Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37834 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI NAPOLI avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale di Nola; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Nola, con provvedimento del 15/05/2025, pronunciato a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 39680 del 10/09/2024, ha accolto l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011 da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terza interessata nel procedimento n. 48015/208 RGNR DDA Napoli e n. 532/23 RIMC (Tribunale di Napoli) a carico di COGNOME NOME ed altri avverso l’ordinanza messa in data 31 marzo 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delegato per la procedura relativa alla amministrazione giudiziaria dei beni confiscati nel predetto procedimento. Conseguentemente, Ł stata accolta la domanda di accertamento del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE, con ammissione al passivo della procedura in relazione alle commissioni dovute alla medesima da RAGIONE_SOCIALE quale trustee del RAGIONE_SOCIALE, per l’attività di amministrazione effettuata tra il 2014 e il 2021 in virtø del NUMERO_DOCUMENTO di mandato fiduciario n. 1581 sottoscritto il 10/01/2011.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per avere il Tribunale definito, con motivazione sostanzialmente apparente in violazione del disposto dell’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, terza estranea , rispetto alle attività riconducibili alla famiglia COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, senza avere considerato ed approfondito la natura del contratto ricorrente tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiaramente
indicativo della volontà di occultare la proprietà sostanziale dei beni e delle quote societarie (riferibili al COGNOME, quale fiduciante) e proprietà formale, invece intestata alla società RAGIONE_SOCIALE.
Dall’insieme degli elementi acquisiti era riscontrabile, in modo del tutto chiaro e logico, la strumentalità del trust e le complessive operazioni attuate per concludere attività a carattere elusivo, anche attesa la imputazione elevata ai sensi degli artt. 416bis , 110 e 648ter cod. pen.
Il ricorrente ha evidenziato come il fiduciario utilizza e dispone del bene in conformità alle istruzioni del fiduciante e la complessiva ricostruzione fornita dal Tribunale non aveva tenuto conto dell’esito complessivo delle indagini, dalle quali era emerso che il COGNOME aveva investito i proventi del RAGIONE_SOCIALE nelle proprie attività, tra le quali quelle del settore siderurgico.
Dall’insieme degli atti acquisiti era, inoltre, emerso che, dopo la confluenza delle sue quote nel RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (società riferibile al fiduciante COGNOME) aveva smesso di corrispondere le imposte allo Stato, con debito per circa cento milioni di euro. L’operazione era complessivamente significativa della volontà di spostare ingenti somme di denaro che, mediante il meccanismo del trust, creato a tal fine,portavano un diretto beneficio per gli interessi della famiglia COGNOME il tramite della gestione della RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente ha allegato a supporto una serie di ulteriori elementi documentali quanto al procedimento in corso, del tutto trascurati dal Tribunale, dai quali emergeva senza alcun dubbio come la RAGIONE_SOCIALE non potesse in alcun modo considerarsi terza estranea (ordinanza del Gip di Napoli n. 175 del 13/03/2012 quanto al sequestro preventivo delle quote possedute dalla società RAGIONE_SOCIALE, in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE; la richiesta del 31/03/2015 della RAGIONE_SOCIALE quale socia di RAGIONE_SOCIALE di essere convocata per l’assemblea dei soci, evidenziando la successione societaria tra RAGIONE_SOCIALE, poi denominata RAGIONE_SOCIALE e successivamente RAGIONE_SOCIALE).
2.2.Vizio della motivazione perchØ totalmente omessa in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede dell’opponente , requisito necessario in relazione alla disciplina applicabile al caso di specie,per come evidenziato dalla sentenza della Corte di cassazione, atteso che in modo del tutto apodittico era stato affermatoche le richieste dell’amministratore giudiziario avessero valoredi adesione al contratto fiduciario; il ricorrente ha sottolineato come dagli atti di indagine e dalle considerazioni dello stesso giudice del sequestro, rese con provvedimento del 19/05/2015, era emersa la artificiosità della realizzazione del trust , con evidente volontà di sottrarre attivo ai possibili sequestri mediante la creazione di diverse società fiduciarie.
2.3.Vizio della motivazione perchØ omessa in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei compensi alla società RAGIONE_SOCIALE, considerate le conclusioni degli amministratori giudiziari che evidenziavano il mancato assolvimento delle prestazioni contrattuali (attualizzazione della iscrizione al registro delle imprese, regolare attività di custodia e amministrazione, comunicazioni di rito agli amministratori asseritamente subentrati nella titolarità del contratto).
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4.La difesa di RAGIONE_SOCIALE ha depositato note scritte e conclusioni in data 25 settembre 2025, con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il ricorrente con i tre motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perchØ centrati su diverse considerazioni e prospettive interpretative tutte convergenti verso la valutazione della posizione della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento attivato per l’ammissione del proprio credito relativamente ai compensi vantati in relazione alla amministrazione delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE (art. 59 del d.lgs. 159 del 2011) – ha sostenuto la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106-01); il ricorrente ha richiamato una serie di elementi ed ha sostenuto – quanto alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, quale terza estranea in situazione di buona fede, nell’ambito del procedimento conseguente al sequestro disposto ai sensi dell’art. 12quinquies d.lgs. n. 159 del 2011 finalizzato alla confisca per sproporzione – l’erroneità della valutazione del Tribunale di Nola.
2.Le censure non sono ammissibili, essendosi le stesse risolte in una lettura alternativa nel merito delle considerazioni del Tribunale, che ha affrontato i temi devoluti a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale di questa Corte mantenendosi all’interno del perimetro delibativo devoluto, con una motivazione che non si presta a censure in questa sede.
In tal senso, si deve considerare che la sentenza di annullamento della Sesta Sezione penale di questa Corte aveva ritenuto fondati i rilievi della difesa della RAGIONE_SOCIALE in ordine al non corretto inquadramento del contratto di mandato e della intervenuta sospensione dello stesso a seguito della ordinanza di sequestro, devolvendo al giudice di merito una nuova valutazione quanto alla portata probatoria delle richieste formulate dalla parte in ordine alla perdurante efficacia del contratto di mandato fiduciario, identificando puntualmente la disciplina applicabile (erroneamente identificata dal Tribunale nel provvedimento impugnato dalla difesa) e il canone valutativo di riferimento, a seguito di una complessiva ricostruzione delle attività che avevano interessato in sede di indagine il nucleo familiare COGNOME mediante la costruzione di un trust e delle relazioni e rapporti di detto RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) con le diverse realtà societarie oggetto di indagine.
Il Tribunale, in adempimento delle coordinate ermeneutiche della sentenza di annullamento, ha ampiamente ricostruito: – il contesto in relazione al quale veniva avviata la richiesta di accertamento del credito (pag. 2 e seg.); – le caratteristiche dei soggetti coinvolti quanto alla pretesa azionata (pag. 5 e seg.); – il ruolo della RAGIONE_SOCIALE; – la validità del contratto di mandato n. 5181 del 2011 (pag. 10) in relazione all’oggetto dello stesso ed alla disciplina di riferimento da applicare (come identificata dalla sentenza di annullamento); – le caratteristiche del credito azionato, sorto precedentemente al provvedimento di sequestro, anche sulla base della documentazione prodotta dalla difesa e non compiutamente valutata in precedenza secondo la decisione di annullamento; – la non riferibilità della gestione dei beni agli imputati attesa la presenza di un rapporto di gestione intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE e soggetto terzo (RAGIONE_SOCIALE); – la mancanza di strumentalità del credito alle attività degli indagati.
Nell’ambito di tale complessiva e articolata valutazione, il Tribunale ha ritenuto, con giudizio di merito, sulla base degli atti allegati dalle parti, come la portata delle attività di cui al contratto di mandato fiduciario si dovessero ritenere indicative della buona fede della RAGIONE_SOCIALE avendo la stessa contribuito ad evitare un sanzioni conseguenti alla omissione di attività in tema di dichiarazioni dei redditi o di mancato rispetto delle
disposizioni antiriciclaggio.
Il Tribunale ha, dunque, escluso la strumentalità del credito (che sarà in seguito valutato quanto alla sua concreta estensione davanti all’organo a ciò deputato) all’attività illecita imputata o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, attesa la assenza di qualsiasi prova ed elemento a supporto quanto ad un eventuale vantaggio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe tratto dalla commissione dei reati oggetto di imputazione che portavano alla apposizione del vincolo di sequestro (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 21351101). A fronte di tale considerazione in fatto il ricorrente ha articolato censure di puro merito non condividendo la soluzione del Tribunale, ricadendo anche nel vizio di aspecificità e genericità del motivo di ricorso quanto alla evocata violazione di legge, avendo omesso di evidenziare un diretto collegamento tra la posizione del terzo istante e la commissione del fatto reato (Sez. 1, n. 34039 del 27/2/2014, COGNOME, Rv. 261192-01; Sez. 6, n. 7136 del 3/12/2015, dep. 2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 266102-01), mentre il Tribunale ha dato conto delle condizioni delle parti e del tipo di attività svolta dal creditore, evidenziando, proprio in considerazione dell’oggetto del contratto e della data della sua sottoscrizione, l’estraneità alle condotte imputate nel procedimento principale, in assenza di prova, ‘allo stato’, quanto alla strumentalità del credito all’attività illecita (Sez.6, n. 30153 del 18/05/2023, RAGIONE_SOCIALE Ifis RAGIONE_SOCIALEp.a., Rv. 285079-01). Si Ł in tal senso precisato, quanto al tema della buona fede, che la relativa valutazione, correlata alla considerazione di una eventuale strumentalità del credito all’attività illecita deve sussistere all’epoca della costituzione del credito (in fattispecie diversa Sez. 6, n. 30611 del 24/06/2025, RAGIONE_SOCIALE, n.m. allo stato) valutazione questa che Ł stata effettivamente realizzata dal Tribunale richiamando l’epoca di conclusione del contratto di mandato fiduciario e la conseguente data alla quale riferire l’insorgenza del credito azionato, non essendo stata ritenuta nell’ambito dei poteri officiosi di verifica spettanti al Tribunale la precostituzione di creditori di comodo per rientrare surrettiziamente nella disponibilità della ricchezza illecita accumulata (Sez. 2, n. 46099 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285821-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME