIONE_SOCIALEe procedure straordinarie, con la conseguenza che NOME non doveva necessariamente ricorrere a NOME COGNOME per ottenere notizie sulle procedure di interesse.
5.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. nonché illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Dagli atti di causa è emersa la insussistenza del delitto previsto dall’art. 232 l. fall. sicché la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, limitatamente alla condotta relativa all’episodio del 27 luglio 2012, sarebbe errata dal momento che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la piena innocenza del COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, 538, 539, comma 2, 546, comma 1, lett. e, n. 3, cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente ha mosso contestazioni in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALEa provvisionale.
5.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso COGNOME NOME, attraverso il proprio difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Con il primo motivo censura la violazione di legge in relazione agli artt. 538, 539 e 546 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Innanzi al Tribunale la parte civile RAGIONE_SOCIALE in liquidazione aveva depositato proprie conclusioni, mentre nel giudizio di appello le conclusioni sono state presentate dalla RAGIONE_SOCIALE che aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE, sicché le conclusioni in primo grado sono state depositate da una società oramai estinta, con la conseguenza che le statuizioni civile devono essere revocate.
Sotto altro aspetto ha dedotto l’erroneità del calcolo RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del risarcimento del danno.
6.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALEa parte civile, con la conseguenza che la somma liquidata alla parte civile è stata ripartita solo tra quattro imputati in luogo di cinque.
6.3. Con il terzo motivo chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. che impedirebbe la trattazione di questioni civilistiche pur in presenza di concordato con il PG.
Con memoria del 2 dicembre 2025, la difesa del COGNOME eccepiva con due distinti motivi la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. e, cod. proc. pen. per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
In primo luogo, i giudici di merito avrebbero offerto una ricostruzione errata degli accadimenti, non avendo tenuto conto: -a ) RAGIONE_SOCIALEe spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente; -b ) dall’accordo di lavoro del 4 novembre 2009.
Sotto altro aspetto, la Corte ambrosiana sarebbe incorsa in contraddizioni in merito al riconoscimento in capo al COGNOME di un ruolo associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È necessario premettere, in vista RAGIONE_SOCIALEa delibazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia decisione di merito conforme, è radicata nel riconoscere il principio RAGIONE_SOCIALEa reciproca integrazione motivazionale RAGIONE_SOCIALEe sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.).
In presenza di una “doppia conforme”, come nel caso di specie, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un’analisi dettagliata di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti né a esaminare singolarmente ogni risultanza processuale. È sufficiente che, attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024, non mass.).
In tale prospettiva, si ritiene implicitamente superate le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice dia conto, in modo coerente, RAGIONE_SOCIALEa propria valutazione globale RAGIONE_SOCIALEe risultanze e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni ( ex multis , Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).
Né l’esito del giudizio di responsabilità – in sede di legittimità – può essere invalidato da prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame, nella sollecitazione di una mirata “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità
e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e altri, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
1.1. In premessa, va pure ricordato, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. III, n. 18521 del 11 gennaio 2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni processuali.
Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove, né a ripercorrere l’analisi ricostruttiva RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base RAGIONE_SOCIALEa decisione siano stati valutati seguendo le regole RAGIONE_SOCIALEa logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano RAGIONE_SOCIALEa consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24 settembre 2003, COGNOME, Rv. 226074).
Sarebbero, quindi, inammissibili censure che si fondassero su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni RAGIONE_SOCIALEo scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l’eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 RAGIONE_SOCIALE’08/03/2016, COGNOME, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Ne discende, è stato ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747), che “In tema di motivi dì ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità, RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria del singolo elemento”.
Inoltre, quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità è opportuno precisare – tenuto conto che i ricorsi degli imputati, ad eccezione di quello di COGNOME NOME denunciano il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione – come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti e se abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745).
Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari.
Esula dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, nell’ambito del controllo RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘ iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
La specificità RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Venendo al più specifico tema del “vizio di manifesta illogicità” RAGIONE_SOCIALEa motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte RAGIONE_SOCIALEa coordinazione RAGIONE_SOCIALEe proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: -a ) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; -b ) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti; -c ) nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove abbiano esattamente applicato le regole RAGIONE_SOCIALEa logica,
le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, in modo da fornire la giustificazione razionale RAGIONE_SOCIALEa scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
1.2. Ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540).
I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell’impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità (Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Gregotti, Rv 281030).
Pertanto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: – l’esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; – l’assenza di difetto o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che la stessa deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica RAGIONE_SOCIALEa rispondenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Com’è noto, nel giudizio di legittimità la cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504), sicché ‘non sono deducibili censure attinenti a vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, essendo
pertanto inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità, RAGIONE_SOCIALEa credibilità e RAGIONE_SOCIALEo spessore RAGIONE_SOCIALEa valenza probatoria del singolo elemento’ (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Il controllo di legittimità concerne, infatti, il rapporto tra motivazione e decisione, e non già quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione, per poter essere ritenuto ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, e non già nei confronti RAGIONE_SOCIALEa valutazione probatoria sottesa, la quale, essendo riservata al giudice di merito, resta estranea al perimetro cognitivo e valutativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Ciò premesso, i ricorsi presentati da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto diretti a prospettare le medesime censure, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.
2.1. Manifestamente infondata è l’eccezione volta a contestare la riconosciuta competenza del Tribunale di Milano, indicando, invece, il Tribunale di Brescia quale giudice competente in relazione al luogo in cui si assume essere avvenuta l’attività di organizza zione e programmazione RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita.
Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono la programmazione, l’ideazione e la direzione RAGIONE_SOCIALEe attività criminose facenti capo al s odalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività RAGIONE_SOCIALEa struttura (Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, COGNOME, Rv. 265282; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 259653).
La consumazione deve ritenersi avvenuta nel luogo in cui si realizza un minimum di mantenimento RAGIONE_SOCIALEa situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione, ovvero con quello nel quale si esteriorizza l’associazione attraverso l’esecuzione dei delitti programmati, così manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l’operatività RAGIONE_SOCIALEa società criminosa (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2 016, COGNOME e altri, Rv. 267635).
In altri termini, il giudice cui spetta la cognizione RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda è quello del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, che coincide con il momento in cui l’operatività del sodalizio criminoso diviene per la prima volta percettibile all’esterno, e non con quello RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione.
Alla luce di tali princìpi, correttamente i giudici di merito hanno valorizzato l’attività svolta dai sodali presso la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, piuttosto che la sede sociale, trattandosi di significativo indizio RAGIONE_SOCIALEa piena operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione, quale luogo in cui venivano presentate le domande di svincolo.
Pertanto, allorché l’individuazione del forum loci sia condotta in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia -secondo cui deve aversi riguardo non tanto al luogo in cui si è radicato il pactum sceleris , quanto a quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività RAGIONE_SOCIALEa struttura (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, COGNOME, Rv. 255829; Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185) -e consegua a un apprezzamento che, seppur necessariamente circoscritto in ragione RAGIONE_SOCIALEa fase preliminare in cui si svolge, si regga su elementi pregnanti e convergenti desumibili dalla stessa contestazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa competenza finisce per costituire una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove non sorretta da motivazione adeguata.
La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione esaustiva e non contraddittoria, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, giacché non ha individuato il giudice competente -come erroneamente dedotto nei ricorsi -nel Tribunale di Milano in ragione RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma ha fatto riferimento a tali elementi esclusivamente al fine di evidenziare come il giudice territorialmente competente non potesse individuarsi nel luogo in cui erano avvenuti i sequestri.
Invero, senza alcuna contraddizione, la Corte di appello ha espressamente ritenuto corretta la decisione del Tribunale di ancorare la competenza all’ultimo luogo in cui sono state commesse le condotte criminose, rilevando come le evidenze processuali abbiano reso manifesto il luogo verso cui erano state indirizzate le energie del sodalizio, individuato nelle procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Milano.
2.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione per delinquere sub A), avendo considerato accertata, con articolato discorso giustificativo, una serie sistematica di condotte tese all’attuazione del programma illecito avente ad oggetto la presentazione di domande di svincolo RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate in favore di creditori irreperibili; programma illecito, peraltro, temporalmente indeterminato, sebbene con attuazione successivamente bloccata dall’attività di contrasto posta in essere dai
competenti organi di polizia; associazione formata da un gruppo di appartenenti, fra cui gli imputati ricorrenti, dotato di un’organizzazione, sia pure basica.
Il giudice di secondo grado, quindi, ha esposto la ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un’associazione per delinquere, perché sono rilevabili: a) l’esistenza di una stabile struttura organizzativa, caratterizzata dalla disponibilità di una pluralità di mezzi, in particolare costituiti da numerose società coinvolte nel sistema predisposto; b) la pluralità di soggetti agenti in cooperazione tra di loro, quali i due attuali ricorrenti; c) l’indeterminata serialità di presentazione di domande di svincolo RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate in favore di creditori irreperibili, di cui due già realizzate per ingenti importi.
Per il resto, la dequotazione RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti risultanze prospettata dai ricorrenti non può essere fatta propria dal Collegio, nella parte in cui essi sollecitano una rivalutazione di merito RAGIONE_SOCIALEe risultanze acquisite.
La ricognizione degli elementi costitutivi del delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen., compiuta dai giudici del merito, si è, nella sua sostanza, attenuta al principio, qui condiviso, secondo il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità di un’associazione per delinquere, è necessaria l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo, tuttavia, l’associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 277531; Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099).
Oltre ai restanti elementi, anche la sussistenza del concordato – fra gli aderenti al sodalizio, inclusi i ricorrenti – su un programma criminoso indeterminato è risultata adeguatamente argomentata nella sentenza impugnata.
Né può criticarsi in modo fondato la Corte di secondo grado per avere individuato la prova piena del reato associativo tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEa condotta degli imputati nella realizzazione ripetuta – e con modalità reiterative – dei descritti reati fine. In tema di associazione per delinquere, è, infatti, consentito al giudice, pur nell’autonomia del delittomezzo rispetto ai delitti-fine, desumere la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, dal momento che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, COGNOME, Rv. 218376; fra le successive, Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285126; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266670).
Invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata alle pp. 65 e ss., individua ed analizza gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘associazione contestata al capo A), evidenziando come, dall’analisi dei supporti informatici in sequestro, sia stato rinvenuto un prospetto dei fallimenti aggiornato al 5 dicembre 2017, ove erano indicati i fallimenti di altre società che erano oggetto di analisi da parte degli imputati, al fine di riprodurre quello che dallo stesso COGNOME è stato definito «il giochetto RAGIONE_SOCIALEa NOME».
Tale circostanza è significativa del fatto che gli imputati agissero secondo un consolidato modus operandi , non certamente circoscritto ai due delitti fine contestati nell’odierno processo.
In particolare, nulla dice la difesa sulla documentazione sequestrata il 20 marzo 2018, relativa a un file contenente una serie di procedure concorsuali (tutte indicate a p. 69 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, ma anche alle pp. 135 e 155 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado), circostanza significativa di come l’associazione stesse acquisendo informazioni su altre procedure e di come solo l’intervento RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine abbia bloccato la perpetrazione di ulteriori reati.
2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La difesa perora la ricostruzione a mente RAGIONE_SOCIALEa quale nel caso di specie difetterebbe la materialità del delitto di cui all’art. 232 l. fall., giacché la domanda di ammissione al passivo fallimentare non è stata presentata dai ricorrenti, ma era stata legittimamente presentata dagli effettivi titolari del relativo credito.
Invero, la cessione del credito già ammesso al passivo, così come il subingresso, anche tramite surrogazione, nel medesimo credito a titolo particolare, deve essere comunicata dal nuovo creditore, nei modi previsti dall’art. 115, comma secondo, l. fall., c on l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto e/o del fatto traslativo, al curatore del fallimento, il quale provvede alla rettifica formale RAGIONE_SOCIALEo stato passivo con atto suscettibile di reclamo, al pari RAGIONE_SOCIALE‘eventuale omissione, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 l. fall.
Pertanto, nel caso in cui, come nella specie, il credito ceduto sia già stato ammesso al passivo, il cessionario deve seguire la procedura prevista dall’art. 115, comma secondo, l. fall., nel testo successivo alle modifiche dettate dai decreti legislativi nn. 5/2006 e 169/2007, ritenuta applicabile anche ai fallimenti regolati dalla disciplina previgente (Sez. 1, civ., n. 15660 del 2011; Sez. 1, civ., n. 814 del 2016; Sez. 1, civ., n. 19930 del 2017).
Ne deriva che, sebbene la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata dai creditori originari, tuttavia gli imputati si sono attivati per realizzare un falso atto di cessione del credito poi successivamente comunicato al curatore, sicché la loro condotta è perfettamente riconducibile nella fattispecie contestata, giacché, ove si accedesse alla soluzione prospettata dalla difesa, ipotesi come quella oggi contestata non sarebbero perseguibili, con evidente vulnus per i creditori insinuati portatori di effettive pretese nonché per lo stesso fallito, una volta che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘asse concorsuale possa serbargli un residuo attivo.
La condotta dei ricorrenti, sostanziantesi nella predisposizione fraudolenta RAGIONE_SOCIALEa cessione di crediti, nel conseguente subingresso nella posizione RAGIONE_SOCIALE‘originario creditore e nella successiva istanza di svincolo, è idonea a pregiudicare l’interesse RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla
proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.
Sul punto deve precisarsi che è precluso il ricorso all’analogia in malam partem nella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., nonché, a livello di fonti primarie, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e implicitamente –RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 447 del 1998).
Con la conseguenza che ‘l divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. E ciò in quanto, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo RAGIONE_SOCIALEa legge -non già la sua successiva interpretazione ad opera RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza -che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALEe proprie condotte’ (Corte cost., sentenza n. 98 del 2021).
Al contrario, l’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa previsione incriminatrice è concetto non sovrapponibile a quello di analogia, vietata in via di principio in ambito penale.
La prima, infatti, è il percorso concettuale che si pone in essere allorquando il perimetro applicativo di una determinata figura tipica -a causa di una necessità di ordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza riscontrabile nei dati empirici -venga esteso a un caso che, sebbene non rientrante nell’ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale RAGIONE_SOCIALEo schema normativo, si possa reputare ricompreso nella sfera applicativa RAGIONE_SOCIALEa fattispecie stessa; operazione di ‘ricongiunzione’ che può esser compiuta all’esito di un ricollegamento ideale del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, secondo il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla legge in generale.
L’interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all’art. 14 RAGIONE_SOCIALEe Disposizioni sulla legge in generale. Essa non dilata (impropriamente) il contenuto precettivo effettivo RAGIONE_SOCIALEa previsione incriminatrice e non viola il principio di tassatività RAGIONE_SOCIALEe fattispecie incriminatrici, bensì scongiura la possibilità che determinate fattispecie, soggette a previsione tipica già esistente, possano restare ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di un immotiv ato limite, incongruamente desunto dall’esistenza di mere espressioni letterali.
Dovere specifico RAGIONE_SOCIALE‘interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata RAGIONE_SOCIALEa norma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno vedere i principi di diritto risalenti, ma mai rivisitati, cristallizzati nelle decisioni assunte da
Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, COGNOME , Rv. 185084; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, COGNOME , Rv. 144606).
Tanto precisato -e venendo più specificamente alla concreta vicenda per la quale si procede -ci si accorgerà come la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione si debba rinvenire, semplicemente, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa lettura complessiva e coordinata, piuttosto che atomistica e parcellizzata, RAGIONE_SOCIALEe norme sopra riportate; la soluzione oggi prescelta, in definitiva, non presta il fianco ad alcuna critica, né sotto il profilo logico, né quanto al versante RAGIONE_SOCIALEa coerenza sistematica.
Invero, la soluzione prospettata dalla difesa si pone in contrasto con la ratio RAGIONE_SOCIALE‘incriminazione, id est la tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla veridicità e all’effettività dei crediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati che tengono luogo RAGIONE_SOCIALE‘originario credito ammesso su istanza del creditore effettivo annulli o diminuisca la possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti da responsabilità penale le condotte oggi contestate, allorquando la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari del relativo credito.
Invero, se la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma è quella di tutelare l’interesse RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei credit i effettivi, ne consegue che la fattispecie di cui all’art. 232, comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente in grado di pregiudicare la par condicio creditorum , esigenza che ricorre anche qualora la domanda di ammissione al passivo fallimentare sia stata presentata dagli effettivi titolari del relativo credito, poi oggetto di cessione simulata, come nell’odierna fattispecie.
2.4. Né è accoglibile la tesi secondo la quale le somme di cui si è chiesta l’assegnazione nel caso di specie non sono né del fallimento né del fallito, ma destinate ai creditori che si sono insinuati.
L’art. 117, commi quarto e quinto, l. fall., nel testo introdotto dall’art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile all’odierna fattispecie, dispongono che, ove i creditori ai quali siano state assegnate non si siano presentati a riscuoterle o siano irreperibili, le somme indicate nel piano di riparto «sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 34», e che, decorsi cinque anni dal deposito, possano essere distribuite, con i relativi interessi, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta, dovendo altrimenti essere versate «a cura del depositario all’entrata del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze, ad apposita unità previsionale di base RAGIONE_SOCIALEo stato di previsione del Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia».
Il testo previgente si limitava, invece, a prevedere che le medesime somme dovessero essere depositate «presso un istituto di credito», specificando che «il certificato di deposito vale quietanza».
La differenza più rilevante tra le due formulazioni RAGIONE_SOCIALEa norma in esame è costituita proprio da quest’ultimo inciso, che, attribuendo al deposito RAGIONE_SOCIALEe somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio, formalmente attestato dal certificato di deposito, ne determinava la fuoriuscita immediata dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento, dispensando gli organi di quest’ultimo dai successivi adempimenti e rendendo, pertanto, superflua l’ulteriore disciplina introdotta dal decreto di riforma.
In proposito, questa Corte, in sede civile, ha già avuto modo di evidenziare che l’art. 117, comma quarto, l. fall., nella formulazione attuale e applicabile all’odierna vicenda processuale, consentendo di provvedere alla redistribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme depositate nel caso in cui i creditori ai quali sono state assegnate non si siano presentati a riscuoterle entro cinque anni o risultino irreperibili, postula che, quanto meno fino alla scadenza del predetto termine, le medesime somme rimangano nella disponibilità del fallimento, in tal modo impedendo di attribuire al deposito efficacia liberatoria (Sez. 1 civ., n. 18571 RAGIONE_SOCIALE’08/07/2025, Rv. 674917).
Ed era proprio tale efficacia a escludere, nel sistema previgente, la possibilità di procedere a una nuova distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme depositate presso l’istituto bancario, che dovevano ritenersi ormai definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto e depositate nel loro interesse.
Da quanto precede, consegue che, con l’attuale disciplina, le somme depositate e non riscosse dai creditori irreperibili possono formare oggetto di diritto dei creditori rimasti insoddisfatti, circostanza che dimostra come tali somme, dopo l’assegnazione, non fuoriescano dalla disponibilità del fallimento.
2.5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso.
Al riguardo, occorre premettere, in termini generali, che il delitto di falso per induzione si configura quando la falsità RAGIONE_SOCIALE‘atto si correla all’attività decettiva di un altro soggetto, causalmente produttiva RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘autore immediato.
In particolare, nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l’inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 cod. pen. può consistere in qualunque artificio o in altro comportamento idoneo a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto (Sez. 5, n. 13249 del 13/01/2006, COGNOME, Rv. 234104; Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990, COGNOME, Rv. 184861).
Con riguardo alla problematica che viene in rilievo nel giudizio in esame, occorre considerare che le decisioni giudiziarie rientrano nel novero degli atti dispositivi, ossia
di quelli che consistono in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto.
In proposito, Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, COGNOME, Rv. 200117 -nel solco RAGIONE_SOCIALEa quale si sono poste, negli anni successivi, ribadendone le conclusioni, Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 236867 -ha chiarito che anche nell’atto dispositivo è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte ‘descrittiva’ in esso contenuta e, più precisamente, all’attestazione, non conforme a verità, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una determinata situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Ciò a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce un indefettibile presupposto di fatto o una condizione norm ativa RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o al tenore implicito necessario RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, con la conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa menzione -talora scaltramente preordinata -ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa falsità ideologica (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, COGNOME, Rv. 200117).
In particolare, con riguardo a una fattispecie relativa al verbale di un esame di laurea e al rilascio di un diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, in quanto contenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», è stata ritenu ta la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa falsità ideologica in relazione all’attestazione implicita di verità di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo mai stati sostenuti, pur risultando formalmente superati.
Negli anni successivi, tale orientamento è stato posto in discussione dalla concezione più restrittiva espressa, tra le altre, da Sez. 5, n. 38453 del 25/09/2001, Perfetto, Rv. 220001, secondo cui -per quanto maggiormente rileva in questa sede -l’ipotesi nella quale il soggetto ingannato non solo riproduca la dichiarazione del mentitore, ma la utilizzi anche come premessa di un’argomentazione che esiti in una conclusione errata, non integra il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., poiché, sebbene siano false tanto la dichiarazione del mentitore quanto la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore e non un falso.
Ciò in quanto la proposizione assunta come premessa del ragionamento dal soggetto ingannato non è immediatamente descrittiva del fatto rappresentato dal mentitore, bensì RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta dichiarazione di costui. Ne consegue che la falsità RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione non dipende dalla falsità RAGIONE_SOCIALEa premessa, che è vera, bensì dall’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘argomento, nel quale la conclusione viene tratta come conseguenza necessaria RAGIONE_SOCIALE‘attestazione del mentitore, senza considerare la possibilità che questa sia falsa.
La richiamata sentenza COGNOME ha tuttavia ribadito che il falso ideologico nei documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, RAGIONE_SOCIALE‘atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa parte dispositiva del l’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 236867).
2.6. La giurisprudenza di legittimità, nell’elaborazione successiva, ha riconosciuto in diverse occasioni che anche il delitto di falso ideologico per induzione può essere integrato in fattispecie nelle quali la falsità riguardi atti aventi contenuto dispositiv o, come i provvedimenti giudiziari, qualora l’induzione in errore abbia ad oggetto le premesse dalle quali muove il ragionamento del giudice.
In particolare, sulla scorta dei principi sanciti dalle richiamate sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, si è, tra l’altro, ritenuto che il delitto in esame sia integrato: dalla condotta di colui che, mediante la falsificazione di un titolo di credito, induca il giudice ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta, in modo non conforme al vero, l’esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile per il compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto (Sez. 5, n. 48389 del 24/09/2014, COGNOME , Rv. 261969); dalla condotta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che, instaurando procedimenti civili in forza di procure apparentemente rilasciate da persone in realtà ignare o già decedute, induce il giudice all’emissione di sentenze di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe relative domande (Sez. F, n. 39192 del 29/08/2013, COGNOME , Rv. 257018); dalla falsità RAGIONE_SOCIALEa procura alle liti che induca in errore l’autorità giudiziaria sulla legittimazione del difensore a compiere atti processuali, consentendo gli stessi in un’ipotesi nella quale dovrebbe dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azi one (Sez. 5, n. 5861 del 20/12/2013, dep. 2014, Vallefuoco , Rv. 258346).
Come si evince dalle pronunce richiamate, la falsità ideologica (e, dunque, quella per induzione che ad essa si correla) è sì configurabile anche rispetto a una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, ma solo con riferimento alla sussistenza dei p resupposti necessari per l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Ciò implica che debba essere effettuata una distinzione tra le decisioni giudiziarie che, in forza di questo criterio, possono ritenersi ideologicamente false e quelle che sono, in tesi, solo espressione di erronee valutazioni del materiale istruttorio a d isposizione RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante.
A riguardo, non si può trascurare che, rispetto alla più ampia nozione di ‘falso valutativo’, le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in rilievo che l’atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, apprezzamento che può essere più o meno ampio a seconda dei criteri eventualmente previsti sul piano normativo per limitare il relativo potere (Sez. U, n. 22474 del
31/03/2016, COGNOME , parr. 9.5, 9.6 e 9.7). Dunque, la valutazione può dirsi falsa solo se esonda i limiti del vaglio discrezionale consentito, sul piano legislativo, al soggetto chiamato a emanare l’atto.
Questo principio, rispetto alle decisioni giudiziarie, comporta che la falsità ideologica sia configurabile soltanto a fronte di una statuizione che, dinanzi a un determinato presupposto, non avrebbe potuto che essere quella, escludendo qualsivoglia valuta zione discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante.
Dal che deriva, correlativamente, che il delitto di falso ideologico per induzione è configurabile solo se l’attività decettiva commessa dall’autore mediato si ponga quale ineludibile premessa RAGIONE_SOCIALEa decisione che, in forza del presupposto sul quale la stessa attività decettiva si estrinseca, deve essere pronunciata dall’autore immediato.
In sostanza, una pronuncia giudiziaria può essere considerata ideologicamente falsa per induzione solo quando una RAGIONE_SOCIALEe parti depositi documenti falsi o renda dichiarazioni non veritiere che, oltre a rivestire carattere decisivo per la definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia, escludano ex lege qualsivoglia successiva valutazione demandata all’autorità giudiziaria.
Un esempio normativamente disciplinato che consente di comprendere il fenomeno è, nel processo civile, quello del giuramento c.d. decisorio: infatti, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 2736 cod. civ., se una parte deferisce all’altra il giuramento su circostanze favorevoli alla parte chiamata a giurare, la controversia non può che essere definita in senso favorevole alla parte che giura (Sez. 1 civ., n. 9831 del 07/05/2014, Rv. 63112401; Sez. 3 civ., n. 24025 del 13/11/2009, Rv. 610118), e ciò anche se è giurato il falso, circostanza, questa, che non può portare alla caducazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ferma la responsabilità, sul piano penale, di colui che ha prestato il giuramento per il delitto di cui all’art. 371 cod. pen.
Per altro verso, una decisione giudiziaria è invece solo frutto di una valutazione errata quando il giudice, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti a seconda del tipo di processo e del complesso RAGIONE_SOCIALEa documentazione e del materiale istruttorio messi a d isposizione dalle parti, pervenga a un esito non corrispondente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità materiale per un errore nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove allo stesso liberamente demandata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei suoi poteri discrezionali.
Con la conseguenza che, rispetto agli atti e alle risultanze RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria oggetto di valutazioni rimesse all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante, un’ipotetica attività decettiva RAGIONE_SOCIALEa parte non determina la responsabilità penale per il delitto di falso ideologico per induzione, atteso che l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione non dipende in via immediata e diretta da quella attività decettiva, sulla quale si innesta l’autonomo potere valutativo RAGIONE_SOCIALEe complessive risultanze istruttorie da parte del giudice.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto documenti falsi ( id est produzione di falsi atti di cessione di crediti) indispensabili per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di svincolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria e, a fronte del deposito dei quali, dunque, l’esito divisato non poteva che essere quello auspicato dagli autor i mediati.
2.7. Ciò posto, i giudici di appello, alle pp. 63 e ss., spiegano in modo congruo ed esaustivo le ragioni per le quali gli atti di cessione dei crediti non erano validi.
In particolare, nel progr. n. 1286, lo COGNOME ammette la falsità di tutte le firme fatte autenticare dalla COGNOME.
Al riguardo, si osserva che il giudice di primo grado, alle pp. 133 e ss., dedica un intero paragrafo al rinvenimento, nel computer RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa scannerizzazione RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; così come, alle successive pp. 148 e ss., sono puntualmente indicate le ragioni del carattere apocrifo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione di COGNOME NOME.
La difesa non si confronta con le puntuali argomentazioni spese al riguardo.
In particolare, non è stata provata l’origine dei crediti e, anzi, il presidente del collegio sindacale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non aveva mai sentito parlare RAGIONE_SOCIALEa cessione di credito RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Inoltre, a pp. 54 e ss., i giudici di appello indicano ulteriori elementi che militano nella direzione RAGIONE_SOCIALEa falsità degli atti redatti.
In particolare, la Corte di appello valorizza i seguenti elementi: a) assenza di documentazione societaria a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘operazione apparentemente autorizzata dal consiglio di amministrazione COGNOME; b) assenza di giustificazione in ordine all’assunzione RAGIONE_SOCIALEa garanzia da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME del debito contratto dal gruppo RAGIONE_SOCIALE (v., in particolare, p. 54, ove sono analiticamente indicati gli elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa inoperatività del gruppo RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la inidoneità ad assumere obbligazioni patrimoniali rilevanti); c) riferimento alla cessione di credito da NOME a Zeta, mentre nel verbale dei sindaci si fa riferimento ad accollo di debito da parte RAGIONE_SOCIALEa società Zeta;
il presidente del collegio sindacale non ha mai sentito parlare del gruppo RAGIONE_SOCIALE; e) difformità RAGIONE_SOCIALEe firme originali RAGIONE_SOCIALEa COGNOME rispetto a quelle risultanti dall’atto di cessione.
2.8. Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto diretti a contestare complessivamente il trattamento sanzionatorio, e sono inammissibili.
Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione RAGIONE_SOCIALEa pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio
di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME , Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME , Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME , Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME , Rv. 255825-01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME , non mass.).
In particolare, per assolvere al relativo obbligo di motivazione -non sindacabile in sede di legittimità -è sufficiente che il giudice dia conto RAGIONE_SOCIALE‘impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», ovvero mediante il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere; è, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S. , Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME , Rv. 271243). È stato, altresì, precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto RAGIONE_SOCIALEa media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME , Rv. 276288).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha giustificato il discostamento dal minimo edittale in ragione RAGIONE_SOCIALEa oggettiva gravità dei fatti e del ruolo di preminenza rivestito dai ricorrenti, sicché lo stesso è stato adeguatamente motivato: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti determinanti nella valutazione di gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte e nel giudizio negativo sulla personalità degli imputati; elementi che questi ultimi hanno censurato in modo generico e, soprattutto, esclusivamente sul piano valutativo e RAGIONE_SOCIALEa considerazione RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Inammissibile è anche la questione relativa all’aumento di pena inflitto per effetto RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra i reati.
Sul tema, le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satell ite. In tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti
dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME , Rv. 282269).
Nel caso di specie, come già osservato con riferimento alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena base, i parametri valutativi che hanno indotto la Corte territoriale a stabilire l’aumento per la continuazione nella misura di sei mesi di reclusione per i capi B) e D) e di quindici giorni per il capo G) si evincono dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese , Rv. 267949) e, comunque, l’aumento è stato fissato in una misura di entità limitata rispetto alla pena base.
Stessa sorte di inammissibilità tocca al motivo con il quale si contesta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli , degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALE‘esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME , Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha indicato, a p. 72 RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il ruolo di primo piano rivestito e le modalità RAGIONE_SOCIALEa condotta che, per la loro assoluta gravità, precludono l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Ha, quindi, valorizzato, in senso ulteriormente ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, i motivi di natura economica e connessi al pregresso svolgimento di attività illecita.
Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all’interno RAGIONE_SOCIALEa fisiologica discrezionalità e che non soffre RAGIONE_SOCIALEe incoerenze segnalate dai ricorrenti i quali -va ancora una volta ribadito -sollecitano un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali.
Al riguardo, pertinente si rivela, del resto, il richiamo al condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare al l’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME , Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/02/2017, COGNOME , Rv. 271269), e «in tema di diniego RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni
singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis , Rv. 265826).
2.9. La possibilità di rilevare la prescrizione nei confronti di COGNOME NOME relativamente all’episodio del 15 gennaio 2018 del capo B , maturata dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, è preclusa in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità del ricorso e RAGIONE_SOCIALEa conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, con conseguente impossibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è manifestamente infondato.
3.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
L’art. 232 l. fall. punisce, al contestato comma 1, ‘chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato’.
L’incriminazione mira alla protezione, da un lato, dei creditori insinuati portatori di effettive pretese, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEo stesso fallito, una volta che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘asse concorsuale possa serbargli un residuo attivo, tutelando l’esigenza process uale di un corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vicenda fallimentare.
Come osservato, con condivisibile argomentare, dalla dottrina, la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma è quella di tutelare l’interesse RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi. Proprio l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di esclusione ‘fuori dei casi di concorso in bancarotta’ rende evidente che la fattispecie di cui all’art. 232, comma 1, l. fall., risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall’imprenditore fallito, ovvero da chi rivesta una RAGIONE_SOCIALEe qualità indicate nell’art. 223, comma 1, l. fall., in pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum .
Per l’integrazione di tale fattispecie di reato è, dunque, necessario presentare una domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito ‘fraudolentemente simulato’.
Si tratta, pertanto, di stabilire, innanzitutto, che cosa si debba intendere per ‘credito simulato’.
Al riguardo, ritiene il Collegio che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, debba ritenersi simulato ogni preteso diritto di credito, oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo da parte del soggetto attivo del reato, non corrispondente alla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, quindi, in quanto tale,
idoneo a incidere negativamente sul regolare soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni del ceto creditorio in sede di riconoscimento dei rispettivi diritti di credito e di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘attivo fallimentare.
Rientrano, pertanto, in tale categoria non solo tutti i casi di cd. ‘simulazione assoluta’, in cui manchi del tutto il diritto di credito, ma anche i casi di cd. ‘simulazione relativa’, in cui la falsa rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa realtà giuridica espressa dal d iritto di credito vantato è solo parziale, ma decisiva per creare le condizioni (apparenti) per consentirne l’ammissione al passivo fallimentare.
Sono questi i casi, ad esempio, come è stato rilevato in dottrina con condivisibili affermazioni: 1) del credito effettivamente esistente, ma di cui non è titolare il soggetto attivo del reato, che, nel presentare la domanda di ammissione, si sostituisce al creditore effettivo, il quale ha, invece, rinunciato a insinuare il proprio credito, senza cederlo; 2) RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo di un credito ordinario, che viene fatto apparire falsamente come privilegiato; 3) del credito che viene insinuato per un’entità quantitativamente superiore a quella effettiva; 4) RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo di un credito estinto, che venga presentato come ancora esigibile.
Non basta, tuttavia, che il credito sia simulato, occorrendo, come si è visto, che si tratti di un credito ‘fraudolentemente simulato’. Occorre, in altri termini, per integrare l’elemento oggettivo del delitto di cui si discute, un quid pluris rispetto alla semplice simulazione, che si traduce ontologicamente nella presentazione di una domanda di ammissione ideologicamente falsa nella misura in cui si fonda su una pretesa creditoria non corrispondente alla realtà, vale a dire una condotta, come, ad esempio, la produzione di documentazione relativa al diritto di credito, che sia idonea a perfezionare l’inganno.
Orbene, la norma incriminatrice, assume il ricorrente, individua quale condotta punibile la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo con mezzi fraudolenti, sicché, trattandosi di un reato di pericolo istantaneo, l’unica condotta rilevante è la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, cui la frode deve accompagnarsi, coincidendo con il momento consumativo; la condotta criminosa, in altri termini, è integrata dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al passivo, accompagnata o preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ossia dalla predisposizione di elementi di prova caratterizzati da artifici o raggiri, documenti falsi, o altro, tali da far apparire reale un credito fittizio.
Tale ricostruzione non è fondata, dal momento che la norma incriminatrice attribuisce rilevanza alla condotta di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione in relazione a un credito fraudolentemente simulato (‘presenta domanda di ammissione al passivo del f allimento per un credito fraudolentemente simulato’).
Va, tuttavia, chiarito che la presentazione di una domanda di ammissione al passivo integra un elemento normativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale, non certo un elemento naturalistico; nel senso che la ‘domanda di ammissione’, per essere giuridicamente rilevante, anche ai fini penali, deve avere determinati requisiti previsti dalla legge.
L’art. 93 l. fall. prevede, infatti, che il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo, oltre a indicare la somma, la ‘ragione RAGIONE_SOCIALEa domanda’, le eventuali ragioni di prelazione, debba essere altresì corredato dai documenti giustificativi del c redito vantato (comma 6: ‘Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore’).
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa consumazione del reato, quindi, è necessario che la domanda di insinuazione al passivo sia completa dei requisiti di ammissibilità (indicazione RAGIONE_SOCIALEa somma, RAGIONE_SOCIALEa ragione RAGIONE_SOCIALEa domanda, ecc.) e corredata dalla documentazione dimostrativa del diritto di credito preteso, quale requisito di proponibilità.
Al riguardo, anche autorevole dottrina si è espressa nel senso che, per la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa fraudolenta simulazione, non è sufficiente la mera presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma occorre che ad essa sia allegata una qualche documentazione atta a perfezionare l’inganno.
In tal senso, del resto, depone anche l’interpretazione elaborata al riguardo dalla giurisprudenza civile di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo di credito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, legge cambiaria, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 58, legge assegno, posto che, in mancanza di tale produzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva, peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti non quale integrazione di una prova allegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità RAGIONE_SOCIALE‘insinuazione di altri creditori in via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l’esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso (Sez. 1 civ., n. 13073 del 08/09/2003, Rv. 566626); invero, poiché la produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l’esercizio sia RAGIONE_SOCIALE‘azione cartolare sia RAGIONE_SOCIALE‘azione causale, la produzione degli originali costituisce requisito per l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa domanda (Sez. 1 civ., n. 22531 del 28/11/2011, Rv. 620393).
A COGNOME, con la contestazione del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 232 l. fall., è stato rimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda di ammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentemente simulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall’originario creditore, irreperibile o non più esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivo
credito e l’approvazione, da parte degli organi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria, al versamento di una terza rata.
Invero, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda di subentro nel passivo, il 26 marzo 2018 fu presentata al Presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione fallimentare un’ulteriore istanza per ottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili, condotta integrante comportamento fraudolento in pregiudizio RAGIONE_SOCIALEa par condicio creditorum , con ciò realizzando una lesione del bene tutelato.
La non plausibilità RAGIONE_SOCIALE‘opinione contraria, sostenuta nel ricorso, è, del resto, evidenziata dall’effetto interpretativo abrogans RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice, in quanto consentirebbe di eludere agevolmente e sistematicamente la fattispecie penale mediante la sola presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione, presentando poi successive domande di svincolo dei fondi intestati a favore di creditori irreperibili; secondo lo schema seguito, emblematicamente, proprio nel caso di specie, in cui all’originaria domanda è seguita la presentazione di distinte domande di svincolo, con il conseguimento di un evidente ingiusto profitto, rappresentato dalla duplicazione del pagamento del credito, ai danni del ceto creditorio.
Invero, la soluzione prospettata si pone in contrasto con la ratio RAGIONE_SOCIALE‘incriminazione, id est la tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla veridicità e all’effettività dei crediti insinuati, onde impedire che l’ammissione di crediti simulati annulli o diminuisca la possibilità di soddisfacimento dei crediti reali, giacché sarebbero esenti da responsabilità penale domande di svincolo successive alla prima.
Del resto, a ogni domanda di svincolo -seppure connessa alla stessa istanza di ammissione al passivo fondata su documenti falsi -corrispondevano distinti provvedimenti autorizzatori da parte del Tribunale fallimentare, basati sulla preliminare -e distinta -verifica, da parte del curatore, RAGIONE_SOCIALE‘assenza di altri creditori che avessero richiesto di partecipare alla distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, comma quarto, l. fall.
Nel caso di specie si è in presenza di un reato istantaneo, dovendo valorizzarsi, tuttavia, quali ulteriori atti fraudolenti, le singole riscossioni nelle quali l’iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità RAGIONE_SOCIALEa situa zione.
Pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione circa l’eventuale maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento nel quale è posta in essere l’ultima azione utile finalizzata a ottenere l’ulteriore quota di distribuzione RAGIONE_SOCIALEe somme.
3.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Quando viene dedotto il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, è onere del ricorrente (come nella specie, a pp. 13 e ss. del ricorso, ove si invoca la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEe testimonianze RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e le prove documentali da loro prodott e), in virtù
del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 RAGIONE_SOCIALE’11/04/2017, Schioppo , Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME , Rv. 265053; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino , Rv. 237302).
Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale, al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad alleg are in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone l’integrale lettura da parte RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, COGNOME , Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME , Rv. 260994, secondo cui la condizione RAGIONE_SOCIALEa specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione RAGIONE_SOCIALE‘atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa RAGIONE_SOCIALE‘atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione a una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti a una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.).
È necessario, pertanto: -a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; –b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; –c) dare la prova RAGIONE_SOCIALEa verità RAGIONE_SOCIALE‘elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché RAGIONE_SOCIALEa effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale su cui tale prova si fonda; –d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano , Rv. 249035).
Nel caso di specie, nulla di tutto quanto indicato è stato fatto dalla difesa, che non si è neppure premurata di riportare le dichiarazioni testimoniali asseritamente pretermesse dalla Corte di appello.
Ad ogni modo, la sentenza oggi impugnata, a pp. 67 e ss., indica analiticamente la ragnatela di società utilizzate per la realizzazione dei fini associativi, specificando, da un lato, che la RAGIONE_SOCIALE è stata costituita dal COGNOME e dallo stesso amministrata, dall’altro, che la stessa deteneva quote in società coinvolte nell’odierna vicenda processuale (p. 67).
In particolare, sulla scorta di quanto appurato dal curatore fallimentare, il COGNOME era il ‘dominus effettivo’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE , le cui quote societarie, per il 70%, erano detenute dalla RAGIONE_SOCIALE .
3.3. Analoga sorte deve essere riservata ai motivi aggiunti, giacché tutti versati in fatto, tendono a sostituire una propria ricostruzione a quella offerta dalla Corte di appello, con motivazione logica e capace di resistere alle censure proposte (v. p. 71 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella quale sono anche indicati i solidi rapporti di affari intercorrenti tra il COGNOME e lo COGNOME).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, COGNOME, Rv. 207944).
A ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che la difesa rinvia a specifici atti processuali (accordo di lavoro del 4 novembre 2009, spontanee dichiarazioni del ricorrente), senza allegarli e, anzi, onerando la Corte di un accertamento non di sua spettanza.
Inammissibile è il ricorso proposto da COGNOME NOME.
4.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
Invero, il motivo non si confronta con il principio di autosufficienza per come esplicitato nel § 3.2, cui si rimanda.
Deve aggiungersi che, nel caso di specie, il difensore, da un lato, invoca da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione una lettura totale degli atti, rinviando integralmente ai documenti indicati ai nn. 2, 3, 9, 10, 11 e 12 del ricorso; dall’altro, riporta meri str alci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale (v. nn. 1, 4, 5, 6, 7 e 8 RAGIONE_SOCIALE‘indice allegati al ricorso), sicché tale doglianza difetta RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità, sub specie del difetto di autosufficienza nell’allegazione documentale.
Ad ogni modo, la Corte di appello, con motivazione congrua e articolata, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali le informazioni comunicate dal ricorrente ai correi fossero riservate (v. p. 59), così come che, benché intervenuto il
pensionamento, COGNOME continuasse a essere inserito nella compagine associativa (p. 61), circostanza dimostrata dalla vicenda relativa alla vendita del salottino di ceramica Capodimonte (pp. 61 e 62 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello; nonché pp. 99 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
4.2. Inammissibile è il secondo motivo.
Nel caso di estinzione del reato per prescrizione, non rinunciata dall’imputato, l’art. 129 cod. proc. pen. richiede (affinché vi sia pronuncia assolutoria) un quid pluris : l’elemento indicato come in grado di scardinare l’ipotesi accusatoria deve essere di tale forza e natura da non ingenerare, semplicemente, un incontrovertibile ragionevole dubbio di colpevolezza, bensì da far risultare palese l’innocenza RAGIONE_SOCIALE‘accusato (S ez. 6, n. 33030 del 24/05/2023, COGNOMEAmbrosio , Rv. 285091; Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, COGNOME , Rv. 283131; Sez. 5, n. 33145 RAGIONE_SOCIALE’08/10/2020, PG cCari , Rv. 279842).
Tanto è chiaramente assente nella censura in esame, che si diffonde in articolate considerazioni giuridiche e fattuali, assolutamente controvertibili e meramente alternative rispetto all’ipotesi accusatoria e che, di certo, non fanno emergere l’evidenza de lla dedotta innocenza per insussistenza del fatto.
Parte ricorrente censura esclusivamente la declaratoria di prescrizione relativamente all’episodio del 27 luglio 2012, senza affrontare alcuna questione di diritto in merito alla configurabilità del reato, limitandosi a precisare: «dagli atti di causa è emerso chiaramente come il procedimento indiziario a carico di COGNOME NOME, alla luce dei motivi evidenziati dalla difesa già nei motivi di gravame, avrebbe già dovuto dare evidenza RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del fatto ascritto ex art. 232 l. fall. (nello specifico, si rinvia a quanto precisato nel § 3.1 relativamente al reato di cui all’art. 232, comma primo, l. fall.)».
È evidente, dunque, che in tal modo ci si collochi su un piano eminentemente valutativo e, quindi, fattuale (causa esso stesso di inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione), mirando a una -meramente possibile, ma non oggettivamente emergente con palmare evidenza -diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata in sede di merito.
Si è, insomma, in un ambito del tutto eccentrico rispetto al necessario giudizio di ‘evidenza’ RAGIONE_SOCIALE‘innocenza.
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con il quale si contestano le statuizioni civili relative alla provvisionale.
Il ricorrente, infatti, si sofferma esclusivamente sul riconoscimento e sulla misura RAGIONE_SOCIALEa provvisionale, dei quali non può, tuttavia, dolersi in questa sede, trattandosi di decisioni di natura discrezionale, meramente delibative e non necessariamente motivate, per loro natura insuscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere travolte dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento.
Secondo una risalente pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, infatti, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli , Rv. 186722).
Trattasi di un orientamento consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G. , Rv. 263486; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, NOME , Rv. 261054), al quale il Collegio aderisce, ribadito anche in tempi più recenti dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio , Rv. 277773; non massimate: Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, COGNOME ; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, COGNOME ; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli ).
4.4. Inammissibile è il quarto motivo con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello ha precisato come la pena non sia stata contenuta nel minimo edittale, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal ricorrente e in ragione RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere dopo essere andato in pensione, chiarendo che la riduzione di pena era solo conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta estinzione per prescrizione di alcune condotte per le quali era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado.
Si tratta di motivazione che implicitamente dà conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, a cagione RAGIONE_SOCIALEa non minima rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita, era esclusa la configurazione di un rapporto di comparazione tra circostanze in termini di concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti e aggravanti.
In altri termini, per la Corte territoriale la non minima rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta illecita impediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alle attenuanti generiche.
Inammissibile la doglianza relativa alla quantificazione RAGIONE_SOCIALEa continuazione, giacché la Corte di appello, mercé il richiamo alla valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa condotta realizzata dal ricorrente, ha precisato che gli stessi argomenti supportano gli aumenti disposti in sede di continuazione.
5. Il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
5.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
Invero, osserva il Collegio che, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena, la motivazione sulla responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è te nuta a motivare nuovamente sull’an RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, proprio per effetto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia ai motivi sul punto da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato; sicché l’accordo sulla pena, ex art. 599 -bis cod.
proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 56, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
Orbene, in tema di definizione RAGIONE_SOCIALEa pena concordata in appello, la rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007, Rossi, Rv. 237072); ad ogni modo, la rinuncia ai motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, implica rinuncia anche alle doglianze inerenti alle statuizioni civili, dato che queste integrano un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione autonomo rispetto a quello che inerisce al trattamento sanzionatorio, in quanto si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, che l’imputato ha rinunciato a contestare.
Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla invalidità RAGIONE_SOCIALEa costituzione di parte civile per essere state depositate le conclusioni da parte di una società estinta (id est la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione).
Tale doglianza oblitera il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2504 -bis cod. civ.
Invero, va ricordato che, secondo l’art. 2504 -bis cod. civ. (effetti RAGIONE_SOCIALEa fusione), «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi RAGIONE_SOCIALEe società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
Quindi, la norma prevede espressamente la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti. Il ricorrente confonde, invece, quella che è la sorte del soggetto incorporato, che, pur a seguito RAGIONE_SOCIALEa fusione, subisce soltanto una vicenda evolutivomodificativa (Sez. 6 -5 civ., n. 12119 del 16/05/2017, Rv. 644171).
Non appare, invero, revocabile in dubbio il principio (Sez. U civ., n. 19698 del 17/10/2010) per cui «in tema di fusione, l’art. 2504 -bis cod. civ., introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), ha natura innovativa e non interpretativa… per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo -modificativa RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo».
Con riguardo al nuovo art. 2504-bis cod. civ., conseguente alla riforma del diritto societario, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con l’ordinanza n. 2637/2006 (seguita da Sez. 1 civ., n. 14526/2006 e da Sez. 1 civ., n. 6058/2012), valorizzando la lettera RAGIONE_SOCIALEa disposizione, che non contiene più il riferimento all’effetto estintivo e che, inoltre, sottolinea che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, hanno sostenuto che la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione
mediante l’integrazione reciproca RAGIONE_SOCIALEe società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa RAGIONE_SOCIALEo stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
Ne consegue che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa fusione, si ha la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti precedenti.
5.2. Inammissibile il motivo con il quale si contesta la determinazione RAGIONE_SOCIALEa provvisionale.
Sul punto si rinvia a quanto già esplicitato nel § 4.3.
Sotto altro aspetto non possono trovare ingresso in questa sede le ricostruzioni relative all’asserito minor ruolo rivestito, perché si tratta di tema correlato piuttosto alla statuizione di accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, che l’imputata ha rinunciato a contestare.
5.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla condanna alle spese processuali.
La materia RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese relative all’azione civile trova espressa disciplina nella norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 cod. proc. pen., per la quale, con riferimento all’ipotesi disciplinata al comma 1, «con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».
Si tratta di norma all’evidenza fondata sui principi di causalità e di soccombenza che genericamente regolano la materia RAGIONE_SOCIALEa condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nella sua accezione letterale, essa prevede un generale obbligo di condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile nel caso in cui vi sia stato -quale univoco presupposto necessario -il preventivo accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di restituzione o di risarcimento dei danni.
Non appare, tuttavia, superfluo ricordare che, in tema di disciplina relativa alle spese processuali applicabile in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati, l’art. 541 cod. proc. pen., nella sua formulazione letterale, fa riferimento solo all’imputato e al responsabile civile -tenuti al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita -ma non prevede espressamente la disciplina da applicare nel caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati.
In tal senso, è stato osservato da questa Corte regolatrice che, considerata la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, la quale, pur nell’ambito del processo penale, esercita comunque un’azione civile, si rende necessario raccordare l’art. 541 cod . proc. pen. con la disciplina dettata dal legislatore con riguardo alle spese processuali da liquidare nel processo civile, ossia con l’art. 97 cod. proc. civ.; detta norma prevede che «se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in
proporzione del rispettivo interesse nella causa, potendo anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune».
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la condanna solidale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nei confronti di più parti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità RAGIONE_SOCIALEe questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Sez. civ. 1, n. 16056 del 29/07/2015, Rv. 636621; Sez. civ. 2, n. 17281 del 12/08/2011, Rv. 618984).
La condanna in solido RAGIONE_SOCIALEe parti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali postula, dunque, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 cod. proc. civ., una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio, ovvero una mera comunanza di interessi tra le parti , che può sussistere indipendentemente dalla prima e che è correlabile anche a una convergenza di atteggiamenti difensivi.
Detto principio, che governa il processo civile e deve, quindi, orientare anche l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 cod. proc. pen., consente di affermare che, nel caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati, ricorrendone le condizioni sopra indicate, ben può essere disposta la solidarietà nel pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta parte, non potendo assumere rilievo, in senso contrario, la norma dettata dall’art. 535 cod. proc. pen., che, disciplinando le spese relative al processo penale, ha un presupposto e un ambito applicativo diversi rispetto a quelli RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 cod. proc. pen., giacché ciò che viene in rilievo è la statuizione sulle spese processuali attinenti a un’azione civile (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013, Poloni, Rv. 25484).
Pertanto, la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte civile impone la pronuncia sulle spese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 541 cod. proc. pen., che esprime una regola generale riferita non solo all’accoglimento, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato, RAGIONE_SOCIALEa domanda d ella parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce dalle quali derivi la conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili.
Ciò premesso, la ricorrente non ha interesse a impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno a carico di tutti i coimputati, trattandosi, al più, di un interesse mediato, essendo in realtà la parte civile l’unico soggetto legittimato a dolersi di tale omissione.
5.4. Inammissibile è la questione di legittimità agitata dalla difesa.
Invero, non vi è alcuna lesione del diritto di difesa giacché le questioni civili sono state esaminate da questa Corte.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Inoltre, gli imputati devono essere condannati alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devono essere liquidate in complessivi 4500,00 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta e RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, D.M. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME