Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5917 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5917 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24 aprile 2025, la Corte d’appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza con cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già BANCO DI SICILIA RAGIONE_SOCIALE) chiedeva l’ammissione, in prededuzione, del residuo credito (pari a euro 1.063.012,45, oltre interessi) vantato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, nascente da un mutuo ipotecario concesso da BANCO DI SICILIA in favore della suddetta società con atto 23 luglio 1992.
Questi, in sintesi, i fatti alla base del provvedimento.
Nel 1992 RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al BANCO DI SICILIA s.p.a., ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., un mutuo ipotecario dell’importo di 18.000.000.000 di lire, per il completamento di un complesso edilizio di tipo industriale;
la Banca, analizzato il merito creditizio di RAGIONE_SOCIALE, aveva proceduto alla concessione del mutuo (atto del 23 luglio 1992), con iscrizione d’ipoteca;
all’erogazione del mutuo avevano fatto seguito sette somministrazioni (tra il 9 ottobre 1992 e il 12 ottobre 1994). Con atto del 3 aprile 1997, il mutuo fu frazionato in sette quote.
-con decreto in data 14 settembre 2002, il Tribunale di Palermo, nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME, aveva ordinato il sequestro dei RAGIONE_SOCIALE al medesimo riferibili, tra i quali l’intero capitale sociale e il complesso aziendale di RAGIONE_SOCIALE;
con decreto in data 15 ottobre 2010, il suddetto Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura di prevenzione reale nei confronti di NOME;
con decreto in data 18 novembre 2010, la Corte di appello di Palermo aveva disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto il dissequestro dei RAGIONE_SOCIALE;
con decreto n. 96/2016 in data 5 settembre 2016, la Corte di appello medesima aveva confermato il decreto di primo grado, che aveva rigettato la richiesta di confisca, revocando il decreto di sospensione dell’efficacia del dissequestro;
in esito al giudizio di rinvio susseguente alla sentenza di annullamento del decreto n. 96/2016 da parte della Corte di cassazione, la Corte d’appello, ritenuta la pericolosità sociale dell’attività d’impresa esercitata da NOME, con decreto del 17 novembre 2020 aveva disposto il sequestro e la confisca di prevenzione del capitale sociale e del compendio aziendale di RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE aveva, quindi, formulato alla Corte territoriale domanda di ammissione dei propri crediti maturati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE alla data del 17 novembre 2020, crediti aventi natura ipotecaria e costituiti dai sette finanziamenti di cui si è detto.
con ordinanza in data 29 novembre 2022 la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza;
con sentenza n. 1543 del 19 settembre 2023 (dep. 2024), la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento impugnato;
-giudicando in sede di rinvio, la Corte d’appello ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale provvedimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Nella sentenza rescindente la Corte di cassazione aveva affermato l’assenza di strumentalità tra il credito sorto con l’erogazione del mutuo alla RAGIONE_SOCIALE e le attività illecite dello COGNOME, dal momento che il sequestro di prevenzione dei RAGIONE_SOCIALE di costui era stato disposto dal Tribunale di Palermo dopo dieci anni da tale erogazione; inoltre aveva accertato la buona fede della ricorrente e affermato la prededucibilità del credito dalla stessa vantato. Ciononostante, la Corte territoriale, limitandosi a dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza, anziché decidere sull’accertamento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe spogliata della decisione, violando i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 1, commi 198 e ss., legge n. 228 del 2012, all’art. 2 -octies, l. n. 575 del 1965, agli artt. 24, 52, 54, 54-bis, 56, 61 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, avendo la sentenza rescindente qualificato come ‘prededucibile’ il credito fatto valere da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, detto credito non avrebbe dovuto essere verificato, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., legge n. 228 del 2012. Secondo la ricorrente, nella specie, essendo il credito sorto anteriormente al sequestro, si applicherebbe ratione temporis la disciplina di cui alla all’art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012, il quale non distingue tra crediti prededucibili e non prededucibili, e stabilisce che i crediti anteriori devono essere oggetto di verifica.
Anche ove si ritenesse applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, il credito doveva essere oggetto di verifica, dal momento che l’art. 54 del citato decreto stabilisce che solo per i crediti sorti nel corso del sequestro e che siano certi liquidi ed esigibili si può procedere direttamente al pagamento, previa autorizzazione del giudice delegato. Tuttavia, se il credito non viene espressamente riconosciuto e pagato, l’unica via per tutelare i diritti del creditore, è la ammissione al passivo. Poiché nella specie, i crediti della ricorrente non erano stati soddisfatti ed erano stati contestati dal PG, essa aveva presentato istanza di ammissione dei crediti.
Rileva, altresì, la difesa che il carattere prededucibile del credito deve costituire oggetto di accertamento da effettuarsi in sede giurisdizionale volta per volta, attraverso un provvedimento che ne verifichi l’ammontare e ordini all’RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE l’inserimento del credito nello stato dei pagamenti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte territoriale affinché lo integri dichiarando la prededucibilità del credito e individuando il debitore onerato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il quadro normativo.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina concernente i diritti dei terzi interessati nei procedimenti di prevenzione patrimoniale.
2.1. Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 159 del 2011 tale disciplina è contenuta negli artt. 52 e seguenti. In particolare, l’art. 52 stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita; in tal caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l’onere di dimostrare di aver ignorato in buona fede l’esistenza di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 265606).
Gli artt. 57 e ss. regolano il procedimento di verifica dei crediti, prevedendo che il giudice delegato verifichi le domande avanzate dai creditori (ai sensi dell’art. 58), specificando i crediti che ritiene di ammettere con le eventuali cause di prelazione e quelli che non ammette; quindi, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo (art. 59).
Il decreto citato detta una disciplina ad hoc per i crediti prededucibili i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 3, sono quelli «sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione». L’art. 54 stabilisce che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati non devono essere accertati secondo le modalità di cui agli artt. 57, 58, 59 e possono essere soddisfatti in tutto o in parte al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato.
Per effetto della norma transitoria dettata dall’art. 117, d.lgs. n. 159 del 2011, le disposizioni contenute nel libro I del medesimo decreto, tra cui sono compresi gli artt. 52 e ss., trovano applicazione solo nei casi in cui la proposta applicativa della misura di prevenzione sia stata formulata dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo (e perciò dopo il 13 ottobre 2011).
2.2. Con riguardo alle misure di prevenzione reale disposte nell’ambito di procedimenti che proseguono con le regole anteriormente vigenti si applica la legge n. 228 del 2012, il cui art. 1, commi 194 e ss. è volto a rendere immediatamente operative alcune delle nuove disposizioni emanate nel codice antimafia a tutela dei diritti dei terzi (in tal senso v. Sez. 1, n. 12362 del 15/02/2016, Edil Merici, Rv. 266045 -01).
I commi da 194 a 206 dell’art. 1 della citata legge consentono il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione nei limiti e con le modalità di legge.
In particolare, si stabilisce che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i titolari dei crediti suddetti presentino al giudice dell’esecuzione domanda di ammissione ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice, accertata la sussistenza e l’ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52 decreto cit., lo ammette al pagamento. L’RAGIONE_SOCIALE procede quindi alla liquidazione dei RAGIONE_SOCIALE e con il ricavato provvede al pagamento dei creditori formando il relativo piano di pagamento. La stessa RAGIONE_SOCIALE effettua poi i pagamenti nell’ordine indicato dall’articolo 61 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 159 del 2011.
La sentenza rescindente.
La Prima sezione penale, con sentenza n. 1543 del 2024, nel pronunciare sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con cui la prima Corte d’appello aveva rigettato l’istanza di ammissione del credito, ha così statuito:
ha censurato detta ordinanza impugnata per aver ritenuto la strumentalità del credito vantato dalla ricorrente rispetto all’attività illecita svolta dal proposto, evidenziando che costui non era stato condannato per 416-bis cod. pen., ma per favoreggiamento reale; non erano state precisate quali fossero le indagini risalenti da cui la Corte territoriale aveva desunto detta strumentalità; il sequestro era stato disposto a distanza di dieci anni dalla concessione del mutuo; non era stato spiegato se e in ch e modo nel corso dell’istruttoria la banca era venuta a conoscenza del giudizio a carico del proposto;
quanto al merito creditizio, la sentenza rescindente ha censurato la omessa considerazione di una pluralità di elementi evidenziati dalla ricorrente, che attestavano la sua buona fede, quali, la crescita patrimoniale della RAGIONE_SOCIALE negli anni successivi al mutuo, tanto che le rate erano state pagate regolarmente; l’acquisizione in sede istruttoria di una relazione tecnico -economica che attestava la finalizzazione del mutuo alla realizzazione di un complesso industriale; la
subordinazione delle erogazioni delle somme allo stato di avanzamento lavori, nonché la produzione di ricavi tali da consentire il rimborso del mutuo;
infine, con riguardo al requisito della prededucibilità del credito, ha ritenuto errata in diritto la motivazione della Corte d’appello che l’aveva negata, e ha di contro evidenziato che detta prededucibilità emergeva dal fatto che l’Amministratore giudi ziario aveva pagato i ratei del mutuo e, con atto di natura negoziale, aveva chiesto e ottenuto la sospensione del pagamento del capitale per un anno, rendendosi evidente la funzionalità dell’operazione economica alle esigenze del procedimento.
-ha perciò annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per «sanare gli errori di diritto e i vizi di motivazione rilevati attenendosi ai principi enucleati».
L’ordinanza impugnata .
La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha innanzitutto evidenziato che la sentenza rescindente aveva qualificato il credito fatto valere dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE come credito ‘prededucibile’. Ha quindi ritenuto applicabile nella specie la disciplina dettata dalla legge n. 228 del 2012, sostenendo che nel sistema da questa previsto, i crediti prededucibili non devono costituire oggetto di previa verifica e che il titolare può avanzare richiesta di pagamento direttamen te all’ente che amministra i RAGIONE_SOCIALE, ferma restando la necessità della verifica dell’effettivo ammontare del credito. La Corte ha pertanto disposto il non luogo a provvedere sull’istanza avanzata da RAGIONE_SOCIALE.
La ricostruzione prospettata da RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente, pur concordando sulla applicabilità nel caso di specie, ratione temporis , della l. n. 228 del 2012, sostiene che tale legge non distingue tra crediti prededucibili e non, e che per tutti i crediti sorti prima del sequestro è necessaria la verifica, ai sensi dell’art. 1, commi 198 ss. È, pertanto, necessario un provvedimento espr esso del giudice che disponga l’ammissione del credito, affinché l’RAGIONE_SOCIALE possa successivamente liquidarlo. Di conseguenza, illegitti mo sarebbe il provvedimento con cui la Corte d’appello ha disposto il non luogo a provvedere sull’istanza avanzata da RAGIONE_SOCIALE.
La disciplina applicabile e le sue conseguenze.
Nel caso in esame, il sequestro di prevenzione è stato disposto il 14 settembre 2002, e perciò anteriormente alla data indicata dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 117, d.lgs. n. 159 del 2011; ne consegue che trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 228 del 2012.
Con riguardo alla natura del credito vantato dalla ricorrente, occorre dare atto che essa è stata chiarita dalla Prima Sezione di questa Corte, che nella sentenza rescindente lo ha espressamente qualificato come credito prededucibile.
6.1. La richiamata legge n. 228 del 2012, diversamente da quanto affermato dall’ordinanza impugnata, disciplina anche la categoria dei crediti prededucibili, laddove all’art. 1, comma 203 stabilisce che l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, terminata la liquidazione dei RAGIONE_SOCIALE, effettua i pagamenti nell’ordine indicato dall’art. 61, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Come si è visto in precedenza (§ 2), tale disposizione definisce quali sono i crediti prededucibili e dispone che essi siano pagati con precedenza sugli altri. Non è invece richiamato l’art. 54 del citato decreto, il quale consente il pagamento dei crediti prededucibili senza il preventivo accertamento e fuori dal piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
Se ne desume che, nel sistema di cui alla legge n. 228 del 2012, anche i crediti prededucibili devono essere verificati secondo la procedura di cui al comma 200 dell’art. 1, e perciò previa verifica delle condizioni previste dall’art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, e poi ammessi al pagamento. Invero, tale provvedimento di accertamento e ammissione al pagamento è necessario per verificarne la natura di credito prededucibile, nonché la sua collocazione nell’ordine di pagamento.
6.2. Tale conclusione porta a ritenere fondato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in quanto, ai fini dell’ammissione al pagamento del credito dalla stessa vantato risulta necessario il provvedimento del giudice che , ai sensi dell’art. 1, comma 200, legge n. 228 del 2012, accerti la sussistenza e l ‘ ammontare del credito e lo ammetta al pagamento.
Dalle considerazioni esposte discende che l’ordinanza impugnata, non essendosi attenuta ai richiamati principi, deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo
Così è deciso, 06/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME