Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44910 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.5.2023 il Gip del Tribunale di Pordenone, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, del 5.10.2022, ha respinto l’opposizione proposta da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip di Pordenone del 22.7.2021 pertanto il rigetto delle istanze formulate dai predetti in ordine alla confisca disposta nei confronti di COGNOME NOME.
Ripercorrendo in sintesi le fasi del presente procedimento:
san scrittura privata del 23.4.2010 i fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME , ,, evano acquistato per Euro 190.000 dalla RAGIONE_SOCIALE credito vantato dall’istituto bancario verso il loro padre, COGNOME NOME, credito garantito da ipoteca iscritta sull’immobile di proprietà del padre, sito a INDIRIZZO, adibito a civile abitazione e occupato in ultimo dalla ex moglie di COGNOME NOME;
nel 2018 COGNOME NOME veniva condannato dal Gip di Pordenone con rito abbreviato (sentenza dei 12.6.2018, irrevocabile il 19.10.2018) per il reato di cui all’art. 2 cl.igs. n. 74 del 2000 in ordine alle dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di false fatture presentate nel 2012, 2013 e 2015, disponendosi altresì la confisca ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 del profitto del reato, pari ad Euro 223.450,68, mediante confisca per equivalente dell’immobile di sua proprietà (immobile già sottoposto a sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip il 5.6.2017 ed eseguito mediante trascrizione il 13.6.2017; successiva confisca trascritta il 16.1.2019);
con istanza dei 18.5.2019 COGNOME NOME e COGNOME NOME, premesso di essere intervenuti con atto di data 9.7.2018 nell’esecuzione immobiliare promossa da altro creditore contro il padre, azione esecutiva dichiarata improcedibile dal giudice civile per l’intervenuta confisca del bene, chiedevano al Gip, quale giudice dell’esecuzione, la revoca della disposta confisca o in subordine l’accertamento della validità dell’ipoteca TARGA_VEICOLO iscritta sull’immobile confiscato con conseguente loro diritto di promuovere l’esecuzione su detto immobile o in ulteriore subordine di disporre la vendita in sede penale con attribuzione del ricavato a loro vantaggio in virtù del diritto di prelazione;
l’istanza veniva respinta dal AVV_NOTAIO con ordinanza emessa de plano il 22.7.2021, decisione contro cui é stato proposto ricorso per cassazione, riqualificato come
opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. e decisa dallo stesso Gip con il rigetto con ordinanza in data 15.4.2022;
avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, premettendo di rinunciare alla domanda “principale” di revoca della confisca, insistendo, invece, sulle due domande subordinate di opponibilità .della garanzia ipotecaria al Demanio con possibilità di intraprendere l’esecuzione forzata contro lo Stato proprietario dell’immobile ovvero la vendita in sede penale dell’immobile confiscato attribuendone il ricavato ai due ricorrenti quali creditori ipotecari di primo grado;
questa Corte, Sez. 3, con sentenza del 5.10.2022 ha annullato l’ordinanza impugnata rinviando per un nuovo giudizio, ritenendo priva di adeguato supporto motivazionale l’attribuzione della qualifica di interposti o di simulati creditori due COGNOME;
con l’ordinanza oggi impugnata il Gip ha nuovamente rigettato l’opposizione proposta dai Duranti ritenendo che la questione centrale non attenga alla buona o mala fede degli stessi, e tantomeno alla loro terzietà rispetto al reato commesso dal padre, ma a monte alla titolarità effettiva del diritto da loro formalmente acquisito, ritenendo altresì che il negozio giuridico del 23.4.2010, di perfezionamento della cessione del credito, sia in realtà un negozio fiduciario ove l’acquisto del diritto da parte dei fiduciari avviene a beneficio del terzo.
Avverso detta ordinanza COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo si deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod.proc.pen. nonché la mancanza della motivazione o la motivazione meramente apparente ex art. 606, lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che il giudice del rinvio abbia riproposto lo stesso percorso argomentativo dell’ordinanza del 12.5.2022 non ottemperando all’obbligo di cui all’art. 627, comma 3, cod.proc.pen.
Peraltro il giudice del rinvio é incorso nello stesso deficit motivazionale rendendo una motivazione meramente astratta ed ipotetica del proprio convincimento, disancorata da qualsivoglia riscontro probatorio secondo un percorso già censurato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) in particolare omessa e/o erronea applicazione
delle norme e dei principi di diritto civile (così come affermati dall giurisprudenza civile anche di legittimità) in tema di validità ed efficacia de contratto con riferimento ai requisiti essenziali ed in particolare alla volont negoziale, alla causa negoziale, alla simulazione, al negozio indiretto ed al negozio fiduciario; omessa considerazione delle norme in tema di prescrizione civile (art. 2934 cod.civ.).
In ogni caso contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso dell’ordinanza impugnata e dagli atti di seguito specificamente indicati (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.).
Si rileva che il giudicante ha ritenuto che il contratto di cessione del credito de 23.4.2010 sia afflitto da varie patologie negoziali che ne comportano l’invalidità o l’inefficacia con la conseguenza che difetterebbe in capo agli odierni ricorrenti la titolarità del credito ipotecario acquistato. Il giudice del rinvio ha richiamato va istituti del diritto civile ovvero il negozio simulato, la riserva mentale, il nego indiretto ed il negozio fiduciaria che tuttavia risultano erroneamente richiamati.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Parte ricorrente ha depositato memoria con motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
/.Prima di esaminare le singole censure in cui si articola il ricorso, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’art. 52 del d. Igs. n. 159 de 2011, il cui primo comma dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ov ricorrano determinate condizioni per quanto riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprima un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, come quella in ambito tributario ex art. 12 bis del d. n. 74/2000, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritt credito o di garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma per equivalente.
In tema di misure di prevenzione si é affermato che il giudice della esecuzione è tenuto in ogni caso a realizzare l’esame della domanda di tutela al fine di apprezzare la ricorrenza o meno della condizione soggettiva di buona fede del creditore ipotecario, presupposto per la posteriore opponibilità del credito nei confronti dell’erario, e ciò anche nelle ipotesi in cui non si versi in ambito d
diretta applicazione delle disposizioni di cui al d.Ig. n. 159 del 2011, artt. 52 SS..
In altre parole, la verifica della effettiva condizione di soggetto terzo pregiudicato dalla confisca nella. legittima aspettativa di soddisfacimento del credito – è sempre spettante al giudice penale in ambito esecutivo, trattandosi di stabilire in che misura l’effetto di trasferimento del bene confiscato allo stat (con acquisto a titolo originario, secondo quanto previsto espressamente dal ci:1g. n. 159 del 2011, art. 45) possa o meno essere limitato dalla incidenza di un diritto soggettivo ammissibile ad una qualunque forma di tutela, da esperirsi nei confronti dell’attuale titolare del bene.
Il fatto che la particolare procedura di cui al d.Ig. n. 159 del 2011, artt. 52 e s non sia – a tutt’oggi – espressamente applicabile a tutte le ipotesi di sequestro e confisca penale che abbiano comportato gestione di patrimoni non comporta, dunque, il sacrificio del diritto del terzo e la assoluta intangibilità della confis quanto l’applicazione dei principi giurisprudenziali tesi a riconoscere il diritto d terzo alla verifica giurisdizionale della condizione di buona fede e affidamento incolpevole a fini di mantenimento della azionabilità della propria pretesa nei confronti dello Stato (Sez. I, n.22048 del 26/02/2021).
Si é altresì affermato che nelle ipotesi di cessione del credito, la sussistenza dei presupposti per l’opponibilità del credito ipotecario nei confronti dello Stato, i caso di sequestro e confisca di prevenzione dei beni del debitore, va verificata con riferimento al credito ed al creditore originari, sicché il credito ceduto deve essere sorto anteriormente al sequestro (indipendentemente dal momento in cui è avvenuta la sua cessione) e non deve essere strumentale all’attività illecita del debitore, salva la prova della buona fede del creditore originario e del cessionario, da.intendersi quest’ultima come mancanza di accordi fraudolenti con il prevenuto (Sez. U., n.29847 del 31/05/2018).
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511), il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non p essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi “estraneo” alla condotta illecita altrui, precisandosi in tal senso ch l’essere la confisca un modo “autoritativo” di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei; ciò che rileva è pertanto l’at qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato.
Per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l’affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo.
Esaminando il caso di specie, l’ordinanza impugnata muove dal rilievo secondo cui i Duranti non potrebbero essere neanche qualificati come creditori o come terzi titolari di un diritto di credito in quanto non avrebbero ” a monte” acquisit la titolarità effettiva del diritto di credito e della connessa garanzia ipotecaria. Il giudice del rinvio perviene a tale conclusione argomentando che “il negozio giuridico del 23.4.2010 è stato utilizzato dai ricorrenti per conseguire il contrario dello scopo o meglio della causa negoziale tipica: non esercitare la garanzia reale ponendo al sicuro la proprietà dell’immobile o in caso di esecuzioni intraprese da terzi creditori, mantenere comunque il corrispettivo valore in caso di
trasferimento forzoso..”.
A fondare tale ricostruzione, alla cui base vi sarebbe il postulato secondo cui non potendo NOME acquistare il credito né tantomeno rilevare l’ipoteca vi avrebbero provveduto i figli, il giudice del rinvio ha, tuttavia, richiamato in modo indifferenziato diversi istituti civilistici quali la riserva mentale, la simulazio negozio indiretto ed il negozio fiduciario.
Ebbene, a prescindere dalla irrilevanza della prima figura che rimane confinata nella sfera psichica del soggetto non esplicando alcuna conseguenza sulla validità del contratto, le altre figure vengono genericamente ed alternativamente invocate, senza neppure indicare quali siano i soggetti concretamente coinvolti e con riguardo al negozio indiretto quale sia il negozio fine ed il negozio mezzo, senza quindi una chiara descrizione in concreto degli istituti giuridici richiamti.
Ne consegue che il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito appare apodittico e del tutto congetturale in quanto disancorato da ogni riscontro probatorio.
3.Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone, altro magistrato.
Così deciso il 10.10.2023