Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32597 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nata a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA, procuratrice speciale e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE, mandataria RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME nata a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA, procuratrice speciale e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE, mandataria e procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE – con riferimento al patrimonio “MASSA 3” DELLA RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – con riferimento al patrimonio “MASSA 1” DELLA RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE mandataria RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 10/10/2023 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, l’AVV_NOTAIO COGNOME per RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società unipersonale RAGIONE_SOCIALE, come mandataria e procuratrice di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE – in relazione RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, ed alla RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, rappre RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE hanno distinti ricorsi per cassazione avverso decreto in epigrafe con il quale, nel proce prevenzione n. 13/21 Mis. prev. ai danni di NOME, il Tribunale di L’Aquila ha rigett i ricorsi in opposizione alle esclusioni dallo stato passivo proposti dai prede dell’art. 59, comma 6, d. Igs. 159 del 2011.
Le opposizioni proposte da NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE – quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE – sono state rigettate in qua ritenuto che i diritti di credito delle società istanti debbano ritenersi pregiudicati dal prevenzione in quanto si è riconosciuto: a) trattarsi di crediti strumentali all’attivi preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (art. 52 co. 1 lett. D.Lgs n. 152/2011); b) non essere stato assolto l’onere di provare la buona l’inconsapevole affidamento del ricorrente (art. 52 co. 1 lett. b, seconda parte 152/2011).
2.1. Il ricorso di NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE – quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al punto sub a) deduce:
2.1.1. violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla sussist un nesso di strumentalità tra il credito originario – sorto il 29/4/2009 – e l’attiv preposto.
2.1.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’ art. 52 co. 1 lett. b 152/2011.
Deduce la ricorrente che non è onere del creditore opponente dimostrare l’asse strumentalità tra il credito originario e l’attività illecita del preposto e che, c strumentalità è stata riconosciuta valutando non già la condotta che ha dato origine a bensì le vicende successive alla sua cessione da parte dell’originario creditore.
Erroneamente, pertanto, si è riconosciuto il nesso di strumentalità del credit 12/5/2011 con soggetti diversi dal preposto (i soci della società RAGIONE_SOCIALE, 11/5/2015 avrebbero comunicato alle banche finanziatrici di aver ceduto le quote soc NOME) sulla considerazione che il ricorrente avrebbe omesso di intraprendere tempestiv azioni esecutive a tutela del credito così consentendo al proposto di continuare a dis bene nella consapevolezza di un potenziale suo utilizzo per finalità illecite.
La parte ricorrente deduce, pertanto, che si è invertito l’onere della prova sulla st del credito rispetto alle attività illecite del preposto e si sono sovrapposti i due r strumentalità e della mancanza di buona fede ed affidamento.
2.2. Con riferimento al mancato assolvimento dell’onere di provare la buona l’inconsapevole affidamento del ricorrente – di cui sopra, al punto sub b) – la difesa de deduce:
2.2.1. la violazione di legge per mancanza e contraddittorietà della motivazione;
2.2.2. la violazione di legge per erronea applicazione dell’ art. 52 co. 1 lett. 152/2011):
La ricorrente si duole che il requisito della buona fede sia stato negato no riferimento all’operazione negoziale che ha dato origine al credito, bensì sulla ba valutazione relativa alle vicende successive alla sua cessione, senza considerare che l unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 Rv. 272978) ricono la possibilità di dimostrare uno stato di buona fede del cessionario perfino quando la del credito è successiva al sequestro. Nel caso in esame, invece, benché il sequestro successivo alla cessione del credito, si è ritenuta la mala fede del cedente e della sulla base di meccanismi meramente presuntivi, quali la violazione degli obblighi docum imposti all’istituto di credito al momento della concessione del finanziamento (pag provvedimento), senza considerare che non vi è alcuna prova che al momento della erogaz del prestito (23/4/2009) la società fosse riferibile al preposto, subentrato solo nel 20 considerare la giurisprudenza che richiede una prova della mala fede più pregnante, in sensibile scarto temporale tra erogazione del credito e manifestazione di pericolo debitore.
Evidenzia, altresì, la ricorrente che la cessionaria ha effettuato un acquisto di blocco, secondo le modalità di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, e, sebbene quest circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, comunque si tratta di circos non consente di pretendere dal cessionario la stessa diligenza richiesta al cessionario d credito.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non considera che al momento della cessione credito della RAGIONE_SOCIALEle SPV (30/11/2017) i beni del RAGIONE_SOCIALE eran dissequestrati e, pertanto, si poteva ben ritenere che il NOME non fosse soggetto p che, comunque, la società ed i suoi beni non avessero alcun collegamento con una sua even attività illecita, né vi sono stati contatti di alcun tipo tra la cessionaria ed il Gent
Soprattutto, viene indicato come assorbente il rilievo che il giudizio inerente alla b è stato effettuato dal Tribunale in considerazione della mancanza di azioni esecutive e, sulla base dì una valutazione relativa alle vicende successive alla cessione del credi sulla base di una valutazione riferita alla posizione del cedente con riferimento a negoziale che ha dato origine al credito.
Il ricorso di NOME COGNOME per la RAGIONE_SOCIALE – quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE – propone gli stessi motivi del precedente, salvo considerare anche di erogazione del mutuo era del 12/11/2011, e comunque in favore di società non riconduc al preposto. Il 30/11/2017 RAGIONE_SOCIALE aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale d
e poi in data 20/2/2018 aveva ceduto un portafoglio crediti – tra i quali quello di cu alla RAGIONE_SOCIALE –
Anche in questo caso viene dedotta una non consentita sovrapposizione tra il requis nesso di strumentalità e quello dell’assenza di elementi dimostrativi della buona evidenzia che la strumentalità del credito all’attività illecita del preposto o a costituisce il frutto o il reimpiego è stata riconosciuta sul mero rilievo che l’aver omes cessionaria di porre in essere azioni esecutive a garanzia del credito avrebbe “di fatto al preposto di continuare a disporre del bene immobile nella consapevolezza di un pot utilizzo per finalità illecite”.
Anche con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, infine, si rileva che considerato che non vi sono stati contatti di alcun tipo tra l’istituto cedente, la prima cessionaria del credito ed il proposto COGNOME. Soprattutto, si ribadisce che il giudizio buona fede è stato effettuato dal Tribunale sulla base dì una valutazione relativa al successive alla cessione del credito anziché sulla base di una valutazione riferita all del cedente con riferimento al rapporto negoziale che ha dato origine al credito.
I due ricorsi presentati nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata RAGIONE_SOCIALE (uno relativo alla RAGIONE_SOCIALE, l’altro relativo a RAGIONE_SOCIALE) si fondano su tre motivi di impugnazione:
4.1. GLYPH Violazione di legge per essere state erroneamente sovrapposte le due dis condizioni previste dall’ art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011), costituite dalla del credito rispetto all’attività illecita e dalla buona fede del creditore, e p erroneamente posto a carico del creditore l’onere probatorio in tema di “strumentalità”
4.2. Vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicit un triplice profilo: a) quanto alla dimostrazione del nesso di strumentalità; b) dimostrazione della buona fede; c) quanto alla rilevanza del sequestro dell’anno 2015, nell’anno 2017, per quell che concerne RAGIONE_SOCIALE, e quanto alla rilev procedura esecutiva immobiliare n. 10/2018, quanto alla RAGIONE_SOCIALE
4.3. GLYPH Violazione di legge, con riferimento all’art. 59 comma 8 D. Lgs n. 152/2011 non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l’opposizi considerare che il divieto previsto dalla predetta norma riguarda solo i documenti nuovi all’udienza fissata per la verifica dei crediti.
Il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE si fonda su cinque motivi di impug
5.1. Violazione di legge, con riferimento all’art. art. 59 comma 8 D.Lgs n. 15 per non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l’oppo tratta di censura sovrapponibile al terzo motivo dell’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE
5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il provvedimento impu ritenuto provata la “strumentalità” del credito ed irrilevante lo scarto temporale tra l di questo, nel 2007, l’ingresso del COGNOME nella società e nella sua gestione,
l’emergenza della pericolosità sociale del preposto, con il sequestro da questo subito Ad avviso del ricorrente, invece, proprio tale scarto temporale costituirebbe la prova strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del preposto.
5.3. GLYPH Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della buona dell’affidamento in capo alla cedente ed al cessionario del credito.
5.4. GLYPH Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stati ignorati i crite dall’art. 52 terzo comma D.Lgs n. 152/2011, ai fini della sussistenza della buona fede
5.5. Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata equiparata una p negligenza della ricorrente nella gestione dei rapporti alla collusione della credi proposto.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO articolata requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Con memorie di replica, rispettivamente in date 07/05/2024 e 08/05/2024, l’ NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento.
Va premesso che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ri per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passiv impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei te essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i mot all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. (Sez. 6, n. 525 del 11/1 284106).
Tanto premesso, deve in primo luogo riconoscersi la fondatezza dei motivi di ricor terzo motivo dei ricorsi nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE ed il primo motivo del rico RAGIONE_SOCIALE – con i quali si contesta non essere state valutati né ritenuti am documenti depositati con l’opposizione, perché erroneamente ritenuti tardivamente prodot
E’ lo stesso provvedimento impugnato, infatti, a riconoscere che i ricorrent “depositato nuove allegazioni soltanto in sede di opposizione e quindi successivamen verifica dello stato passivo”, e deve pertanto riconoscersi la tempestività di tale pro quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di conf prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ri opposizione allo stato passivo, da parte dei creditori esclusi, i documenti attestanti la del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell’art. 59, comma 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 19847 del 28/03/2023, Rv. 284707), in quanto il div cui all’art. 59, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguarda i soli documenti nuov all’udienza fissata per la verifica dei crediti. (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Rv. 2
All’omessa valutazione di tali tempestive produzioni consegue, di per sé, l’annullam provvedimento impugnato in relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti.
Sono anche fondati, però, i motivi di ricorso con i quali anche gli altri ricorr essere state erroneamente sovrapposte le due distinte condizioni previste dall’ art. 5 b), D.Lgs n. 152/2011, costituite dalla strumentalità del credito rispetto all’attività buona fede del creditore, ed essere stato anche erroneamente posto a carico del credito probatorio in ordine al primo di tali requisiti.
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, invece, per escludere l’ammissi stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenu analitica dimostrazione che il credito è strumentale all’attività illecita del soggetto quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 22/11 272232; in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento dell’opposizione allo stato passivo che aveva negato l’iscrizione del credito deri contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata fede per l’omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi d e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credi prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento).
L’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito dell operate dall’art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, infatti, esclude ogni pregiudizio credito dei terzi preesistenti al sequestro, “a meno che” – come recita il nuovo disposizione – non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispet illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso i creditore, ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura, l’onere di dimostrare l buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05 285079). La Corte, con tale pronuncia, ha precisato che del requisito della strume tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e dalle cointe del proposto, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e segn indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua fìnalizzazione illecit
Con riferimento alle opposizioni proposte nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE – Marma di RAGIONE_SOCIALE – quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE – il impugnato, invece, non ha in alcun modo soddisfatto tale esigenza, limitandosi a ricon strumentalità del credito sulla base soltanto di comportamenti dell’ultimo cessionario, di anni dal momento in cui è sorto il credito, momento molto antecedente l’ingresso del NOME COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE
Soprattutto, dal provvedimento impugnato non emerge un accertamento della strumenta del credito ceduto rispetto all’attività illecita del preposto o a quella che ne costit il reimpiego, giacché il Tribunale di L’Aquila appare presupporre una sorta di inversione
della prova, laddove ha ritenuto che, invece, “ai fini dell’ammissione del credito ga ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca, occorre dim non strumentalità del credito all’attività illecita e la buona fede al momento della cost credito nonché l’atteggiamento prudente e diligente del cessionario del credito l’operazione negoziale…” (pag. 3 del decreto impugnato).
4.1. Per quanto concerne l’opposizione proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, invece, è pacifico che il mutuo è stato erogato sin dal 23/4/2009 in favore della società RAGIONE_SOCIALE, soggetti non riconducibili al preposto che, in data divenuto legale rappresentante della società, comunicava alle banche finanziatrici l’acqu quote sociali.
Il provvedimento impugnato ha evidenziato che il 2/9/2015 il NOME veniva tratto in perché ritenuto partecipe ad una organizzazione dedita alla commissione di delitti di ba fraudolenta, ed il 21/9/2015 era stato trascritto decreto di sequestro in danno del delle sue società, con vincolo anche sulle quote societarie e sul complesso aziend RAGIONE_SOCIALE , ed ha quindi ritenuto che al 30/11/2017 l’istituto cedente cessionaria sarebbero state “perfettamente consapevoli della caratura del proposto”, t l’istituto bancario cedente in data 18/9/2015 aveva formalizzato l’SOS alla Banca d’Ital atto della “grave situazione riscontrata” e da quel momento avrebbero omesso di a qualsiasi azione giudiziaria a tutela, pur consapevoli del rischio di insolvenza del prep società ad esso riconducibile (pag. 19).
In tal modo, però, ritenendo non essere stata dimostrata dall’opponente strumentalità del preesistente credito all’attività illecita del NOME, il provvediment si è limitato a valorizzare la mancanza di prova della buona fede del creditore cede cessionario al momento della cessione dei crediti in blocco.
4.2. Analogamente, quanto al ricorso della RAGIONE_SOCIALE – quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE – si è evidenziato che l’atto di erogazione del mutuo in favore non riconducibile al preposto era stata effettuata il 12/11/2011, che il 30/11/2017 NOME aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale di Trento, ed in data 20/2/2018 ave un portafoglio crediti – tra i quali quello di cui si tratta – alla RAGIONE_SOCIALE
Anche in tal caso, però, il provvedimento impugnato ha addebitato alla ricorrente la m produzione dì documentazione volta a dimostrare la non strumentalità del credito r all’attività illecita del preposto. Ha, quindi, evidenziato le negligenze della banca ced cessionarie del credito che dal 30/11/2017 sino al febbraio 2022 non si erano in alcu attivate per l’avvio di azioni giudiziarie a loro tutela, omissione che non consentiva d sussistente la buona fede e l’inconsapevole affidamento da parte della Cedente Cassa Ru Trento RAGIONE_SOCIALEo Cooperativo e della cessionaria RAGIONE_SOCIALE nonché mandataria e procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALE “, in contrasto con la co giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dinanzi ricordata, secondo la quale solo riconosciuta sussistenza della strumentalità del credito rispetto all’attività illecit
incombe sul creditore, ai fini dell’insinuazione al passivo della procedura, l’onere di l’ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 18/05/2023, Rv. 285079 cit.).
Il decreto impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di L’Aquila, i composizione, per nuovo giudizio che, anche sulla base dell’esame dei documenti depos tempestivamente da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE con l’opposizione allo passivo, con riferimento alle posizioni di tutti i ricorrenti si uniformi al principio di d richiamato, secondo il quale per escludere l’ammissione allo stato passivo di un credi anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che è strumentale all’attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituisc o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averl in buona fede.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila, in composizione.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024
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