Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46344 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 24/04/2024
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del letti gli atti, il ricorso ed il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato il G.i.p. del Tribunale di Napoli – Ufficio 42° ha rigettato l’opposizione allo stato passivo, redatto ai sensi del cbn. disp. degli artt. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 proposta da MPS Banca/AMCO Asset Management Company S.p.A. nel procedimento penale pendente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME quanto alla confisca di beni agli stessi intestati.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società mandataria della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE per il recupero dei crediti acquisiti in blocco da MPS Banca, istituto erogante il credito originariamente concesso ai citati COGNOME e COGNOME per l’acquisto di un immobile facente parte del compendio confiscato.
La ricorrente deduce in primo luogo inosservanza ed erronea ed applicazione dell’art. 52, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 nell’interpretazione finora fornitan dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, sostenendo che il giudicante ha rigettato l’opposizione proposta senza effettuare alcuna valutazione preliminare in ordine al requisito della strumentalità del credito rispetto alla attività illecita dei mutuatari o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.
Deduce, inoltre, vizi cumulativi di motivazione in ordine all’interpretazione ed applicazione del citato art. 52, per avere il giudice omesso ogni elemento specifico atto a dimostrare che la strumentalità fosse conosciuta od almeno conoscibile al momento della concessione del credito mediante la stipula del contratto di mutuo fondiario in favore dei richiedenti COGNOME e COGNOME non chiarendo perché e in che modo la banca erogante avrebbe potuto venire a conoscenza di quella strumentalità ove l’istruttoria finalizzata all’erogazione fosse stata più approfondita.
Nella requisitoria scritta il Procuratore Generale in sede sostiene preliminarmente che il ricorso è generico, non contenendo “alcun riferimento alla procedura nel cui ambito sia stato emesso l’atto impugnato, non indica a quale soggetto giuridico si riferisca la formazione dello stato passivo dal quale il ricorrente assume essere stato escluso e non chiarisce quale rilevanza rivestano i documenti allegati all’impugnazione (un verbale di assemblea del RAGIONE_SOCIALE del 23 febbraio 2011 e un modello unico 2015 relativo ai redditi
del Sig. COGNOME COGNOME ai fini della dimostrazione della buona fede dell’istituto di credito che ha concesso il finanziamento”.
Aggiunge, inoltre, che è stato fatto buon uso dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di prova della buona fede da parte del terzo acquirente del credito ipotecario (Sez. 3, n. 24067 del 09/05/2024, Dovalue S.p.A. Rv. 286556; Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca IFIS S.p.A., Rv. 285079) e che stigmatizzando la carenza dell’istruttoria svolta dalla banca erogatrice del mutuo, unitamente alle altre circostanze indicate (inosservanza delle previsioni dei d.lgs. n. 231/01 e 231/07), il giudicante ha correttamente respinto l’istanza di revoca dello stato passivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Prima di entrare nel merito della questione dedotta dalla ricorrente, vale brevemente ricordare che l’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011 consente al terzo interessato di proporre ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di prevenzione o dal G.i.p. per la formazione dello stato passivo in assenza di particolari condizioni, con la conseguente rilevanza ed applicabilità dell’art. 606 cod. proc. pen. nella sua interezza, in chiara distonia rispetto alla limitazione contenuta nell’art. 10, comma 3, dello stesso Decreto che circoscrive al solo caso di violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) il contenuto dell’impugnazione avverso il decreto della Corte di appello che abbia deciso sulla applicazione delle misure di prevenzione personale o di natura patrimoniale (art. 27, comma 2, stesso Decreto).
Da ciò deriva che, pur nella tendenziale sinteticità delle argomentazioni che deve assistere la motivazione del decreto (art. 125, comma 3, cod. proc. pen. applicabile in forza delle norme di rinvio di cui all’art. 7, comma 9 e 10, comma 4, d.lgs. cit.), il giudicante non può esimersi dallo spiegare compiutamente le ragioni della decisione, dovendo di necessità la motivazione assumere forma e consistenza corrispondente alla specificità e alla eventuale complessità del caso.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’impugnato provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Napoli si caratterizza per un tasso di eccessiva sintesi, non consentendo agevolmente, sulla base delle mere argomentazioni ivi contenute, di stabilire perché mai e in che modo la banca (originariamente) erogante il mutuo fondiario assistito da ipoteca avrebbe dovuto comprendere che il relativo
importo avesse la precipua se non unica finalità di creare una immediata liquidità in favore dei mutuatari che si apprestavano, con la provvista così reperita, ad acquistare l’immobile “rendendo possibile – solo pochi mesi dopo – la sottrazione del corrispondente valore” (v. decreto impugnato).
Per quanto, infatti, sia dato registrare il ripetuto richiamo da parte del giudice all’inosservanza delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e al d.lgs. n. 231 del 2007 (riciclaggio) o della normativa bancaria al momento della concessione della linea di credito, quasi nulla si rinviene nella motivazione con riferimento al profilo della buona fede della banca a suo tempo erogante il mutuo in rapporto ai documenti prodotti in visione dall’odierna ricorrente nella presente procedura.
La ricorrente ha, infatti, richiamato principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in pronunce ulteriori e distinte rispetto a quelle indicate nel provvedimento impugnato e che vale qui ricordare.
In tema di confisca di prevenzione, ai fini dell’ammissione del credito allo stato passivo, la verifica della buona fede del terzo creditore, in caso di successione nell’originario rapporto giuridico, non deve limitarsi al fatto che l’erogazione del mutuo sia conforme ad una corretta gestione bancaria, necessitando l’accertamento di un nesso di causalità tra il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281821)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall’art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che come recita il nuovo testo della disposizione – non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpie solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura, l’onere di dimostrare l’ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca IFIS S.p.A., Rv. 285079 in fattispecie in cui si è precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e delle cointeressenze del proposto, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita)
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del terzo creditore, nel caso in cui questi abbia allegato elementi idonei a comprovare, all’atto della erogazione del credito, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi
di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPS Capitai Services Banca per le Imprese S.p.A., Rv. 279024)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente alla confisca, la dimostrazione della buona fede del creditore non incontra limiti e, ove la mancata conservazione della documentazione relativa alle verifiche eseguite, al momento della erogazione del finanziamento, sulle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso tra la chiusura del rapporto creditizio e la confisca, detta prova può fondare anche su elementi indiziari (Sez. 6, n. 4005 del 30/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286115).
Trattasi di principi che il Collegio condivide pienamente e la cui riaffermazione comporta la necessità per il giudicante di argomentare in maniera approfondita sul tema oggetto del ricorso.
All’accoglimento del ricorso segue, dunque, l’annullamento dell’impugnato provvedimento con rinvio per nuovo esame all’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli per nuovo esame dell’istanza.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.