Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41715 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 09/02/2025 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 9 febbraio 2025, reso ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione avverso il decreto del giudice delegato, emesso in data dell’8 luglio 2024, di esclusione dallo stato passivo dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME, confiscata in sede di prevenzione perchØ riconducibile a NOME COGNOME, suocero del NOME.
Il provvedimento di rigetto premette che l’istanza di ammissione ha ad oggetto le seguenti poste creditorie:
·credito chirografario di euro 41.567,93, del quale l’instante ha rivendicato l’ammissione in prededuzione, afferente a posizione debitoria maturata dRAGIONE_SOCIALE ditta sul conto per anticipo fatture abbinato al conto corrente n. 101393901, aperto nell’anno 2011;
·crediti chirografari di euro 19.508,84 e di euro 20.909,90, derivanti dai finanziamenti nn. 840148 e 840269, erogati nel 2009 a NOME COGNOME per l’acquisto di veicoli commerciali.
Richiamate le argomentazioni a fondamento dell’esclusione disposta dal giudice delegato, il Tribunale, rilevata l’estraneità RAGIONE_SOCIALE procedura di verifica del credito prededucibile, ha ritenuto i crediti azionati con la domanda ex art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 strumentali rispetto all’attività illecita del proposto, perchØ coevi RAGIONE_SOCIALE manifestazione della pericolosità sociale di NOME COGNOME, condannato nel 2002 per il delitto di associazione di tipo mafioso, evidenziando che l’istituto instante non aveva dimostrato la propria buona fede, ma si era limitato ad allegare una denuncia di smarrimento della documentazione afferente all’istruttoria bancaria.
Avverso il decreto del Tribunale di Palermo RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.
Ha premesso che la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME era stata destinataria di sequestro preventivo, disposto con provvedimento del 29 aprile 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1992, n. 356, 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dRAGIONE_SOCIALE legge 12 luglio 1991, n. 203; la medesima azienda era stata sottoposta a sequestro di prevenzione con decreto del 27-29 novembre 2011 del Tribunale di Palermo, avente ad oggetto i RAGIONE_SOCIALE e le aziende riconducibili a NOME COGNOME: mentre il procedimento penale a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME si era concluso con declaratoria di prescrizione dei reati e restituzione dei RAGIONE_SOCIALE in sequestro, nel procedimento di prevenzione era intervenuto in data 25 febbraio 2016 decreto di confisca, divenuto irrevocabile nelle date del 12 settembre 2017 e del 26 gennaio 2018.
Ciò esposto, con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Palermo ritenuto estraneo al procedimento di verifica il credito prededucibile.
Dolutasi che il Tribunale non avesse esaminato il motivo di opposizione articolato al riguardo, la società ricorrente ha dedotto, richiamando precedentigiurisprudenziali, che correttamente era stata presentata istanza di verifica, essendo contestata l’esistenza e la prededucibilità del credito inerente al saldo del conto anticipo fatture.
Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Palermo escluso la spettanza della prededuzione.
Fatto presente che il conto n. 101393901 RAGIONE_SOCIALE data del 12 maggio 2011, di esecuzione del sequestro preventivo, presentava un saldo passivo di euro 407,98, lievitato sino all’importo di euro 41.567,93 RAGIONE_SOCIALE data del sequestro di prevenzione, ha dedotto che l’amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale e quello successivamente nominato dal Tribunale nel procedimento di prevenzione erano subentrati nei conti correnti accesi dal titolare per l’esercizio dell’attività d’impresa, e ha insistito per la prededucibilità del credito, originato da debiti assunti nell’interesse della procedura.
Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Palermo ritenuto un nesso di strumentalità tra i crediti azionati e le attività illecite del proposto.
Evidenziato che solo a seguito dell’esecuzione dei sequestri era emersa la riferibilità della ditta individuale di NOME COGNOME a NOME COGNOME, ha contestato la compatibilità temporale tra la concessione dei finanziamenti e il manifestarsi della pericolosità sociale.
Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Palermo ritenuto che il creditore non avesse dimostrato di versare in una condizione di buona fede, fondando una valutazione negativa in ordine RAGIONE_SOCIALE gestione della pratica creditizia sullo smarrimento del fascicolo con i contratti di finanziamento e di conto corrente, denunciato dall’istituto di credito il 19 ottobre 2023, sebbene la banca avesse depositato le richieste di finanziamento con relativi piani di ammortamento, la lettera di risoluzione dei prestiti, gli estratti conto con relative movimentazioni, le certificazioni ex art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Il 3 novembre 2025 Ł pervenuta nota dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria del 18 novembre 2025, depositata in replica RAGIONE_SOCIALE requisitoria scritta del Procuratore AVV_NOTAIO, la società ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, rimarcando che il saldo negativo del conto anticipi su fatture non derivava dell’addebito delle rate dei finanziamenti nn. 840148 e 840269, contratti per l’acquisto di veicoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE Ł parzialmente fondato.
Preliminarmente va ribadito che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili RAGIONE_SOCIALE sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106; conforme Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279627 – 01).
Tanto premesso, devono innanzitutto richiamarsi le disposizioni che regolano la materia.
Ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, nel testo modificato dRAGIONE_SOCIALE legge 17 ottobre 2017, n. 161, «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchØ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri RAGIONE_SOCIALE sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso».
La previsione, a sua volta, deve essere correlata a quella del secondo comma dello stesso articolo, a tenore della quale «i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei RAGIONE_SOCIALE o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all’articolo 37, comma 5».
Rimangono estranei RAGIONE_SOCIALE proceduta di verifica i crediti prededucibili individuati dall’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, ossia i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e i crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.
Ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, i crediti prededucibili, se liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca i crediti prededucibili, non soddisfatti in corso di procedura, sono inseriti all’interno del progetto di pagamento redatto, ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 159 del 2011, dall’RAGIONE_SOCIALE e vengono saldati prioritariamente, senza essere soggetti ai limiti della garanzia patrimoniale sanciti dall’art. 53 del medesimo decreto legislativo.
Delineata la cornice normativa, occorre affrontare i motivi di ricorso afferenti al credito di euro 41.567,93 sul conto anticipi, in relazione al quale la ricorrente deduce di aver correttamente proposto domanda di insinuazione al passivo, invocando il riconoscimento della prededuzione in presenza di pretesa maturata a causa della prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte dell’amministratore giudiziario, rispetto RAGIONE_SOCIALE quale alcun collegamento Ł riscontrabile con l’attività illecita del proposto.
Sul credito in questione il Procuratore AVV_NOTAIO nella requisitoria scritta ha ipotizzato che il saldo negativo del conto anticipi scaturisse dall’addebito delle rate scadute dei finanziamenti nn. 840148 e 840269, traendo argomenti da quanto esposto dall’instante in ricorso.
La tesi della duplicazione delle poste creditorie Ł stata contestata da RAGIONE_SOCIALE nella memoria del 18 novembre 2025, in cui ha replicato che il pagamento delle rate dei finanziamenti nn. 840148 e 840269 avveniva mediante addebito su rapporti intrattenuti dal NOME presso diverso istituto di credito, evidenziando la diversità degli importi (il saldo negativo del conto anticipi Ł pari a euro 41.567,93, mentre il credito complessivo derivante dal mancato pagamento dei due finanziamenti Ł pari a euro 40.418,74) e della causale dei crediti, collegata nel caso del conto anticipi RAGIONE_SOCIALE sua funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni concesse su fatture.
L’assunto del Procuratore AVV_NOTAIO non trova in ogni caso conforto nel provvedimento impugnato e nel decreto del giudice delegato, che distinguono le poste debitorie concernenti il conto anticipi da quelle relative ai finanziamenti per l’acquisto di veicoli.
Chiarito l’equivoco, deve constatarsi che il decreto dell’8 luglio 2024, dato atto incidentalmente che il creditore aveva contraddittoriamente presentato domanda di ammissione al passivo per un credito considerato prededucibile, come tale estraneo RAGIONE_SOCIALE proceduta di verifica, ha negato la prededuzione sulla scorta di un duplice rilievo: RAGIONE_SOCIALE data di esecuzione del decreto di sequestro preventivo non era entrato ancora in vigore il d.lgs. n. 159 del 2011, che all’art. 56 regola il subingresso dell’amministratore giudiziario nei rapporti pendenti; l’amministratore giudiziario si era limitato a subentrare nei poteri di firma inerenti al rapporto di conto corrente e non nei debiti pregressi.
Con l’opposizione allo stato passivo l’istituto di credito ha censurato le predette argomentazioni.
Ha dedotto che, in sede di esecuzione del decreto di sequestro preventivo, l’amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari si era immesso, in data 12 maggio 2011, nel possesso del conto corrente n. 101393901, cui era abbinato il conto anticipi su fatture, utilizzandolo per lo svolgimento dell’attività d’impresa; sullo stesso rapporto aveva nel prosieguo operato l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale delle misure di prevenzione, per effetto dell’esecuzione del sequestro disposto in data 27-29 novembre 2011 ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Ha insistito affinchØ fosse riconosciuta la prededuzione, argomentando che i crediti sul conto anticipi erano stati utilizzati dall’amministratore giudiziario in un periodo in cui l’impresa era sottratta RAGIONE_SOCIALE disponibilità del titolare, donde l’insussistenza di un legame strumentale con le attività illecite del proposto.
Alla censura il Tribunale ha fornito una risposta insoddisfacente, incentrata esclusivamente sull’estraneità dei crediti prededucibili al subprocedimento di verifica.
L’argomentazione si pone in contrasto con le conclusioni del giudice delegato che, negata la sussistenza dei presupposti per l’ammissione in prededuzione, ha valutato la domanda di insinuazione e ha escluso il credito dallo stato passivo per difetto delle
condizioni di cui all’art. 52 cit.
Nella prospettazione del ricorrente la posizione debitoria della ditta individuale, sebbene già esistente RAGIONE_SOCIALE data del sequestro di prevenzione, si ricollega all’attività imprenditoriale svolta successivamente al sequestro preventivo dell’azienda, allorquando l’impresa era in RAGIONE_SOCIALE giudiziaria.
Il creditore ha precauzionalmente veicolato la domanda nel procedimento di verifica e il Tribunale, in sede di opposizione, non poteva esimersi dal vagliare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in vista dell’inserimento nel piano di riparto con l’attribuzione di un ordine di soddisfazione prioritario ai sensi del comma 2, n. 1, del medesimo articolo.
Se il credito prededucibile, liquido, esigibile e incontestato, non deve essere accertato secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 e può essere soddisfatto al di fuori del piano di riparto, esso Ł soggetto al regime dell’insinuazione al passivo, ove sia privo di dette caratteristiche (cfr. Sez. 1, n. 29108 del 31/03/2022, COGNOME, n.m.) o controverso, come nella specie.
Il giudice delegato ha escluso la prededucibilità sul rilievo che il credito era antecedente al sequestro di prevenzione; non ha tuttavia adeguatamente spiegato se la pretesa fosse maturata per effetto dell’attività d’impresa svolta in costanza di sequestro preventivo, ovvero fosse precedente all’apposizione del vincolo, potendo solo in tale ultima evenienza esigersi la verifica della non strumentalità del credito e della buona fede del creditore.
Sul punto non Ł dirimente la questione circa l’applicabilità ratione temporis della previsione di cui all’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che l’utilizzo del conto corrente bancario da parte dell’amministratore giudiziario non vale di per sØ a determinare il subentro nei debiti precedenti al sequestro, contratti allorquando l’impresa era nella libera disponibilità del titolare, che rimangono soggetti RAGIONE_SOCIALE disciplina AVV_NOTAIO di cui agli artt. 52 ss. d.lgs. cit.
Discorso diverso va fatto per i debiti collegati all’attività imprenditoriale esercitata in costanza di sequestro penale, sorti nel corso della gestione improntata al perseguimento di fini pubblicistici, nell’ottica della conservazione e della valorizzazione del bene, anche nell’interesse dello Stato che potrà divenirne proprietario in caso di confisca.
La previsione dell’art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011, di cui Ł incontestata l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE procedura di prevenzione della quale si controverte, sancisce una linea di continuità tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, stabilendo che, in caso di sequestro e confisca di prevenzione di aziende già sottoposte a sequestro penale, l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non provveda RAGIONE_SOCIALE sua revoca e sostituzione.
Questa Corte ha affermato che, lì dove l’azienda sottoposta al sequestro, di prevenzione o penale, prosegua l’attività di impresa in costanza di RAGIONE_SOCIALE giudiziaria, vi Ł piena e inderogabile responsabilità civile per gli obblighi assunti, stante l’assenza di privilegi dell’azione pubblicistica, inconciliabili con la tutela dei diritti fondamentali (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273864-01), da qui la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono s’impone, riguardo al credito relativo al conto anticipi n. 101393901, una rinnovata valutazione da parte del giudice di merito in conformità ai principi esposti.
Infondati risultano i restanti motivi di ricorso, nella parte in cui l’istituto creditore si duole che il tribunale abbia ritenuto la strumentalità dei finanziamenti nn. 840148 e 840269, erogati a NOME COGNOME nel 2009 per l’acquisto di due veicoli, rispetto all’attività illecita del proposto.
La società ricorrente ha evidenziato che i predetti finanziamenti, antecedenti all’accertamento giudiziale e finanche all’inizio delle indagini nel procedimento penale in cui era emersa la riferibilità della ditta individuale del RAGIONE_SOCIALE al suocero NOME COGNOME, erano stati erogati in costanza di una condizione di pericolosità del ricevente assente od occulta.
In relazione ai profili oggetto di doglianza il Tribunale, con motivazione congrua, ha ritenuto l’accensione dei finanziamenti strumentale rispetto alle attività illecite del prevenuto, in ragione della connessione temporale tra l’insorgenza dei crediti e la pericolosità del proposto: l’erogazione dei prestiti in favore dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, confiscata perchØ intestata fittiziamente al NOME nonchØ avviata con risorse di presunta provenienza illecita, aveva agevolato l’attività illecita del reale dominus NOME COGNOME, già condannato nel 2002 per il delitto di associazione di tipo mafioso, consentendogli di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.
La decisione si conforma all’indicazione giurisprudenziale secondo cui la strumentalità del credito rispetto all’attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e la pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz’altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite (Sez. 6, n. 14143 del 6/2/2019, RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275533; Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282734).
Il Tribunale ha ritenuto la strumentalità del credito in ragione della pericolosità sociale del soggetto cui Ł riferibile il bene confiscato, accertata nel procedimento che ha dato luogo RAGIONE_SOCIALE confisca.
La società ricorrente omette di confrontarsi con l’argomentazione che ricollega a NOME COGNOME COGNOME titolarità effettiva dell’azienda ablata, solo fittiziamente intestata al genero NOME COGNOME, il quale era sprovvisto delle risorse occorrenti per l’avvio, nel 2005, dell’attività imprenditoriale posto che, come rappresentato nella nota dell’RAGIONE_SOCIALE, tra il 2003 e il 2007 aveva dichiarato redditi «pressochØ nulli», secondo quanto riportato nella parte motiva del decreto di confisca.
L’instante non confuta specificatamente l’assunto che la pericolosità del COGNOME, in ragione della pregressa condanna, fosse manifesta all’epoca di insorgenza del credito ma pretende, con un ragionamento fRAGIONE_SOCIALEce, di riferire la manifestazione di pericolosità, anzichØ al proposto, attinto dall’azione di prevenzione patrimoniale, all’affine intestatario fittizio.
In assenza di elementi idonei a superare la presunzione di strumentalità operante sul piano oggettivo, la verifica ai fini dell’ammissione del credito deve spostarsi sul profilo soggettivo del creditore, dovendo il giudice accertare, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, l’assenza della buona fede e dell’incolpevole affidamento del creditore sulla base degli elementi addotti da quest’ultimo (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108).
Il legislatore esige che sia il creditore a dimostrare l’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285079 – 01; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv.
272232 – 01; Sez. 1, n. 44515 del 27/04/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253827 – 01; Sez. 1, n. 30326 del 29/04/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 250910 – 01), tramite l’allegazione di elementi idonei a comprovare non solo la sua estraneità all’illecito del proposto, ma anche l’impiego in sede contrattuale di un livello di diligenza rapportato al caso concreto, tale da escludere una rimproverabilità di tipo colposo.
La sussistenza della buona fede del terzo creditore va verificata con riferimento sia al momento dell’affidamento che al momento dell’eventuale rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, con la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all’analisi globale dell’attività d’impresa del debitore e RAGIONE_SOCIALE valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274807 – 01).
A tenore dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, «nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, RAGIONE_SOCIALE sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonchØ, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».
Rapportando l’onere di diligenza alle connotazioni del creditore instante, si Ł rimarcato che «gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonchØ nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l’affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l’esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l’entrata in vigore della Legge n. 346/1986, cd. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE» (così, in parte motiva, Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., Rv. 265930).
Qualora creditore sia un istituto bancario di rilievo RAGIONE_SOCIALE, la buona fede non può che consistere nella regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonchØ nel rispetto della normativa antiriciclaggio (così, in parte motiva, Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, RAGIONE_SOCIALE Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 265606).
Alla luce delle indicazioni normative e giurisprudenziali, meritano condivisione le conclusioni dei giudici di merito quanto all’omesso adempimento da parte del creditore all’onere di attestare la propria buona fede e l’assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimento circa l’inerenza delle operazioni di finanziamento ad attività illecite: la banca si Ł trincerata dietro la denuncia di smarrimento del fascicolo relativo all’istruttoria creditizia, presentata il 19 ottobre 2023, in tempi successivi all’avvio della procedura di verifica dei crediti, astenendosi dall’introdurre allegazioni documentali in ordine all’espletamento di idonee verifiche sulle caratteristiche soggettive del richiedente l’erogazione del prestito, in punto di affidabilità e solvibilità derivante dRAGIONE_SOCIALE capacità produttiva di un reddito lecito, sulla trasparenza delle operazioni e sulla loro rispondenza RAGIONE_SOCIALE disciplina antiriciclaggio.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto limitatamente al credito relativo al conto anticipi n. 101393901, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, mentre va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente al credito relativo al conto anticipi n. 101393901 presso RAGIONE_SOCIALE, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME