Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20044 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20044 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La società RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE – cessionaria RAGIONE_SOCIALE di un portafoglio di crediti, tra cui quello nascente da contratto di mutuo ipotecario su un immobile assoggettato a confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 oggi 240- bis cod. pen. con la sentenza di condanna, per il delitto di usura, del proprietario pro quota NOME COGNOME – ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con cui il competente Tribunale di Piacenza ha rigettato la domanda di ammissione dell’indicato credito allo stato passivo.
Secondo il Tribunale, il credito del terzo non sarebbe tutelabile, mancando le condizioni della buona fede e dell’inconsapevole affidamento. La società ricorrente ha, infatti, acquistato il credito in data 11 ottobre 2019, quindi, in un periodo
successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di COGNOME, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2017. All’epoca dell’acquisto risultava, peraltro, regolarmente trascritto il provvedimento cautelare di sequestro emesso dal GIP relativamente al bene di cui è stata disposta la definitiva confisca.
La società ricorrente ha sviluppato due motivi.
2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione nonché violazione degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento alla strumentalità del credito quale presupposto normativo della confisca.
Il Tribunale, secondo RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto dimostrare la finalizzazione del credito all’esercizio dell’attività criminosa che ha condotto all’applicazione della misura di sicurezza della confisca. Solo laddove sia dimostrata una condizione di pericolosità, percepibile e manifesta, al momento dell’erogazione del finanziamento, il creditore ha necessità di fornire la prova liberatoria della buona fede.
2.2. Con il secondo motivo deduce società violazione degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011 con riferimento alla posizione del terzo creditore cessionario.
Il provvedimento impugnato ha continuato a ritenere decisiva la circostanza della trascrizione del sequestro del bene confiscato in epoca precedente rispetto alla cessione del credito in favore della ricorrente, nonostante la difesa abbia evidenziato che la successiva confisca non è stata trascritta nei registri immobiliari; che nella qualità di terzo estraneo al procedimento penale non aveva alcun obbligo di acquisire informazioni sull’esito del procedimento giudiziario in cui era stata disposta la misura cautelare reale e che, comunque, poteva non attribuire rilevanza all’esistenza del vincolo reale al momento dell’acquisto del credito perché non ne impediva il soddisfacimento.
Non è stata presa in alcuna considerazione la peculiare tipologia di acquisto del credito ossia la “cessione in blocco”, la cui disciplina, contenuta negli artt. 58 e seg. del d.lgs. n. 385 del 1993, prevede l’inesigibilità in capo al cessionario della previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originar garanzia ipotecaria correlati ai crediti ceduti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi due connessi motivi congiuntamente esaminabili, è infondato.
Preliminarmente, va ricordato che la disciplina relativa alla tutela dei diritt di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca prevenzione prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si applica, in forza dell’art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, anche alle misure del
sequestro e della confisca “estesa” di cui all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se disposte successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in questo senso più di recente Sez. 1, n. 16341 del 01/04/2022 RAGIONE_SOCIALE Affide, già custodia RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282958 – 01).
La peculiare natura della confisca ex art. 240 bis cod. pen., applicata in esito ad un giudizio di cognizione, impedisce, una volta divenuta irrevocabile la sentenza che ha disposto la misura patrimoniale, di rimettere in discussione i presupposti applicativi già oggetto di accertamento definitivo.
Sotto questo profilo è, quindi, manifestamente infondato il primo motivo che sollecita, peraltro in termini non del tutto intellegibili, un nuovo ed alternativ accertamento da parte del giudice, investito dal cessionario della richiesta di ammissione allo stato passivo, in ordine alla strumentalità del credito ipotecario ceduto rispetto all’attività illecita.
Il provvedimento impugnato si è attenuto al principio di diritto fissato dalle Sezioni unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272978-01), secondo cui la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l’ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, il quale potrà comunque avvalersi, se esistente, della condizione di buona fede sussistente in capo al creditore originario, nella cui posizione è identicamente subentrato.
Il creditore cessionario, quindi, è chiamato a provare, ai fini dell’ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede e dell’incolpevole affidamento nei termini indicati dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (oltre alla buona fede propria, sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura di rigore: Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271618).
Ai fini di tale prova, non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato conferito nell’ambito di un’operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall’art. 58 d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Tale operazione costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, che non esime il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti cui la legge subordina la tutelabilità dei crediti del terzo nella procedura volta al loro accertamento; l’adempimento di tali oneri dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo, in particolare, il cessionario affidare la prova
della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito.
In applicazione di tali principi il Tribunale, preso atto dell’assenza di specifiche allegazioni difensive sulla buona fede del cedente e del cessionario del credito diverse dall’antecedenza dell’iscrizione di ipoteca volontaria sull’immobile rispetto alla trascrizione del vincolo reale, si è correttamente limitato ad evidenziare la mancata acquisizione di elementi idonei a suffragare l’incolpevole affidamento del cessionario che, messo in allarme dalla pacifica trascrizione del sequestro sul bene gravato da ipoteca, aveva comunque concluso l’acquisto sia pure “in blocco” senza adempiere agli obblighi di informazione sulla permanenza del vincolo e quindi accettando il rischio che fosse confiscato in presenza dei requisiti previsti dalla normativa penalistica.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna della società ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. RAGIONE_SOCIALEQRAGIONE_SOCIALE. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 13 Marzo 2024.