Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE.
avverso l’ordinanza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH • E e t’ 0 (-e- 19 – 4 C- 0 I GLYPH C- 4 :Lik C4 — – 9
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 27 maggio 2022 la Corte di Appello di Firenze – quale giudice della esecuzione – ha respinto la richiesta introdotta da RAGIONE_SOCIALE, relativa alla di un credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME.
1.2 Va precisato, in riferimento alla sottostante vicenda processuale che:
in data 13 giugno 2012 è stata iscritta ipoteca volontaria su un immobile sito i Camaiore di proprietà di COGNOME NOME, a garanzia di un credito erogato da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ;
il bene oggetto della garanzia ipotecaria è stato sottoposto a sequestro preventivo in data 29 marzo 2013 nei confronti di COGNOME NOME, per reati tributari (omesso versamento IVA) risalenti al 2010 e 2011 ;
in sede di giudizio penale, nel 2017, è stata affermata la responsabilità d COGNOME NOME ed è stata disposta confisca per equivalente del bene immobile;
in data 7 dicembre RAGIONE_SOCIALE è stato stipulato contratto di cessione dei crediti i sofferenza, 'in blocco', per cui BCC RAGIONE_SOCIALE è divenuta cessionaria anche in rapporto al credito erogato nei confronti di COGNOME .
1.3 Ciò posto, secondo la Corte di Appello non può offrirsi tutela al soggetto cessionario in ragione della strumentalità del finanziamento alla attività illecita, cui si unisce l'as di dimostrazione della buona fede tanto del creditore originario che del soggetto subentrato nella titolarità della posizione creditoria.
1.4 In particolare, viene evidenziato che:
l'originaria erogazione del credito è avvenuta a ridosso della commissione delle condotte illecite, in un contesto di attività di impresa caratterizzato dalla scelta di omettere i versamenti in favore dell'erario;
tale realtà non sarebbe dovuta sfuggire a un creditore qualificato come l'ente bancario che ebbe ad erogare il credito, per cospicuo importo, con lacurosa istruttoria, anche in rapporto alle condizioni finanziarie delle società all'epoca amministrate da COGNOME NOME;
la cessione è, in ogni caso, avvenuta dopo il sequestro del bene immobile offerto in garanzia.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE, quale nuova procuratrice di RAGIONE_SOCIALE (cessionario del credito). Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della condizione di buona fede in capo all'originario creditore.
Si sostiene, da parte della società ricorrente, che la confisca per equivalente non rient nella sfera di applicabilità della particolare disciplina – applicata dalla Corte di Appel cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011.
In ogni caso si evidenzia che il creditore originario non aveva, né poteva avere, contezza della attività illecita realizzata da COGNOME NOME.
Gli indicatori utilizzati dalla Corte fiorentina sono, in tesi, non pertinenti e inadeguat
Era stata verificata la solvibilità dei debitori e la idoneità del bene ad essere offe garanzia del credito, con assunzione dell'ordinario rischio di impresa.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della condizione di buona fede in capo al cessionario.
Si afferma che le statuizioni della Corte di Appello sono elusive dei principi di di affermati dalle Sezioni Unite nel noto arresto del RAGIONE_SOCIALE sul tema della cessione in blocco de crediti.
Non poteva dedursi, in particolare, l'assenza di buina fede solo in riferimento alla anterior del sequestro preventivo rispetto alla cessione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va, in premessa, evidenziato che correttamente – sulla base della prevalente interpretazione giurisprudenziale – il giudice della esecuzione ha fatto applicazione del disposizione di legge di cui all'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011 (v- Sez. III n. 3860 18.4.2019, rv 277159) anche nella ipotesi in cui il provvedimento di confisca del bene oggetto di garanzia sia stato emesso 'per equivalente'.
3.2 in secondo luogo, ad essere infondato è il primo motivo di ricorso, avendo correttamente e senza vizi logici escluso, il giudice della esecuzione, la buona fede d soggetto che ha erogato il credito.
Ciò è sufficiente a determinare il rigetto della domanda e, dunque, dell'odierno ricorso.
3.3 Sul tema della tutela del credito oggetto di cessione in epoca posteriore al sequestr preventivo (come è nel caso in esame) sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 29847 del 31.5.RAGIONE_SOCIALE. Come è noto, in detta decisione si è affermato che la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia,
non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determi automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede (così la massima rv 272978).
Le argomentazioni esposte in detto arresto sono così riassumibili:
a) la tutela del credito inciso, nella sua possibilità di soddisfacimento, dalla confis prevenzione deriva, in prima considerazione, dai caratteri della operazione di finanziamento che ha 'generato' il diritto di credito correlato al bene confiscato;
b) il fenomeno successorio del credito non comporta, sul piano civilistico, una novazione in senso tecnico la novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzi dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle par con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma cod. civ., «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie pers reali e gli altri accessori»; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilist legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del dirit intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifich funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677). In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile ha efficacia meramente derivativa; ad essere sostituito è solo il creditore originario, quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica ;
c) da tale considerazione deriva che la ricostruzione della cessione del credito qua trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del cr nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarit del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferen l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto garanzia associato al credito ;
d) dunque, sul piano della disciplina applicabile, ne deriva ulteriormente che nel ca in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il cre cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentra nella stessa posizione .
In tal senso è ammessa la produzione di elementi tesi a dimostrare, in caso di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita, la buona fede del creditore origin la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'att illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al credi originario ;
e) una volta dimostrata la buona fede del creditore originario, il creditore è ammesso dimostrare la 'propria buona fede, intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il proposto .
3.4 Dunque è evidente che se il cessionario subentra nella medesima 'condizione giuridica' del cedente, viene in rilievo – anche come unica condizione ostativa alla tutela – l'assenz di buona fede del cedente.
Va dunque ricordato che la procedura che la parte privata va ad instaurare per ottenere il riconoscimento della opponibilità del credito alla confisca è di natura essenzialment civilistica, pur inserendosi in un contesto che «a monte» ha dato luogo alla applicazione di una misura ablativa in ambito penale.
Da ciò deriva che la parte istante ha un onere dimostrativo della fondatezza della sua pretesa, come ribadito da questa Corte in numerose decisioni.
Il legislatore, in virtù della accertata (nel procedimento che ha dato luogo alla confi pericolosità soggettiva del soggetto cui è «riferibile» il bene confiscato, realizza infat presunzione relativa di strumentalità del credito ricevuto da tale soggetto, specie lì dove la pericolosità e la erogazione del credito siano temporalmente coincidenti.
Si tratta di una conseguenza legale del procedimento che ha dato luogo alla confisca (come del resto si è ritenuto in costanza delle norme previgenti ed in virtù della richiam elaborazione giurisprudenziale sul tema, di recente ribadita da Sez. Un. Civili n. 10532 de 7.5.2013, che conferma la lettura della norma nel senso di permanenza dell'onere probatorio in capo al creditore delle condizioni per l'ammissione al passivo del suo credit e determina ex lege il trasferimento sul creditore di un onere dimostrativo, teso ad invertir la presunzione di cui sopra, che verte, in presenza di detta strumentalità, sulla condizion soggettiva di «ignoranza scusabile» di tale nesso.
3.5 Ciò posto, nella selezione e articolazione dei dati conoscitivi da porre a sostegno del propria pretesa, la parte privata ha il preciso onere di «confrontarsi» con le risultanze d procedura che ha dato luogo alla confisca, a lei nota proprio in virtù della avvenuta estinzione del diritto di credito.
Se da un lato, pertanto, è evidente che l'ente creditizio non è titolare di autono prerogative investigative, dall'altro la dimostrazione che deve essere fornita concerne livello di verifica – realizzata sulla base dei dati disponibili all'epoca – delle caratt soggettive del richiedente l'erogazione del mutuo, in punto di affidabilità e solvib derivante dalla capacità produttiva di un reddito lecito.
Non può, in altre parole, la dimostrazione fondarsi sulla idoneità della garanzia reale dunque sul valore dell'immobile offerto in garanzia) posto che tale dato non assicura affatt che attraverso l'erogazione del finanziamento non si realizzi un fenomeno di sostanziale
ripulitura di capitali di provenienza illecita utilizzati al fine di sostenere le obb nascenti dal contratto.
Gli indicatori evidenziati nella decisione impugnata, in tema di assenza di buona fede del cedente, non sono contraddetti in modo efficace dalla società ricorrente, il che determina per quanto sinora detto, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Pre#idente