Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Civitavecchia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 del Tribunale di Palermo
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, emessa il 27 marzo 2023, con il quale il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ammissione del credito vantato dal ricorrente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE sottoposta a confisca di prevenzione divenuta definitiva il 10 giugno 2021.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.l.gs. 159/2011 nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra il credito vantato dal ricorrente e le condotte illecite che hanno giustificato la confisca di prevenzione.
Il Tribunale, senza tenere conto della lecita provenienza delle somme versate per l’acquisto dell’immobile e della documentata assenza di collegamenti tra l’attività economica del NOME e le illecite attività del COGNOME, avrebbe erroneamente ritenuto la strumentalità del credito sulla scorta di vicende giudiziarie afferenti alla pericolosità sociale ascritta al COGNOME, soggetto
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diverso da NOME COGNOME, legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Secondo il ricorrente mancherebbe la prova dell’esistenza di un nesso funzionale tra il credito e l’attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di prevenzione o comunque alle condotte derivate dall’attività illecita in termini di frutto o reimpiego.
Inoltre, non sarebbe stata dimostrata l’erogazione del credito in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del debitore; i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamare, in modo apodittico, atti e vicende processuali afferenti ad NOME COGNOME, soggetto totalmente sconosciuto al ricorrente all’epoca della stipula del preliminare di acquisto dell’immobile messo in vendita dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, ignorando le argomentazioni difensive, avrebbe omesso di verificare l’esistenza, all’epoca della stipula del preliminare di acquisto, di elementi rilevatori della condizione di «testa di legno» del COGNOME, circostanza venuta alla luce solo nel 2010 a seguito delle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia.
I giudici di merito, con motivazione illogica ed errata avrebbero ignorato la documentazione difensiva attestante la liceità del credito vantato dal NOME e dei flussi monetari adoperati per il versamento degli acconti nonché l’assoluta buona fede del ricorrente desumibile dalle istanze di acquisto formulate dal ricorrente dapprima all’amministratore giudiziario e successivamente al Tribunale di Palermo.
Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il contenuto del decreto di confisca senza indicare alcun elemento sintomatico della pericolosità del COGNOME all’epoca della stipula del preliminare di acquisto ovvero della conoscibilità da parte del COGNOME del rapporto illecito tra il COGNOME ed il COGNOME, non potendosi fare carico al creditore di effettuare penetranti indagini quanto alle pendenze penali o alle occulte attività del soggetto beneficiario dei pagamenti.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 52 d.l.gs. 159/2011 nonché erroneità e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla buona fede del ricorrente.
I giudici di merito, sulla scorta di mere presunzioni e congetture prive di qualsiasi riscontro probatorio, avrebbero erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe omesso di utilizzare la diligenza richiesta all’acquirente di un immobile, senza illustrare i motivi posti a fondamento dell’esclusione dell’invocata buona fede.
Il Tribunale, ignorando le documentate argomentazioni difensive, non avrebbe spiegato quali comportamenti avrebbe potuto svolgere il COGNOME per accertare l’ipotizzata destinazione delle somme corrisposte all’incremento delle attività delittuose della società RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione del fatto che tutti i procedimenti instaurati a carico del COGNOME nel periodo antecedente alla stipula del preliminare si sono conclusi con provvedimenti di archiviazione e contestuale revoca dei disposti sequestri.
I giudici di merito avrebbero valorizzato il contenuto della conversazione intercettata in data 21 luglio 2005 intercorsa tra il COGNOME e NOME COGNOME, senza spiegare in che modo il ricorrente avrebbe potuto avere notizia del contenuto di tale conversazione.
La buona fede del ricorrente sarebbe confermata dal fatto che il preliminare di vendita è stato stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE in data 26 ottobre 2005 mentre il COGNOME è stato tratto in arresto nell’anno 2010 e la misura di prevenzione è stata applicata alla predetta compagine societaria nell’anno 2011.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’operazione immobiliare è stata debitamente autorizzata dal massimo organo di controllo della Regione Sicilia e che tutti i pagamenti rateali sono adeguatamente documentati. Inoltre, la difesa ha evidenziato che al momento della consegna dell’immobile, il ricorrente doveva ancora corrispondere la somma di 76.000 C che, proprio per preciso scrupolo di diligenza, si era riservato di versare all’atto del definitivo rogito.
Il ricorrente ha infine evidenziato che gli atti del processo non fornirebbero alcun elemento da cui desumere la sussistenza di contatti di qualsiasi natura tra il ricorrente ed il COGNOME o con altri esponenti di sodalizi di stampo mafioso, essendosi il COGNOME limitato ad intrattenere contatti commerciali con il rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Dette censure, peraltro, oltre ad essere dedotte per motivi non consentiti, sono prive di specificità in quanto il ricorrente si è limitato a proporre una ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione del Tribunale.
Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in tema di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate
dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti.
Il Tribunale, condividendo la disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali effettuata dal primo giudice, ha indicato i dati logicoprobatori da cui desumere la partecipazione del COGNOME al sodalizio di stampo mafioso e la conseguente manifestazione della sua pericolosità fin dai primi anni 2000; la riconducibilità al COGNOME della società RAGIONE_SOCIALE; il ruolo di “testa di legno” ricoperto dal COGNOME, GLYPH la contestualità temporale tra l’insorgenza del credito e la manifestazione della pericolosità del COGNOME; la mancata registrazione e trascrizione del preliminare di vendita; il versamento da parte del COGNOME di somme nettamente superiori a quelle indicate nel preliminare di vendita, la mancata stipula del definitivo a distanza di sei anni dalla data di sottoscrizione del preliminare e la mancata instaurazione da parte del COGNOME di azioni di alcun tipo per la messa in mora della controparte e per la definizione dell’affare. I predetti elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare la strumentalità degli acconti versati dal COGNOME per l’acquisto dell’immobile al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione mafiosa di cui era partecipe il COGNOME, la fittizietà dell’intestazione dell’immobile alla società, la conoscibilità della pericolosità del COGNOME e la mancanza di buona fede del COGNOME (vedi pagg. da 10 a 18 del decreto impugnato). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il provvedimento impugnato non appare, pertanto, affetto da violazione di legge, la motivazione del provvedimento impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
Le valutazioni del Tribunale, fondate su un’analisi del materiale logicoprobatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che
adeguata spiegazione delle ragioni del rigetto della domanda di ammissione del credito proposta dal COGNOME. Il riferimento alla violazione di legge ed a carenza/apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive.
Deve essere, infine, ribadito che, è improponibile, sotto forma di violazione d legge, la mancata considerazione di prospettazioni difensive quando le stesse, come nel caso di specie, siano state prese in considerazione dal giudice o risulti assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01) e comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023