Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41752 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto del 06/05/2024 del Tribunale di Catania, emesso sull’opposizione ai sensi dell’art. 59 c. 6 d.lgs. 159/2011 proposta dalla medesima RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di prevenzione personale e patrimoniale n. 211/17
Reg. Gen. a carico di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro e poi la successiva confisca di prevenzione, oltre che dei beni del proposto, COGNOME NOME, anche di quelli della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (coniuge del COGNOME), perché ritenuta riferibile al COGNOME e finanziata con i proventi RAGIONE_SOCIALE attività illecite da questi poste in essere.
RAGIONE_SOCIALE, con distinte domande (nn. 165/2022, 166/2022, 167/2022), ha chiesto l’ammissione al passivo della suddetta procedura, documentando crediti vantati nei confronti della COGNOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE.
L’Amministratore Giudiziario ha prima concesso un termine per consentire all’RAGIONE_SOCIALE di chiarire se i crediti vantati fossero riferibili alla RAGIONE_SOCIALE o fossero di natura personale, poi ha escluso le domande da essa proposte per la non chiara natura dei crediti -se personali o correlati alla RAGIONE_SOCIALE -essendovi, anzi, a dire del menzionato amministratore, elementi (in particolare, RAGIONE_SOCIALE sanzioni per violazioni del codice della strada) inducenti a ritenere i crediti di natura personale.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto di formazione RAGIONE_SOCIALE stato passivo.
Il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso con decreto del 06/05/2024, depositato in data 08/05/2025. Secondo il Tribunale, sarebbe residuata una permanente confusione tra i crediti vantati nei confronti della persona fisica, COGNOME NOME, e quelli riferibili alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoposta a confisca. Ha ritenuto, in particolare, che l’opponente non avesse fornito prova adeguata della riferibilità dei crediti ai beni confiscati (anziché alla persona fisica), limitandosi ad allegare estratti di ruolo e codici tributo, tanto che risultavano crediti relativi a violazioni del Codice della Strada senza alcuna specifica se i veicoli facessero parte o meno del complesso aziendale.
Avverso tale decreto del Tribunale di Catania, l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE Catania, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati congiuntamente, che censurano la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per erronea ricostruzione della quaestio facti in ordine alla prova della riferibilità dei crediti vantati ai beni confiscati.
L’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione del Tribunale per non avere considerato l’estratto di ruolo come elemento probatorio sufficiente a fondare la domanda di ammissione allo stato passivo: il Tribunale avrebbe commesso un errore di percezione (e non di valutazione) della prova offerta.
L RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha sostenuto, ancora, che, contrariamente a quanto affermato dal Collegio, era stata fornita sia la prova del credito vantato sia la sua riferibilità alla COGNOME COGNOME NOME mediante la produzione dell’estratto di ruolo e RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento. La ricorrente ribadisce la valenza probatoria de ll’ estratto di ruolo per l’ammissione al passivo (anche concorsuale), in quanto, come da consolidata
giurisprudenza, lo stesso contiene tutti gli elementi utili per identificare e verificare la pretesa, inclusi nominativo, codice fiscale e codici tributo. A titolo esemplificativo, è stato riprodotto, nel ricorso, l’estratto di ruolo allegato alla domanda n. 165, intestato alla COGNOME COGNOME NOME.
Secondo parte ricorrente si tratterebbe di un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, distinto dal l’errore di valutazione e, come tale, sindacabile in questa sede. Nello specifico, il Tribunale:
-non avrebbe considerato le relate di notifica relative alle cartelle di cui agli estratti prodotti, le quali indicavano con certezza la persona della contribuente;
-avrebbe attribuito rilevanza alla circostanza della natura e denominazione dei tributi riportati nell’estratto di ruolo, elemento che non avrebbe avuto rilevanza ai fini della decisione.
La ricorrente ha chiesto, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio del decreto, con conseguente accoglimento del ricorso in opposizione, o, in subordine, l’annullamento con rinvio per una nuova valutazione motivata in ordine ai profili denunciati.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, non risultando fornita dal creditore istante la documentazione a sostegno del proprio credito, che, come sollecitato dal Tribunale, avrebbe dovuto dimostrare che fosse originato da beni o attività riconducibili alla confisca di prevenzione, ossia rispetto all’attività di impresa o ai beni confiscati di cui il terzo risultava fittizio intestatario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
2 . Il Tribunale ha ritenuto di escludere i crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente sul presupposto che non fosse stata fornita la prova della ‘pertinenzialità’ dei medesimi rispetto ai beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Tale impostazione -ove pure, come sostenuto dal AVV_NOTAIO, debba intendersi riferita alla carenza di prova che si trattasse di debiti del prevenuto, anziché personali di sua moglie -non può essere condivisa.
2.1. Occorre premettere che, sul piano giuridico, l ‘impresa RAGIONE_SOCIALE non ha soggettività distinta dalla persona fisica del titolare, sicché RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE coincidono perfettamente. In tal senso si è costantemente pronunciata la giurisprudenza, sia civile che penale, di questa Corte: sicché «la
RAGIONE_SOCIALE non ha personalità giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sostanziale e processuale» (Cass. civ., Sez. 6-L, n. 3707 del 07/02/2022, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Cass. civ., Sez. 3, n. 19735 del 19/09/2014, Rv. 632355-01; Cass. civ. Sez. 6-2, n. 14571 del 20/08/2012, Rv. 623561-01; Cass. Sez. L., n. 3052, 13/02/2006, Rv. 587457-01; in sede penale, si veda, ad esempio, Sez. 3, n. 17702 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 27570001).
2.2. In secondo luogo, il riferimento alla ‘inerenza ai beni’ de ll’attività d’impresa di cui all’azienda confiscata non trova riscontro nel sistema normativo RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione.
L’art. 52, comma 6, d.lgs. 159/2011 dispone che, ove siano confiscati beni dichiarati fittiziamente intestati, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all’at to di intestazione. La norma, dunque, contempla espressamente che i creditori dell’intestatario fittizio (qual è la COGNOMECOGNOME possano concorrere a soddisfarsi sul patrimonio confiscato, sebbene, ove chirografari, in posizione recessiva rispetto ai creditori del proposto, se il credito di questi ultimi «è anteriore all’atto di intestazione fittizia»: laddove, per contro, nel caso opposto, concorrono evidentemente in posizione perfettamente paritaria con essi.
Dunque, non può essere la detta -ipotetica -riconducibilità dei crediti all’intestatario fittizio ad ostacolare la loro ammissione al passivo della suddetta procedura de qua .
2.3. Resta fermo, inoltre, il principio -di diretta derivazione normativa -secondo cui sui beni sottoposti a sequestro e confisca non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, dovendo i creditori soddisfarsi unicamente attraverso la procedura concorsuale di verifica e riparto disciplinata dal Titolo IV del codice antimafia. Ciò risulta espressamente dall’art. 55, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, che sospende le azioni esecutive in corso e vieta l’inizio di nuove procedure di esproprio a seguito del sequestro di prevenzione.
Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 12 del 2024), che ha definito tale situazione una «improcedibilità dell’azione esecutiva, che non può essere iniziata, né proseguita, dopo il sequestro di prevenzione».
Ne consegue che il creditore personale del soggetto interposto, in detta fase e, a maggior ragione, dopo la confisca definitiva, ha come sua unica possibilità di soddisfarsi sul bene oggetto di intestazione fittizia proprio quella di intervenire in questa sede, presentando domanda di ammissione del credito vantato nei riguardi della persona interposta.
2.5. Dunque, l’argomentazione adottata dal Tribunale, nel pretendere la prova della pertinenzialità del credito in relazione ai beni aziendali confiscati (ovvero la derivazione del debito apparentemente del soggetto interposto dall’esercizio dell’attività d’impresa, il cui compendio aziendale risulti confiscato), non è conforme alla giurisprudenza citata (laddove chiarisce la indistinguibilità dell’impresa RAGIONE_SOCIALE dalla persona fisica) e neppure al dettato legislativo (che richiede , ai fini dell’ammissione, solo, a ben vedere, che il creditore -del prevenuto o del soggetto interposto -sia in buona fede).
2.6. Né vi sono ragioni per differenziare, una volta ammessi al passivo, i crediti personali dell’interposto da quelli riferibili al complesso aziendale a lui fittiziamente intestato.
Se è pur vero che l’art. 52, comma 6, d.lgs. 159/2011 («Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l’intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell’intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all’atto di intestazione fittizia») ha un senso considerato il disposto di cui all’art. 2740 cod. civ. (per il quale «il debitore risponde dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»), mirando , dunque, a tutelare anche l’affidamento che i creditori fanno sui beni fittiziamente intestati all’interposto, è anche vero che la ‘confusione’ creata dalla stessa interposizione fittizia comporta, di norma, la ragionevole convinzione, in capo a chi ha a che fare con il soggetto interposto, che si tratti di un unico centro di interessi riferibile al prevenuto: che, dunque, è del tutto logico risponda coi suoi beni anche di eventuali debiti personali del detto interposto.
Sicché, in mancanza di norme espresse che impongano -in caso di accertamento che un determinato credito sia dell’interposto, piuttosto che del proposto, o anche solo di residua incertezza al riguardo -di differenziare, in danno del creditore che non la dipani, il relativo trattamento (ad esempio, imponendo che la soddisfazione del medesimo credito avvenga solo sui beni oggetto di intestazione fittizia) e considerata la detta ‘confusione’ creata dal proposto, con l’intestazione fittizia, è logico ritenere che anche gli eventuali crediti personali dell’interposto concorrano nei limiti previsti dalla detta disposizione -a soddisfarsi anche sui beni intestati al proposto stesso.
2.7. Ragion per cui, in definitiva, l’esclusione dall’ammissione dei crediti in questione per l’omessa dimostrazione della ‘pertinenzialità’ dei medesimi rispetto ai beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è certamente errata.
N eppure l’altra ratio decidendi , peraltro appena accennata nel provvedimento impugnato, può essere ritenuta corretta.
3.1. Secondo il Tribunale, infatti, l’opponente avrebbe dovuto ‘chiarire in modo agevole per il decidente la natura dei singoli crediti vantati, senza limitarsi ad allegare gli estratti di ruolo ed i codici tributo ivi indicati’ (in cui si rileverebbe -a dire del Tribunale -‘la permanente confusione tra i crediti vantati dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e quelli probabilmente vantati nei confronti della persona fisica’, in ragione della ‘presenza di crediti relativi alla violazione del Co dice della Strada’).
Seppur non in modo chiaro, parrebbe sia stato contestato, nel provvedimento impugnato, anche lo ‘strumento’ con cui parte ricorrente ha esercitato il suo diritto, ovvero l’allegazione degli estratti di ruolo.
3.2. Orbene, quanto alla documentazione all’uopo necessaria, questa Corte ha, in passato affermato che, in tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, per dimostrare l’anteriorità del credito tributario rispetto al sequestro è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo accompagnata dal riscontro della tempestività dell’azione di accertamento e riscossione, non occorrendo anche la prova della notifica dell’avviso di accertamento, poiché l’obbligazione tributaria non sorge a seguito dell’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria, ma col verificarsi del presupposto al quale è collegata l’emersione del tributo (Sez. 1, n. 13093 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 286127-01).
Il collegio, alla luce della giurisprudenza tributaria sui concetti di ‘ruolo’, ‘cartella’ ed ‘estratto di ruolo’, nonché di quella formatasi in sede civile nella analoga materia fallimentare e, infine, in considerazione del recente arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Penali sul punto, intende dare continuità al menzionato orientamento, seppur nei termini di seguito precisati.
3.3. Anzitutto, in tema di insinuazione dei crediti tributari e previdenziali in sede fallimentare, le sezioni civili di questa Corte hanno oramai definitivamente chiarito che l’estratto di ruolo o l’avviso di addebito costituiscono titolo sufficiente per l’ammissione al passivo, non essendo richiesta la prova della notificazione degli atti (Cass. civ., S.U., n. 33408 del 2021; Cass. civ., Sez. I, n. 37006 del 2022): né, dunque, conseguentemente, della definitività dei crediti azionati.
Dunque, in detta sede è sufficiente che il credito sia consacrato in un titolo -ove pure non di formazione giudiziale -che sia provvisoriamente esecutivo.
3.4. Tale soluzione può trovare applicazione, nei limiti della compatibilità fra i due istituti, anche nel procedimento di verifica dei crediti previsto dal codice antimafia, per quanto di seguito evidenziato.
3.5. Al riguardo, devono necessariamente richiamarsi i principi di cui alla recente sentenza Sez. U, n. 37200 del 29/5/2025, Arri, la quale, ha interpretato l’art. 52, comma 1, d.lgs. 159/2011 (in forza del quale la confisca di prevenzione
non pregiudica i diritti derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro) e ha risolto il problema se detta norma debba essere interpretata nel senso che, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo (in quel caso derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto), sia sufficiente che il relativo diritto sia sorto prima dell’applicazione del sequestro funzionale alla confisca o sia, per contro, necessario che anche il suo accertamento sia anteriore alla detta misura.
Orbene, in sintesi le Sezioni Unite hanno stabilito, quale regola generale, quella per cui, per i crediti derivanti da fatto illecito, il diritto si considera sorto nel momento della commissione dell’illecito e non nel momento della successiva sentenza che lo accerta: sicché è sufficiente che la condotta illecita sia avvenuta prima dell’applicazione della misura del sequestro di prevenzione. Tuttavia, non avendo il giudice della prevenzione alcun potere di accertamento autonomo sull’ an e sul quantum del credito, dovendo solo svolgerne una verifica formale, il creditore deve essere munito di titolo giudiziale formatosi davanti al giudice della cognizione, che, se l’accertamento avviene nel processo penale, deve essere definitivo, mentre se esso avviene in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo (ovvero non ancora passato in giudicato). Tali accertamenti giudiziali devono, in ogni caso, intervenire in tempo utile per permettere al creditore di presentare la domanda di ammissione al passivo entro i termini previsti dalla legge (domanda tempestiva ex art. 57 o tardiva ex art. 58 d.lgs. 159/2011), non essendo ammessa la restituzione nel termine se l’accertamento arriva oltre l’anno dal decreto di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo.
La necessità che il titolo di provenienza da un giudizio penale, a differenza di quello civile, sia definitivo è stata giustificata, da un lato, sulla base del principio di accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale (dipendendo il diritto al risarcimento della vittima dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato) e, dall’altro lato, sulla base del principio di presunzione di innocenza sino a condanna definitiva di cui all’art. 27 Cost. In coerenza con siffatte fondamenta, si è r ichiamata anche la regola (di cui all’art. 540 cod. proc. pen.) per cui l’esecutività della condanna alle restituzioni e al risarcimento consegua solo al giudicato. Al riguardo, sempre secondo le Sezioni Unite Arri, anche la “provvisionale” eventualmente c oncessa non sarebbe sufficiente all’ammissione, perché, per sua natura, è instabile («insuscettibile di passare in giudicato») e destinata ad essere assorbita o travolta dalla sentenza definitiva, non garantendo l’accertamento stabile richiesto per l’ammissione al passivo.
In sede civile, per contro, il criterio del “più probabile che non” (in luogo di quello di presunzione di innocenza “oltre ogni ragionevole dubbio”) fa sì che il
sistema attribuisca valore immediato al titolo provvisoriamente esecutivo, così come disciplinato dalle disposizioni del rito civile: sicché l’esecutività provvisoria è sufficiente a legittimare l’ammissione al passivo. Questa scelta mira a tutelare il creditore munito di detto titolo provvisoriamente esecutivo -che la legge, dunque, considera valido per l’esecuzione -dai tempi lunghi del processo. Laddove, poi, sempre secondo la pronuncia in commento, nel caso in cui il titolo provvisorio venga successivamente caducato dopo che il credito è stato ammesso o pagato, lo RAGIONE_SOCIALE (che ha acquisito i beni confiscati) subentrerà nel diritto di chiedere la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme al creditore, agendo per la ripetizione dell’indebito.
La sentenza in commento osserva, ancora, che l’art. 58, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che le domande tardive devono essere presentate «comunque non oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività RAGIONE_SOCIALE stato passivo». L’uso dell’avverbio “comunque” indica che il legislatore ha voluto fissare un termine massimo assoluto (decadenziale), indipendentemente dal fatto che il ritardo sia imputabile o meno al creditore (ad esempio, perché la causa civile è durata troppo).
Tanto non solo preclude l’applicazione dell’istituto generale della restituzione nel termine previsto dall’art. 175 cod. proc. pen., ma giustifica anche la differenza con la procedura “fallimentare”.
Le Sezioni Unite Arri giustificano siffatte maggiori rigidità della disciplina della prevenzione, rispetto a quella fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), giustificandole con l’impossibilità di attendere indefinitamente l’accertamento dei crediti, rimarcando la finalità più marcatamente pubblicistica del procedimento di prevenzione. Ricordano, infatti, che, mentre il fallimento mira a soddisfare i creditori in una situazione di insolvenza in modo proporzionale alle rispettive spettanze (salvaguardando la par condicio creditorum ), la prevenzione mira a sottrarre beni alla criminalità, farli acquisire allo RAGIONE_SOCIALE liberi da vincoli per poterli destinare a scopi sociali o istituzionali: e tanto deve avvenire necessariamente nel minor tempo possibile.
In secondo luogo, una differenza strutturale fondamentale, evidenziata dalle Sezioni Unite, è che nel procedimento di prevenzione non è prevista l’ammissione al passivo con riserva, presente, invece, nella procedura fallimentare (laddove il giudice può ammettere un credito con riserva in attesa che la sentenza diventi definitiva, ex art. 96 legge fallimentare, ore art. 204 codice della crisi d’impresa, di fatto “congelando” una quota dell’attivo in attesa di verifiche future). Il procedimento di prevenzione ha, in effetti, una struttura semplificata e “scansioni temporali brevi”, tanto che il giudice della prevenzione ha poteri di mera ‘verifica’ e non di accertamento pieno del credito (come invece avviene nel fallimento, dove
c’è un’istruttoria più articolata): sicché, non potendo accertare da sé il credito controverso, e non potendo ammetterlo con riserva, il sistema impone un termine rigido entro cui il creditore deve ottenere il titolo dal giudice competente.
In sintesi, il sacrificio del creditore che non riesce a ottenere la sentenza in tempo utile è il prezzo del bilanciamento con l’interesse statale a chiudere definitivamente, e nel minor tempo possibile, la procedura sui beni confiscati, evitando che il loro destino rimanga incerto a tempo indefinito.
Altro passaggio di rilievo, nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Arri, è quello relativo al ruolo della buona fede dei terzi, di cui all’art. 52 d.lgs. 159/2011, requisito che si ritiene strutturato «sulle obbligazioni avente fonte in un atto (negoziale) e non in un fatto (illecito)», tanto che, a tal proposito, il comma 3 di tale articolo «fa riferimento a particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale»: senza che ciò, però, giustifichi «l’esclusione dei terzi titolari di crediti derivanti da fatto illecito dalla platea dei soggetti legittimati all’insinuazione al passivo. Anche tali creditori, infatti, allorquando vedano annullata la garanzia patrimoniale dell’obbligato a seguito dell’esproprio statale, vantano certamente un interesse all’inserzione della posta creditoria nel procedimento di prevenzione».
Al riguardo, secondo la pronuncia in esame, la buona fede, per i crediti da fatto illecito, si presume, posto che la vittima di un illecito aquiliano non ha scelto di entrare in rapporto con il proposto (a differenza dei creditori contrattuali), trovandosi quindi tendenzialmente ed automaticamente in una posizione di buona fede.
3.6. Orbene, quanto sin qui evidenziato, consente di risolvere anche il problema di diritto correlato alla valenza degli estratti di ruolo nel procedimento di confisca di prevenzione.
Il punto di partenza è il detto principio di diritto secondo cui, in sede civile, per l’ammissione al passivo della confisca «è sufficiente che sia certo, liquido ed esigibile (‘incontrovertibile’ ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.) in virtù di un titolo esecutivo» (pagina 26 di Sez. U. 37200/2025, cit.): ciò che -si afferma -accade anche laddove la legge attribuisce efficacia esecutiva a provvedimenti non definitivi (ad esempio, sentenze di primo grado in sede civile), per cui è consentita l’ammissione a prescindere dal loro passaggio in giudicato.
Applicando questo principio al diritto tributario ovvero a quello, in genere, della riscossione a mezzo di ruoli, va evidenziato che questi costituiscono per legge titolo esecutivo (art. 49 d.P.R. 602/1973) e, dunque, possiedono, ex lege , quella stessa forza e “certezza probatoria” del titolo provvisoriamente esecutivo civile che le Sezioni Unite richiedono per superare il vaglio di cui all’art. 52 d.lgs. 159/2011.
Ne deriva che l’iscrizione a ruolo, purché anteriore al sequestro, è condizione necessaria e sufficiente per l’ammissione al passivo, esattamente come lo è una sentenza civile di primo grado provvisoriamente esecutiva.
Tanto, poi, è bene precisare, vale anche per le entrate pubbliche extratributarie, in virtù dell’art. 17 d.lgs. 46/1999 («Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo»), norma che estende la disciplina del ruolo (e quindi la sua esecutività) alle entrate non tributarie.
Al riguardo è, peraltro, da segnalare che non sia sempre possibile che il credito di cui al ruolo esattoriale abbia, sempre e necessariamente, un successivo vaglio confermativo giudiziale. In questo v’è una sostanziale differenza tra il credito da fatto illecito (per il quale le Sezioni Unite Arri richiedono l’accertamento giudiziale proprio perché ab origine incerto nell’ an e nel quantum ) e quello di cui al ruolo esattoriale.
Il creditore da fatto illecito deve, infatti, agire in giudizio (in sede civile o penale) per ottenere il titolo necessario a determinare e poi soddisfare le sue pretese.
Nel sistema della riscossione mediante ruoli, l’Ente impositore forma unilateralmente il titolo (il ruolo, per l’appunto) e non esiste uno strumento processuale che gli consenta di “citare” il contribuente davanti al giudice (la Corte di Giustizia Tributaria o quello previdenziale o altro che sia, ad esempio in ipotesi di sanzioni amministrative) per far accertare preventivamente il credito. L’iniziativa giudiziaria spetta esclusivamente al debitore, che può opporsi all’atto formato unilateralmente dell’Ent e pubblico creditore, ma potrebbe anche non farlo mai.
Pretendere, allora, nella presente materia un “accertamento giudiziale” come condizione di ammissibilità significherebbe, paradossalmente, impedire allo RAGIONE_SOCIALE di insinuarsi al passivo ogni qualvolta il prevenuto (debitore) decida di rimanere inerte e non impugnare il credito consacrato nel ruolo esattoriale. E il risultato sarebbe ancor più paradossale, laddove si consideri che, nella presente materia, è proprio l’inerzia del debitore che consolida il credito, rendendolo definitivo e non più contestabile.
Ed allora, analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite sopra richiamate per i titoli civili, per le quali la provvisoria esecutività è l’elemento cardine, per i crediti iscritti a ruolo assume rilievo decisivo la detta iscrizione e la sua persisten za, ovvero l’assenza di annullamento o anche solo di sua sospensione (amministrativa o giudiziale che sia) al momento in cui l’istanza viene vagliata.
Se il ruolo (anteriore al sequestro) non è stato annullato o sospeso dal giudice (tributario o comunque competente al suo esame) o dall’ente stesso, e non
risulta, neppure parzialmente, venuto meno per qualsivoglia causa, esso costituisce valido ed efficace titolo esecutivo, secondo le dette disposizioni (di cui al d.P.R. 602/1973, richiamate dall’art. art. 17 d.lgs. 46/1999, anche per le entrate non tributarie).
Pertanto, deve ritenersi che il credito consacrato nel ruolo, non sospeso o annullato o altrimenti modificato, sia equiparabile in tutto e per tutto al credito civile munito di sentenza provvisoriamente esecutiva: in entrambi i casi esiste un titolo valido per procedere ad esecuzione forzata (art. 474 c.p.c. per il civile, art. 49 d.P.R. 602/1973 per il tributario), soddisfacendo il requisito di “certezza” richiesto dalle Sezioni Unite.
3.7. A questo punto, occorre chiedersi se, per provare tale credito, consacrato nel ruolo, sia sufficiente allegare un estratto di ruolo.
A tal fine, è opportuno distinguere i concetti, spesso confusi, sulla base della giurisprudenza di legittimità. Invero, il ruolo è il vero “titolo esecutivo” formato dall’Ente ( ex art. 10 d.P.R. 602/1973) che incorpora la pretesa e la rende esigibile, mentre la cartella di pagamento non è il titolo, ma l’atto di notificazione del titolo (il ruolo) e di precetto (intimazione ad adempiere). Infine, l’estratto di ruolo è un documento (analogico o digitale), che contiene gli «elementi della cartella» e che attesta l’avvenuta iscrizione a ruolo di un dato credito. In tali termini, si veda Cass. Civ. S.U. n. 19704/2015, che, nel fare chiarezza su tali concetti, afferma che «è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario»: proprio, dunque, in ragione del potere certificatorio della corrispondenza dell’estratto al ruolo (titolo esec utivo che si estrinseca nella cartella o, per l’appunto, nel detto estratto).
Tanto risulta pacificamente affermato dalla giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui «l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria» (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020, Rv. 658297-01, in motivazione; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate; Sez. 3, Sentenza n. 11794 del 09/06/2016, Rv. 640105-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15315 del 20/06/2017, Rv. 644736-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11028 del 09/05/2018, Rv. 648806-01).
Ai fini della procedura di prevenzione, deve allora confermarsi che la produzione dell’estratto di ruolo provi l’esistenza del titolo esecutivo (il ruolo)
formato in data certa (la data di esecutività del ruolo indicata nell’estratto stesso).
In tali termini possono, quindi, estendersi nella presente materia i principi sanciti in sede civile fallimentare (Cass. Sez. 1, 16/12/2022, n. 37006, Rv. 666460-01; Cass. Sez. U., 11/11/2021, n. 33408, Rv. 662698-01) e anche in sede penale (Sez. 1, n. 13093 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 286127-01), circa la sufficienza dell’estratto di ruolo per l’ammissione al passivo.
3.8. Tanto, poi, appare coerente con altra affermazione desumibile da Sez. U, n. 37200 del 29/5/2025.
Al riguardo, occorre ribadire che l’interesse perseguito dalla procedura in esame non è, chiaramente, la par condicio creditorum (che risponde all’esigenza di preservare l’equità tra creditori in caso di insolvenza del debitore), bensì quello di evitare le simulazioni fraudolente di crediti e impedire l’elusione degli effetti della confisca. Invero, la ratio della verifica dei crediti in sede di prevenzione è evitare frodi e simulazioni, che, di fatto, consentano al proposto di tornare in possesso dei beni confiscati, attraverso terzi, con la creazione di titoli di credito costruiti ad hoc per eludere le conseguenze della procedura.
Lo stesso requisito dell’anteriorità del credito, richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, assolve alla specifica funzione di evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano ‘sterilizzati’ attraverso la creazione postuma di crediti destinati a soddisfarsi sui beni confiscati.
La verifica è quindi mirata a stabilire se sussistano le condizioni affinché la confisca non pregiudichi i crediti reali non strumentali all’attività illecita e connotati da buona fede e inconsapevole affidamento dei creditori stessi.
In tal senso la Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 2024, ha evidenziato che, mentre il fallimento mira a preservare -come detto -la par condicio creditorum in una situazione di insolvenza, la prevenzione non presuppone l’insolvenza, ma la pericolosità del prevenuto e richiede la verifica che i crediti anteriori al sequestro non siano creati strumentalmente e siano insorti in capo a soggetti in buona fede. Le ulteriori sentenze della Consulta n. 26 del 2019 e n. 94 del 2015 hanno sottolineato la funzione della procedura volta ad evitare le simulazioni fraudolente di crediti e fare in modo che gli effetti della confisca non vengano elusi tramite la simulazione di crediti.
In senso analogo anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE (in tal senso pure Sez. 6, n. 13474 del 21/03/2023, Rv. 284276-01), pongono l’accento sul fatto che la ratio antifrode richiede la verifica dell’anteriorità del sorgere del diritto e non necessariamente l’anteriorità della sentenza o altro titolo che lo accerta: tesi ora avallata anche dalle più volte citate Sezioni Unite Arri.
Orbene, è evidente che una simile esigenza (escludere crediti simulati finalizzati ad eludere la confisca di prevenzione) non vi sia per i crediti vantati dallo RAGIONE_SOCIALE e dagli enti pubblici in generale, i quali non possono ontologicamente (anche perché il denaro ricavato giammai potrebbe, in tali casi, tornare disponibile per il prevenuto) essere sospettati di agire in modo fraudolento ai danni dell’interesse sotteso alla procedura di confisca.
Sicché, il principio precisato dalle Sezioni Unite per i crediti non negoziali (come quelli da illecito), per i quali il requisito della buona fede è “recessivo” o, meglio, presunto, non può non valere, a maggior ragione, nel caso di crediti pubblici, per i quali la collusione è ontologicamente inesistente: lo RAGIONE_SOCIALE o l’Ente pubblico agiscono in virtù di leggi impositive obbligatorie, non per libera scelta, magari concordata con il prevenuto. La natura pubblicistica del credito garantisce ipso facto l’assenza di strumentalità all’attività illecita e la buona fede del creditore, rendendo superflue indagini approfondite su tali requisiti soggettivi.
Ciò comporta ancor più la ragionevolezza dell’indirizzo giurisprudenziale che reputa, di norma, bastevole il solo estratto di ruolo, al fine di ammettere il credito al passivo in sede di confisca
3.9. Tale conclusione, da ultimo, deve essere affermata anche considerando i possibili rimedi in caso di venir meno del titolo basata sul ruolo esattoriale: ciò che, peraltro, potrebbe accadere per le più svariate ragioni (non solo per l’annullamento in se de giudiziale, ma anche per analogo provvedimento in sede di autotutela o, ancora, per l’adesione del contribuente a procedure di condono).
Tali possibili evenienze trovano soluzione nello stesso meccanismo correttivo individuato dalle Sezioni Unite 37200/2025 per i titoli civili provvisori che dovessero, poi venir meno.
Come detto, secondo tale sentenza in simili casi lo RAGIONE_SOCIALE potrà agire per la ripetizione dell’indebito: «lo RAGIONE_SOCIALE – acquisito il bene confiscato libero da oneri e pesi – potrà agire nei confronti del creditore del proposto per la ripetizione di somme versate sulla base di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la cui caducazione sia successiva alla ammissione allo stato passivo» (pagina 26).
Tale principio può essere perfettamente esteso alla materia della riscossione mediante ruoli di cui si tratta.
Invero, se, dopo l’ammissione al passivo basata sul ruolo, il debito venisse annullato (ad esempio, in virtù di sentenza definitiva favorevole al contribuente) ovvero ridotto o estinto per altra causa (ad esempio, per adesione a procedure di pacificazione fiscale, quali ‘condoni’, ‘rottamazioni’, ecc.), l’RAGIONE_SOCIALE o l’Ente il cui ruolo risulta annullato saranno tenuti a restituire allo RAGIONE_SOCIALE (gestore dei beni confiscati) quanto indebitamente percepito, che dovrà (se rimasti insoddisfatti)
essere distribuito agli altri creditori. Tanto garantisce l’equilibrio del sistema, senza paralizzare l’ammissione al passivo in attesa di una definitività giudiziale che, come detto, potrebbe anche non arrivare mai per inerzia del debitore.
3.10. Questo percorso argomentativo permette di concludere che i crediti iscritti a ruolo anteriormente al sequestro e non sospesi, estrinsecati in estratti di ruolo o cartelle esattoriali e non oggetto di annullamento o sospensione, devono essere ammessi al passivo della confisca, in piena aderenza ai principi di “effettività della tutela” e “speditezza” sanciti dalle Sezioni Unite Arri n. 37200/2025.
Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per un nuovo giudizio, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME