Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che chiedeva il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile, per tardività, l’istanza di ammissione del credito vantato da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, i cui RAGIONE_SOCIALE erano stati sottoposti a confisca di prevenzione.
Il Tribunale rilevava che nella domanda di ammissione al passivo il ricorrente non prospettava l’ignoranza del procedimento di prevenzione o dell’esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della pendenza del procedimento medesimo si evinceva dalla circostanza, rappresentata nel corpo dell’istanza, che nel corso del procedimento di prevenzione, e prima della confisca definitiva, l’autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a cui l’odierno istante aveva replicato inviando una controproposta.
Ritenuta la conoscenza del procedimento di prevenzione, il Tribunale riteneva, altresì applicabile il termine di 180 giorni individuato pena di decadenza dall’art. 1, comma 299, della I. n. 228/12, che decorre dalla definitività della confisca, ovvero dalla pronun della Corte di Cassazione.
Il Tribunale riteneva, inoltre, la comunicazione di cui all’art. 1, comma 206, della leg 228 del 2012, dato che tale avviso ha natura di pubblicità notizia e non incide sull operatività del termine di decadenza previsto dalla legge.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011; dall’art. 1, comma 299 della I. n. 228/12): si deduceva che non sarebbe stata provata la effettiva conoscenza in capo al NOME COGNOME della data di definitività della confisca, tenuto conto che egli non era intervenuto nel procedimento di prevenzione, sicché ritenere che tale data possa decorrere dal deposito della pronuncia di Cassazione, non comunicata agli interessati, farebbe individuerebbe un termine a pena di decadenza da loro non conoscibile; il ricorrente deduceva che egli avrebbe conosciuto la definitività del provvedimento di confisca solo con la comunicazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, che, peraltro, aveva indicato il termine del 17 maggio 2022, rispettato dal ricorrente..
Si deduceva, inoltre, che sarebbe illogico ritenere che il termine assegnato ai creditor dall’art. 58, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011, era irrilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il collegio riafferma che in tema di confisca di prevenzione, i creditori munit ipoteca iscritta sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’esito dei procedimenti per il quali non si appl disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre “indipendentemente” dalle predette comunicazioni. L’applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del “procedimento” di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del “provvedimento definitivo” di confisc ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel t stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non
imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018 Cc., RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273660 – 01).
Dalla sentenza richiamata e emerge che l’efficacia del termine di decadenza dal diritto del terzo di chiedere l’ammissione del proprio credito al dipende dalla prova della conoscenza non solo del “provvedimento definitivo di confisca”, ma anche, in alternativa dalla prova della conoscenza del “procedimento di prevenzione”. E’ tuttavia possibile per il creditore chiedere la restituzione nel termine se dimostra di non averlo potuto rispettar per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ebbene, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale di Palermo rilevava che il ricorrente non aveva in alcun modo prospettato l’ignoranza del provvedimento di prevenzione e dell’esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della sussistenza del “procedimento” poteva evincersi dalla circostanza, rappresentata nella istanza di ammissione, che nel corso dello stesso e prima della confisca definitiva, l’autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a c l’odierno istante aveva replicato, senza che alla controproposta fosse stato dato alcun seguito (pag. 4 del provvedimento impugnato).
Questa attività transattiva svolta nel corso del procedimento, a giudizio del Tribunale, integrava pienamente la prova della “conoscenza del procedimento” dalla quale discenderebbe l’onere di diligenza di seguirne le sorti e di presentare l’ammissione al credito nei termini che la legge ha stabilito a pena di decadenza.
Quanto al diverso termine indicato dalla RAGIONE_SOCIALE, se ne ribadisce, in accordo con il dictum delle Sezioni Unite l’irrilevanza, ovvero la non incidenza sul termine decadenziale (Sez. U., n. 39608 del 22/02/2018, cit.)
Quanto alla incidenza effettiva dell’avviso in questione sul termine di decadenza la si osserva che la stessa RAGIONE_SOCIALE, nell’avviso allegato, ha precisato, in nota, che il termine del 17 maggio 2022 era “ordinatorio” e non influiva sul verificarsi della decadenza indicata dall’art. 1, comma 199, della legge 228 del 2012.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 2 del provvedimento impugnato) il termine di sei mesi per l’ammissione al credito decorreva, pertanto, dal 7 gennaio 2021, data della definitività della confisca, termine non “estensibile” dall’RAGIONE_SOCIALE, che consapevole di ciò, ha rimarcato l’indipendenza del termine decadenziale dal suo avviso.
Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del procedimento e che, non abbia potuto rispettare il termine di decadenza per chiedere l’ammissione del suo credito allo stato passivo per causa a lui non imputabile.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.