Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l’istanza presentata da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 1, comma 199, I. 24 dicembre 2012, n. 228, per l’ammissione al passivo, nel procedimento di confisca per prevenzione disposta nei confronti di COGNOME NOME, del credito vantato nei confronti della Società “RAGIONE_SOCIALE” (società anch’essa oggetto di confisca, perché ritenuta riconducibile al COGNOME) in virtù di un contratto preliminare di acquisto di un immobile per il quale la creditrice
assumeva di aver versato l’intero prezzo convenuto, senza che fosse stato stipulato il contratto definitivo.
A sostegno della decisione, il Tribunale aveva rilevato la strumentalità del credito rispetto allo svolgimento dell’attività illecita, alla luce della costituzio della società da parte del soggetto proposto per proseguire nell’investimento di capitali, frutto delle condotte di reato, nel settore immobiliare; aveva, inoltre, esposto indici presuntivi dell’assenza di buona fede da parte della promittente acquirente, valutando l’assenza di registrazione e trascrizione del contratto preliminare, la non completa tracciabilità di parte dei pagamenti effettuati, l’assenza di tempestive iniziative, rivolte sia all’immissione nel possesso del bene, sia all’attivazione di rimedi giurisdizionali.
Ha proposto ricorso la difesa della COGNOME deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen., con riguardo alla statuizione del provvedimento impugnato che aveva escluso il diritto dell’istante alla sospensione dell’esecuzione della sentenza che aveva disposto la confisca e al contestuale riconoscimento del diritto alla conclusione del contratto definitivo di acquisto dell’immobile promesso in vendita.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 52, lett. B), d.lgs. 159/2011, nonché vizio di motivazione, per manifesta illogicità, contestando sia il giudizio sulla strumentalità del credito, sia il difetto di buona fede, censurando l’omessa valutazione di documenti e dati obiettivi (come l’avvenuta registrazione, nella contabilità della società promittente alienante, della quasi totalità dei pagamenti effettuati con mezzi tracciabili) che avrebbe dovuto condurre ad una diversa conclusione sull’atteggiamento di totale buona fede da parte della creditrice.
CONSIDERATO 11’1 DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Va osservato, in via preliminare, che in ragione della natura del procedimento per l’ammissione al passivo dei crediti vantati nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale, così come disciplinato dall’art. 1, commi 194 e ss., I. 228/2012, e del provvedimento emesso dal Tribunale, per il quale “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale” (art. 1, comma 200, I. 228/2012), la relativa impugnazione con il ricorso per cassazione «può essere propost, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso
decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge» (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE San Paolo RAGIONE_SOCIALE.p.A., Rv. 279627 – 01; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, Banca popolare di Bari S.c.p.a., Rv. 265360 – 01; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Rv. 262734 – 01).
1.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nel procedimento disciplinato dagli artt. 52 e ss. d. Igs. 159/2011 il legislatore ha distinto tra la sorte dei contratti pendenti, riguardanti i beni oggetto del provvedimento di confisca, e la realizzazione delle ragioni di credito derivanti da quei contratti. Il diritto che la parte rivendica, alla stipula del contratto defini di vendita del bene per il quale fu concluso il contratto preliminare, non può evidentemente costituire un credito da ammettere al passivo, in quanto la sede naturale per vedere riconosciuto il diritto alla conclusione del contratto definitivo è quella regolata dall’art. 56 d. 1gs. 159/2011, mediante lo strumento della messa in mora dell’amministratore giudiziario per 1″adempimento del contratto pendente.
Corretta, pertanto, è la soluzione adottata dal provvedimento impugnato che ha rilevato l’impossibilità di pronunciare sulla richiesta avanzata, destinata ad incidere sulla destinazione dei beni già confiscati in via definitiva.
1.3. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Il provvedimento del Tribunale, nel valutare la condizione soggettiva della ricorrente e, in particolar modo, la buona fede nella conclusione del contratto preliminare e nella relativa esecuzione (da cui è sorto il diritto di credito alla restituzione delle prestazioni eseguite, in difetto della conclusione del contratto definitivo), in primo luogo non si è confrontato con le prove documentali (versamenti a mezzo bonifici e titoli di credito; attestazioni dell’amministratore giudiziario), allegate nel corso del procedimento dalla difesa, dirette a dimostrare l’anteriorità del rapporto contrattuale rispetto al sequestro della società contraente (disposto con decreto del 30 agosto 2011: pag. 2 dell’ordinanza del Tribunale); ha omesso di valutare, al fine di apprezzare le condizioni delle parti e dei rapporti patrimoniali intercorsi, l’esistenza di analoghi contratti preliminari aventi ad oggetto beni ricadenti nel medesimo complesso immobiliare, rispetto ai quali sono stati conclusi gli atti di trasferimento definitivo; non si è confrontato con l documentazione relativa al trasferimento del possesso materiale del bene promesso in vendita (attestata dall’amministratore giudiziario), per verificarne l’incidenza sull’affermata inesistenza di garanzie o iniziative assunte dalla parte acquirente rispetto al versamento integrale del prezzo dell’immobile; ha trascurato di considerare il dato della effettiva capacità economica della ricorrente, e del
relativo nucleo familiare, rispetto agli impieghi destinati all’esecuzione delle obbligazioni relative al contratto preliminare.
Dagli indicati vizi della motivazione deriva l’errata applicazione della norma che individua i parametri cui ancorare il giudizio sulla buona fede del creditore che agisce per conseguire l’ammissione del proprio credito, non potendosi fare leva sui criteri enunciati dalla giurisprudenza nei riguardi degli istituti bancari che, per l specificità dell’attività svolta e per l’esistenza di standard di diligenza desumibil da prassi operative e regolamenti interni, sono tenuti ad osservare un livello di particolare accortezza nell’assumere obbligazioni nei confronti della clientela, alla stregua del canone fissato dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.; sul promissario acquirente di beni immobili, realizzati dalla società alienante, che non agisce come operatore professionale, può gravare l’onere di verificare l’affidabilità commerciale, la solvibilità dell’impresa, la capacità contrattuale e finanziaria nel portare a realizzazione quanto promesso in vendita, trattandosi di operazione negoziale che non inerisce ad attività professionali; al contrario, non possono essere richiesti particolari obblighi di diligenza nel verificare l’esistenza di soc occulti, potenzialmente destinatari di misure di prevenzione, ovvero nel sondare la destinazione dei ricavi della società in attività non congruenti con l’oggetto sociale, salva la dimostrazione di circostanze sintomatiche della consapevolezza circa l’esistenza di profili di illiceità nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Per effetto della statuizione che precede, il provvedimento deve esser annullato, con rinvio al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della richiesta di ammissione al passivo del credito applicando i principi di diritto su enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione.
Così deciso il 17/5/2024