Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura
RITENUTO IN FATI -0
NOME COGNOME COGNOME titolare di credito, garantito da ipoteca su immobile proprietà di persona, NOME COGNOME, assoggettata a confisca ai sens dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, pro-tempore vigente – ricorre ritualmente per cassazione avverso l’ordinan in epigrafe, con cui la Corte di appello di Milano, in funzione di giu dell’esecuzione, ha dichiarato la prevalenza della misura ablatoria sul di azionato.
Secondo la Corte di appello, il credito del terzo non sarebbe tutelabi mancando le condizioni della buona fede e dell’inconsapevole affidamento, previste dall’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n (richiamato dall’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen.).
Sarebbe mancante la buona fede, perché COGNOME non era estraneo alle attivit illecite, già svolte da COGNOME in seno alla cosca di stampo mafioso, e le pattuiz economiche tra i due (prevista erogazione di prestiti per lo svolgimento di atti imprenditoriale, assistiti da garanzia reale in favore del primo) erano il fr una strumentale connivenza (diretta a «mettere al sicuro» il patrimonio d secondo).
Sarebbe mancante, comunque, l’affidamento meritevole di protezione, perché l’attività di finanziamento appariva incauta (siccome svolta a beneficio di sogg esposto verso le banche, già in posizione di «sofferenza» nei loro confronti, in scenario che dunque non lasciava prefigurare serie prospettive di rimborso mentre ingiustificatamente ritardate erano state le stesse azioni di recupero.
Il ricorso è articolato in due motivi, che si espongono nei limiti pre dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa ricostruzione dei rapporti tra sé e il suo debitore. Egli rammenta, anzitutto, la costituzione dell’ipoteca, a fronte di prestiti effettivi e tracciabili, r gennaio 2007 e fosse di quasi sei anni precedente il sequestro (poi sfociat confisca). Sostiene, quindi, che lo stato di incapacità economica del mutuata sarebbe stato argomentato, nell’ordinanza impugnata, su base solo congetturale e sostiene che il protrarsi delle sue relazioni commerciali con il medesimo, sep questi avesse interrotto i pagamenti in restituzione, non sarebbe affatto indi propria malafede. Nessuna inerzia creditoria, d’altra parte, si configurerebb quanto le azioni a tutela erano state avviate già nel 2013 e il piano di rien finanziamento prevedeva tempi assai dilazionati. Irrilevanti apparirebbero infi per la ricostruzione della buona fede e dell’incolpevole affidamento, le ragi Th
sottese al prestito e le dichiarazioni rese dal debitore, nel giudizio a suo ca ordine alle modalità di erogazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione, circa suo presunto coinvolgimento nell’attività criminale del debitore. Gli eleme indiziari, in tesi rivelatori di un tale coinvolgimento (la cena del novembre 20 casa di NOME e la telefonata del dicembre 2010 tra NOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME), nel fare riferimento ad accadimenti ben posteriori al costituzione dell’ipoteca, sarebbero in ogni caso totalmente privi di concludenz
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, risul infondato.
L’ordinanza impugnata si è attenuta all’esatto principio di diritto (t molte, Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277159-0 secondo cui, ove la confisca cada su beni gravati da ipoteca, il terzo titola credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, che pre l’estinzione della garanzia reale, deve allegare elementi idonei a rappresen non solo la sua buona fede, intesa come estraneità all’attività illecita in prec realizzata dal contraente colpito da misura ablatoria, ma anche il suo affidame incolpevole, inteso come positivo adempimento dell’obbligo di informazione imposto dal caso concreto, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colpos
La Corte territoriale, come esattamente rilevato dal Procuratore general requirente, ha escluso l’uno e l’altro requisito all’esito di una disamina approf della genesi e degli sviluppi della relazione commerciale intercorrente tr ricorrente e NOME, che appare esente da illogicità di sorta e risulta al pienamente persuasiva.
COGNOME invero, secondo quanto in tal modo accertato e verificato, oltre ad av istituito collegamenti opachi con lo scenario criminale di contesto, in cui COGNOME operava, ebbe a finanziarlo ripetutamente, così consentendogli di sopperire venir meno dei normali e regolari canali bancari, e lo fece nonostante il debit in tutta evidenza, non offrisse garanzie sostanziali di solvibilità in funzion futura restituzione dei prestiti.
Le censure, che il ricorrente muove a tale ponderato giudizio, poggiano sull’enfatizzazione di elementi che non intaccano il cuore del ragionament giudiziale e non appaiono idonei a smentire il giudizio medesimo; o sono altriment
dirette a deviare il sindacato di questa Corte su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che ad essa notoriamente non competono.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2024